Icone

                               
Formulario è un servizio gratuito. Aiutaci a mantenere aperta la partecipazione a tutti, semplicemente cliccando "Mi piace". A te non costa nulla, per noi vuol dire molto

Art. 180 c.p.c. - Forma di trattazione



La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale.

_____

Giurisprudenza sull'art. 180 c.p.c.
Cass., massima sentenza n. 6808 del 24.05.2000
Il vizio di omessa attivazione del contraddittorio è un vizio non formale di attività e la nullità che ne scaturisce prescinde dal principio di tassatività di cui all'art. 156, comma primo, c.p.c., soggiace alla regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo e al principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione e le sue conseguenze si differenziano a seconda che sia fatta valere in appello, nel qual caso si fa luogo a rimessione al primo giudice solo nei casi tassativamente previsti dagli articoli 353 e 354 c.p.c., o in sede di legittimità, nel qual caso deve farsi necessariamente luogo a rinvio ad altro giudice di merito; con riferimento alla nullità per violazione del contraddittorio consistita nella mancata dissociazione dell'udienza di prima comparizione e di trattazione e nell'omessa assegnazione al convenuto del termine ex art.180 c.p.c..: qualora il giudice d'appello ritenga sussistente il vizio, non vertendosi in un'ipotesi di cui all'articolo 354 c.p.c. citato, rimetterà in termini le parti per l'esercizio delle attività deduttive e istruttorie non potute esercitare in primo grado, qualora lo ritenga insussistente, potrà farsi luogo a ricorso per Cassazione per violazione di legge e la sentenza impugnata potrà essere cassata con rinvio ad altro giudice d'appello che provveda alla remissione in termini.

Cass., massima sentenza n. 12832 del 03.06.2009
Mentre il difetto di legittimazione passiva è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (fatto salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi),  la  titolarità attiva del rapporto giuridico riguarda il merito della controversia. Ne consegue che il suo difetto non è rilevabile d'ufficio dal giudice, ma rimesso al potere dispositivo delle parti, le quali sono tenute a dedurlo nei tempi e modi previsti per le eccezioni di parte; ne consegue che, nel giudizio di risarcimento dei danni, l'eccezione relativa alla titolarità del diritto di comproprietà del bene danneggiato deve essere sollevata - nella vigenza del sistema novellato dalla legge n. 353 del 1990, "ratione temporis" applicabile - nel termine assegnato dal giudice per la proposizione, da parte del convenuto, delle eccezioni non rilevabili d'ufficio.

Nessun commento:

Posta un commento