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art. 259 c.p.p. - Custodia delle cose sequestrate



Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'articolo 120.

All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia. Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode è altresì avvertito dell’obbligo di impedirne l’alterazione o l’accesso da parte di terzi, salva, in quest’ultimo caso, diversa disposizione dell’autorità giudiziaria. Al custode può essere imposta una cauzione. Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria o nella segreteria.
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Giurisprudenza sull'art. 259 c.p.p.
Cass. massima sent. n. 30596 del 17.04.2009
In tema di sequestro preventivo . in virtù dell'art. 104 disp. att. c.p.p. che, quanto al sequestro preventivo, richiama le norme, in materia contenute nella disciplina dettata per il sequestro probatorio (art. 259 c.p.p.) ed in particolare l'art. 92 disp. att. c.p.p. spetta al pubblico ministero richiedente l'esecuzione della misura cautelare, la quale implica necessariamente anche l'adozione di tutti quei provvedimenti funzionali a porre in essere e rendere operativo il vincolo cautelare, tra cui la nomina del custode giudiziario, nonché contestualmente, per esigenze di economia, il conferimento al custode dei compiti di gestione che, ordinariamente di mera conservazione, possono essere anche di amministrazione.

Cass. massima sent. n. 354 del 15.04.1996 (Vedi sentenza integrale)
In tema di liquidazione delle spese relative alla conservazione ed alla custodia delle cose sequestrate, si devono applicare, per l'intima connessione esistente tra durata del vincolo e diritti del custode, gli stessi criteri attributivi della competenza in materia di dissequestro e restituzione; pertanto, nella fase delle indagini preliminari la competenza appartiene al pubblico ministero, il quale provvede con decreto motivato soggetto ad opposizione (art. 263, commi quarto e quinto, c.p.p.); nel corso delle fasi del giudizio di cognizione, la competenza appartiene al giudice che ha la disponibilità del procedimento (art. 263, comma primo, c.p.p.), il quale decide con ordinanza "de plano" soggetta ad incidente di esecuzione; nella fase successiva alla sentenza irrevocabile, infine, la competenza è del giudice dell'esecuzione.

Cass. massima sent. n. 25383 del 27.05.2010
Le modalità di custodia delle cose sequestrate, descritte negli articoli 259 c.p.p. e 260 c.p.p., costituiscono prescrizioni meramente indicative che, da un lato, sono derogabili per ragioni di impossibilità o di opportunità e, dall'altro lato, non sono astrattamente contestabili, salvo il caso in cui vengano specificamente dedotti inconvenienti sostanziali attinenti ad ipotesi concrete di alterazione, modificazione o sostituzione dei reperti. Ne consegue che la mera inosservanza delle disposizioni sopra indicate non è sanzionata da alcuna ipotesi di nullità, ma può incidere unicamente sul diverso profilo della valutazione della genuinità della prova, secondo le regole generali dettate dall'art. 192 c.p.p.

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