art. 140 c.p.c. - Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
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Formula relata di notifica
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Giurisprudenza sull'art. 140 c.p.c.
Cassazione massima sentenza n. 14806 del 05.07.2011
Non è idonea a fondare l'eccezione di nullità della notifica, eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. avendo l'ufficiale giudiziario accertato l'assenza di soggetti abilitati a riceverla, la prova dell'esistenza di un contratto di portierato, in quanto la circostanza che un edificio abbia tale servizio di per sé non prova nulla e, in particolare, non prova che, al momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario, il portiere fosse effettivamente presente.
Cassazione massima sentenza n. 17752 del 30-07-2009
Ai fini della nullità della notifica non basta che il destinatario, il quale sostenga di aver trasferito la residenza in altro comune, produca una certificazione del comune di nuova residenza, dalla quale risulti l'iscrizione nei registri anagrafici di quel comune in data precedente a quella della notifica, atteso che, ai sensi degli art. 44, comma primo, c.c. e 31 disp. att. stesso codice, il trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi in buona fede, deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello di nuova residenza e che, in base alle norme regolamentari sull'anagrafe della popolazione , la cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione e l'iscrizione nell'anagrafe del comune di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza, sicché la suddetta certificazione anagrafica non fornisce la prova dell'avvenuta tempestiva dichiarazione al comune abbandonato.
Cassazione massima sentenza n. 311 del 12-01-2010
Nel caso in cui il destinatario di un avviso di accertamento tributario sia deceduto, e gli eredi non abbiano provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65, secondo ed ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è nulla la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. nei confronti del defunto, previo tentativo di consegna dell'atto presso il suo domicilio, non essendo la morte del destinatario equiparabile alla sua irreperibilità o al rifiuto di ricevere copia dell'atto. Il messo notificatore, ove sia venuto a conoscenza del decesso e non abbia reperito presso il domicilio persone idonee e disponibili a ricevere l'avviso, è tenuto invece a restituirlo con l'indicazione del motivo per cui la notificazione non ha potuto aver luogo, con la conseguenza che l'Ufficio, reso edotto del decesso, può disporre che l'atto sia notificato nei modi previsti dall'art. 65 cit.
Cassazione massima sentenza n. 10058 del 27.04.2010
L'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, nè alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa. (In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto idonea ad interrompere la prescrizione un'intimazione notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ad un indirizzo dal quale il debitore stava traslocando, negando ogni rilevanza alle risultanze di un certificato storico di residenza).
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Formula relata di notifica
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Giurisprudenza sull'art. 140 c.p.c.
Cassazione massima sentenza n. 14806 del 05.07.2011
Non è idonea a fondare l'eccezione di nullità della notifica, eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. avendo l'ufficiale giudiziario accertato l'assenza di soggetti abilitati a riceverla, la prova dell'esistenza di un contratto di portierato, in quanto la circostanza che un edificio abbia tale servizio di per sé non prova nulla e, in particolare, non prova che, al momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario, il portiere fosse effettivamente presente.
Cassazione massima sentenza n. 17752 del 30-07-2009
Ai fini della nullità della notifica non basta che il destinatario, il quale sostenga di aver trasferito la residenza in altro comune, produca una certificazione del comune di nuova residenza, dalla quale risulti l'iscrizione nei registri anagrafici di quel comune in data precedente a quella della notifica, atteso che, ai sensi degli art. 44, comma primo, c.c. e 31 disp. att. stesso codice, il trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi in buona fede, deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello di nuova residenza e che, in base alle norme regolamentari sull'anagrafe della popolazione , la cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione e l'iscrizione nell'anagrafe del comune di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza, sicché la suddetta certificazione anagrafica non fornisce la prova dell'avvenuta tempestiva dichiarazione al comune abbandonato.
Cassazione massima sentenza n. 311 del 12-01-2010
Nel caso in cui il destinatario di un avviso di accertamento tributario sia deceduto, e gli eredi non abbiano provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65, secondo ed ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è nulla la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. nei confronti del defunto, previo tentativo di consegna dell'atto presso il suo domicilio, non essendo la morte del destinatario equiparabile alla sua irreperibilità o al rifiuto di ricevere copia dell'atto. Il messo notificatore, ove sia venuto a conoscenza del decesso e non abbia reperito presso il domicilio persone idonee e disponibili a ricevere l'avviso, è tenuto invece a restituirlo con l'indicazione del motivo per cui la notificazione non ha potuto aver luogo, con la conseguenza che l'Ufficio, reso edotto del decesso, può disporre che l'atto sia notificato nei modi previsti dall'art. 65 cit.
Cassazione massima sentenza n. 10058 del 27.04.2010
L'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, nè alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa. (In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto idonea ad interrompere la prescrizione un'intimazione notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ad un indirizzo dal quale il debitore stava traslocando, negando ogni rilevanza alle risultanze di un certificato storico di residenza).
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