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Art. 213 c.p.c. - Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione



art. 213 c.p.c. - Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice può richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo.

Giurisprudenza sull'art. 213 c.p.c.
Cass., massima sentenza n. 1041 del 10.02.1984
Nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, l'art. 446 c.p.c. attribuisce direttamente agli istituti di patronato e di assistenza sociale il potere, ove sollecitati dall'assistito, di rendere informazioni ed osservazioni, orali o scritte, essendo escluso che le medesime - non riconducibili alla previsione dell'art. 213 c.p.c. - possano formare oggetto di una diretta richiesta da parte del giudice, come è invece previsto, nelle cause di lavoro, in relazione al testo di contratti ed accordi collettivi ed alle informazioni ed osservazioni delle associazioni sindacali. Ciò, peraltro, non implica che al giudice non competa un potere di valutazione (legittimamente esprimibile, in caso negativo, anche per implicito) in ordine alla pertinenza ed alla rilevanza delle informazioni ed osservazioni ai sensi dell'art. 446 c.p.c., delle quali, pertanto, è necessario che l'interessato indichi, sia pure sommariamente, l'oggetto nella relativa richiesta.

Cass., massima sentenza n. 1755 del 18.02.1987
Le norme dei regolamenti edilizi locali sono, per effetto del richiamo degli artt. 871, 872, 873 c.c. integrative delle norme contenute nello stesso codice in materia di costruzioni, sì che, ponendosi il problema della scienza ufficiale del giudice negli stessi termini di quello concernente le norme del codice civile, il giudice, cui sia ritualmente resa nota l'esistenza normativa locale in materia, deve acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale, o attraverso la collaborazione delle parti (non soggetta alle norme sull'attività probatoria documentale), ovvero attraverso la richiesta di informazioni ai Comuni, che tengono la raccolta dei regolamenti comunali ai sensi dell'art. 62 del T.U. 3 marzo 1934 n. 383.

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