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art. 467 c.c. - nozione (della rappresentazione)


Della rappresentazione

art. 467 c.c. - La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.

Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

Giurisprudenza sulla rappresentazione ereditaria
Ai sensi dell'art. 344 c.p.c. è consentito l'intervento in appello a coloro che potrebbero proporre l'opposizione di terzo a norma dell'art. 404 c.p.c.. Pertanto, nel giudizio di risarcimento del danno per l'illegittima occupazione di un immobile ereditario, pendente tra uno dei coeredi e l'ente pubblico occupante, sono legittimati ad intervenire in appello i discendenti legittimi di altro coerede che ha rinunziato all'eredità, i quali dalla conferma o riforma della sentenza impugnata possono ricevere un pregiudizio nel loro diritto di successori per rappresentazione, in relazione alla consistenza dell'asse.

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