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Ripristino classe di merito bonus / malus

G.D.P. di Napoli, sentenza del 24.01.2005

OMISSIS

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 30.09.2004, V.T. conveniva la I. ass.ni S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t. davanti al Giudice di Pace di Napoli, per sentirla condannare al ripristino della 1° classe di merito sulla polizza n. xxx, oltre i danni subiti, da determinarsi equitativamente dall'adito Giudice, e le spese.

Premetteva che a) in data xxx il motociclo tg. xxx di proprietà dell'istante ed assicurato con la società convenuta, veniva coinvolta in un sinistro con l'autoveicolo tg. xxx, assicurato con la Z. ass.ni S.p.A., società che riconoscendo le ragioni dell'attore risarciva il danno; b) che la I. S.p.A., tramite un proprio fiduciario, richiedeva all'istante notizie in merito all'avvenuto sinistro, regolarmente fornite; c) in data 22.07.2004, alla scadenza della polizza suindicata la I. ass.ni assegnava il malus al motorino dell'istante, a seguito della liquidazione del sinistro alla controparte in sede stragiudiziale, scalandolo dalla 1° alla 4° classe di merito, con un aumento tariffario quasi raddoppiato; d) a nulla serviva la formale richiesta di ripristino della preesistente classe di merito, rilevata la "malo gestio" del sinistro.

Alla udienza di comparizione non compariva la società convenuta. Era presente il V. personalmente che si riottava alla domanda.

Venivano depositati dei documenti; indi, la causa, sulle conclusioni del solo attore, veniva riservata a sentenza.

Motivi della decisione

Va dichiarata la contumacia della convenuta, regolarmente citata.

L'azione del presente giudizio riguarda il contratto di assicurazione intercorso tra l'attore, che chiede la restituzione della classe bonus-malus di appartenenza, lamentando un illecito aumento, e la I. ass.ni S.p.A.

Emerge dagli atti di causa che il comportamento posto in essere dal V. nella fase stragiudiziale è stato conforme alla normativa vigente avendo egli non solo inviato alla società assicurativa, con racc.ta AR pervenuta in data 18.12.2003 al fiduciario della I. S.p.A., A.M., la denuncia cautelativa del sinistro del 22.09.03, con la descrizione dettagliata del sinistro ma, nell'inviare i nominativi di testi, per confermare le sue ragioni nel sinistro, diffidava la società assicurativa a non dare seguito ad alcuna richiesta di risarcimento avanzata dalla controparte; anzi il V. provava di essere stato risarcito per i danni subiti "senza riconoscimento di responsabilità" dalla Z. ass.ni S.p.A., società assicurativa della controparte (cfr. documentazione in produzione convenuta);

Ciò posto, non altrettanto trasparente appare il comportamento dell'I. ass.ni che non può giustificare l'avvenuto risarcimento ex art. 2054 (esprimendo "doglianza per la penalizzazione tariffaria" applicata al V.) richiamandosi a "principi di tecnica liquidativa e "valutazioni di convenienza economica". Ciò chiarito, appare evidente che parte attrice, che ha visto riconoscere le sue ragioni, dopo aver instaurato un giudizio innanzi al giudice di pace ed essere stata integralmente risarcita, senza riconoscimento di responsabilità, dalla Z. ass.ni S.p.A., ha subito un ingiusto aumento assicurativo, senza essergli stato comunicato, tra l'altro, preventivamente, la variazione contrattuale, con conseguente lesione dei diritti del V. - consumatore alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali; e, pertanto, va dichiarato nullo l'aumento praticato dalla società assicurativa I. ass.ni S.p.A., andando, per l'effetto, ripristinata la precedente classe di appartenenza. Non possono essere riconosciuti i richiesti danni non essendo stati provati. Le spese di causa a carico della convenuta soccombente, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) Condanna la I. ass.ni S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., al ripristino della prima classe di merito sulla polizza n. xxx, relativa al motociclo tg. xxx, di V.T.

2) condanna la medesima società assicurativa al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi Euro 45,00 per spese, Euro 210,00 per diritti ed Euro 240,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e cpa, come per legge.

5) sentenza esecutiva per legge.

Così deciso in Napoli il 10 gennaio 2005.

Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2005.

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