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Art. 337 c.p.c. - Sospensione dell'esecuzione e dei processi



L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407.

Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata.

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Riflessioni sull'art. 337 c.p.c.

La norma prevede la sospensione dei processi qualora sussista un nesso di pregiudizialità logica tra la controversia in esame ed una controversia pendente dinanzi ad altra autorità. La sospensione è di tipo facoltativo, ed è quindi a discrezione del giudice adito sospendere la controversia per attendere l’esito del giudizio in cui si assume presente un nesso di pregiudizialità logica (Cass. Sezioni Unite ord. n. 14060 del 26/07/2004).
Di conseguenza, bisogna valutare la possibilità della riassunzione del processo ovvero la necessità di attendere un esito del processo pregiudizialmente logico, in quanto, ovviamente nel caso di un risultato negativo per l’assistito, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, e se si ritiene che questo sia il caso della causa in oggetto, bisogna valutare le varie possibili sfumature dell’articolo 337, c.p.c., interpretandolo in modo da produrre una valida riassunzione del giudizio prima del passaggio in giudicato della controversia pregiudiziale e così ottenerne l’esecutività.
Bisogna evidenziare che, secondo la giurisprudenza (tra le tante, Cass. n. 4059/2010) i cardini del giudicato sono i seguenti:
a) le pronunzie costitutive (e dichiarative) non soggiacciono alle regole sull’esecuzione provvisoria e producono i loro effetti solo col giudicato formale;
b) le condanne dipendenti sinallagmatiche, che siano "parte corrispettiva del nuovo rapporto giuridico creato dalla sentenza", non sono provvisoriamente esecutive perché tale esecutività non è compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo in un momento successivo;
c) sono viceversa immediatamente e provvisoriamente esecutive le condanne "meramente dipendenti" dalla pronunzia costitutiva;
d) l'esecutività della condanna dipendente va verificata caso per caso.
Il "sistema" creato dalle Sezioni Unite introduce solo in apparenza un elemento di chiarezza nel regime esecutivo della sentenza di primo grado. Infatti, anche a prescindere da ogni considerazione in ordine alla negazione della provvisoria esecutività delle pronunzie costitutive e dichiarative, non si può fare a meno di notare che la distinzione tra condanne meramente dipendenti e condanne dipendenti-sinallagmatiche, le prime esecutive a prescindere dal giudicato, le seconde "paralizzate" fino al giudicato, crea molti più problemi di quanti non risolva. Problemi che non consistono solo nel procrastinare sine die la tutela giurisdizionale di chi, per necessità o per scelta, eserciti l'azione di cui all'art. 2932 c.c. o altra azione che metta capo a una sentenza dal contenuto complesso, ma anche e soprattutto nelle incertezze interpretative e negl'inconvenienti pratici cui si va incontro se si accetta l'idea che l'applicazione delle norme in tema di esecuzione provvisoria della sentenza deve procedere "a macchia di leopardo", in base agli interessi in gioco, al contenuto della pronunzia giudiziale e della struttura del diritto in contesa.