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art. 270 c.p.p. - Utilizzazione in altri procedimenti (intercettazioni)

art. 270 c.p.p. - I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 268 commi 6, 7 e 8.

Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.

Giurisprudenza sull'art. 270 c.p.p.
Cass., massima sent. n. 44365 del 18.11.2008
In tema di intercettazioni telefoniche, alle eventuali oggettive difficoltà della parte interessata nella produzione degli elementi attestanti l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte in altro procedimento, dovute alla ristrettezza dei termini pre la richiesta di riesame, può porsi rimedio con l'attivazione dei poteri officiosi, oppure con l'accoglimento della richiesta di un congruo termine per dare modo alla cancelleria del giudice "ad quem" di provvedere sulla tempestiva richiesta di rilascio di copie di atti, e con la ulteriore possibilità di dedurre, anche dopo la delibazione giudiziale, nullità comunque insorte in precedenza.

Cass., massima sentenza n. 12562 del 25.02.2010
I risultati delle intercettazioni disposte per l'accertamento di un reato, poi definito con archiviazione, non sono utilizzabili in riferimento ad altro reato per il quale non sussistano le condizioni di legge per l'autorizzazione alle intercettazioni. (Nella specie, le intercettazioni disposte originariamente per un reato associativo poi archiviato, erano state illegittimamente utilizzate a fini di prova del delitto di frode sportiva).

Cass., massima sentenza n. 4942 del 06.02.2004
In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, la circostanza che non possano considerarsi pertinenti a "diverso procedimento" risultanze concernenti fatti strettamente connessi a quello cui si riferisce l'autorizzazione giudiziale, e che dunque non rilevino i limiti di utilizzabilità fissati all'art. 270 c.p.p., non esclude che siano applicabili, anche a tale proposito, le condizioni generali cui la legge subordina l'ammissibilità delle intercettazioni. Ne consegue che, quando nel corso di intercettazioni autorizzate per un dato reato emergono elementi concernenti fatti strettamente connessi al primo, detti elementi possono essere utilizzati solo nel caso in cui, per il reato cui si riferiscono, il controllo avrebbe potuto essere autonomamente disposto a norma dell'art. 266 c.p.p.

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