Icone

                               
Formulario è un servizio gratuito. Aiutaci a mantenere aperta la partecipazione a tutti, semplicemente cliccando "Mi piace". A te non costa nulla, per noi vuol dire molto

Art. 1500 c.c. - Patto di riscatto

Il venditore può riservarsi il diritto [c.c. 1501, 1503, 2653, n. 3] di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono [c.c. 1502, 1604].

Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l'eccedenza [c.c. 1419].

Nessun commento:

Posta un commento