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art. 257 c.p.c. - Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell'esame

Se alcuno dei testimoni si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice istruttore può disporre d'ufficio che esse siano chiamate a deporre.

Il giudice può anche disporre che siano sentiti i testimoni dei quali ha ritenuto l'audizione superflua a norma dell'articolo 245 o dei quali ha consentito la rinuncia; e del pari può disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni già interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarità avveratesi nel precedente esame.

Giurisprudenza sull'art. 257 c.p.c.
Cassazione, massima sentenza n. 8308 del 16.08.1990
La rinnovazione della prova testimoniale - ai sensi dell'art. 257 c.p.c., secondo comma, può essere disposta anche d'ufficio e in grado d'appello, non interferendo con il principio desumibile dagli articoli 344 e 345 c.p.c., della unitarietà e della indivisibilità della prova, atteso che detta rinnovazione si esaurisce nella nuova audizione dei testi già escussi, sulle stesse circostanze sulle quali erano stati già chiamati a deporre, senza che in tale occasione possa essere introdotta dalla controparte una prova contraria.

Cassazione, massima sentenza n. 1882 del 18.03.1986
Anche nel rito del lavoro, nonostante gli ampi poteri istruttori d'ufficio conferiti al giudice dall'art. 421 c.p.c., devono essere rispettate le regole dettate in materia di istruzione probatoria dall'art. 420 c.p.c. e dalle disposizioni, in quanto applicabili, del libro secondo dello stesso codice; sicché, ammessa ed espletata una prova testimoniale dedotta dalle parti con rituale indicazione dei testi, non è consentito al giudice del lavoro, a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'art. 257 c.p.c., disporre successivamente, neppure d'ufficio, l'ammissione di testimoni indicati tardivamente da una delle parti per essere sentiti sulle circostanze che avevano formato oggetto della prova già espletata.


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