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Formulario: Regolamento di giurisdizione, ricorso ex art. 41 c.p.c.

CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE

Ricorso per il regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c.

Per il Sig. Tizio, residente in ……………… alla via ………………… n……., C.F. ………………, elettivamente domiciliato in Roma, alla via ………………… n……. presso lo studio dell’avv. Mevio dal quale e rappresentato e difeso giusta procura speciale a margine del presente atto
(Ricorrente)
CONTRO

Caio, rappresentato e difeso dall’Avv. Sempronio, presso il quale è elettivamente domiciliato in ……………
(Resistente)

PREMESSO IN FATTO E DIRITTO

a) Con atto di citazione notificato il ………… parte resistente citava parte ricorrente innanzi il Tribunale di ………, esponendo quanto segue: ………..
b) instauratosi il contraddittorio, il ricorrente con memoria difensiva eccepiva il difetto di giurisdizione, per essere competente a conoscere della controversia il T.A.R.;
c) il G.I., nonostante la formulata eccezione, riteneva di dovere disporre ……….;
d) alla luce dell’art. …… è evidente che la questione di specie appartenga alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Da quanto innanzi esposto, appare che ....
Tanto esposto, l’istante, come innanzi rappresentato, difeso e domiciliato è costretto ad adire la Corte di Cassazione, con il presente regolamento di giurisdizione e, per i motivi di cui sopra

RICORRE

a codesta Ecc.ma Suprema Corte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 c.p.c., perchè, la medesima dichiari il difetto di Giurisdizione del Giudice Ordinario, relativamente al giudizio promosso da Caio contro Tizio incardinato innanzi al Tribunale di ………, … Sezione Civile, a cognizione del Giudice Istruttore dott. … R.G. n. ... dichiarando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a giudicare della causa di specie, con attribuzione di spese, diritti ed onorari al sottoscritto procuratore per fattane anticipazione.

Si dichiara che il presente procedimento ha un valore di Euro ….

Si producono, mediante deposito in cancelleria, io seguenti atti e documenti: ……….

S.J.

Data …

Avv. Mevio

Giurisprudenza sul regolamento di giurisduzione


Cass. S.U., massima sentenza n. 145 del 07.01.2013
Il Tribunale regionale delle Acque pubbliche non è un giudice speciale, ma un organo specializzato della giurisdizione ordinaria. Ne deriva che attiene alla competenza e non alla giurisdizione la questione se di una determinata controversia debba conoscere il giudice ordinario non specializzato od il Tribunale regionale delle Acque, con la conseguente inammissibilità del regolamento di giurisdizione proposto, il quale, peraltro, non è suscettibile di conversione in regolamento di competenza, in difetto del necessario presupposto di una sentenza sulla competenza.

Cass., S.U., massima sent. n. 1914 del 09.02.2012
È inammissibile il ricorso, sia come regolamento di giurisdizione (che, per giurisprudenza costante, non può più essere proposto dopo che nel giudizio di primo grado sia stata pronunciata sentenza, anche se solo sulla giurisdizione o su altra questione processuale), sia come impugnazione ordinaria ex art. 360 c.p.c., in quanto rivolto contro sentenza appellabile sulla cui immediata ricorribilità per cassazione non risulta esservi stato accordo ai sensi dell'art. 360, comma 2, c.p.c., e art. 366, comma 3, c.p.c..

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