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Art. 157 c.p.c. - Rilevabilità e sanatoria della nullità



Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata di ufficio.

Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.

La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.
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Giurisporudenza sull'art. 157 c.p.c.

Cass., massima sent. n. 7984 del 01.04.2010
Secondo la sentenza in commento, se il giudice istruttore, pur avendo già provveduto sull'istanza di istruzione preventiva, conceda, alla parte che ne abbia fatto richiesta nella prima udienza, il termine per chiamare in causa il terzo, si verifica - ex art. 269 c.p.c. - una nullità della chiamata in causa, per difetto del raggiungimento dello scopo che il processo inizi contemporaneamente per tutti i soggetti del processo. La suddetta nullità, essendo stabilita nell'interesse del terzo, deve essere da quest'ultimo opposta con la prima difesa successiva all'atto, rimanendo, diversamente, sanata.

Cass., massima sent. n. 7192 del 09.07.1999
Debbono ritenersi sussistenti i presupposti di validità della cosiddetta fototrasmissione, voluti dall'art. 1 della legge n. 183 del 1993, qualora si lamenti la mancanza nella copia fotoriprodotta dell'atto della certificazione di conformità all'originale da parte dell'avvocato trasmittente, nonché la circostanza che la procura apposta su di esso presenti firma e testo illegibili, senza, tuttavia, sostenere che l'atto fotoriprodotto non sia conforme all'originale e che non provenga dalla parte indicata in epigrafe e dal suo difensore, ma assumendosi soltanto che quelle deficienze dell'atto trasmesso renderebbero impossibile ritenere sussistente l'anteriorità della procura al ricorso cui accede e che, quindi, questo atto sarebbe carente di procura. Infatti, la circostanza che la procura sia contenuta nell'atto originale fa ritenere che essa sia stata conferita all'uopo e l'autentica del difensore certifica adeguatamente la sua provenienza.

Cass., massima sent. n. 7548 del 27.03.2009
Nel rito del lavoro e in quello locatizio, se l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata proposta con atto di citazione con suo conseguente deposito in cancelleria, il giudice è tenuto in ogni caso a fissare l'udienza di discussione con decreto, che deve essere notificato dall'opponente alla controparte. Ciò in quanto solo in tal modo, si completa lo schema formale della "editio actionis", con la conseguenza che, difettando tale adempimento giudiziale, in caso di mancata costituzione del convenuto, viene a configurarsi la nullità di tutti gli atti successivi del processo, la cui dichiarazione, da parte del giudice di appello, comporta non già la prosecuzione del giudizio in grado di appello, ma la rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., in dipendenza della violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio verificatisi nei confronti del convenuto ed al fine di garantire a quest'ultimo il diritto di ricorrere ai mezzi di tutela processuali consentiti dall'ordinamento, quale la possibilità di proposizione della domanda riconvenzionale, esperibili solo in primo grado.

Cass., massima sent. n.  403 del 12.01.2006
La nullità della sentenza impugnata, per essere questa fondata sulle risultanze dell'attività probatoria svolta da una parte non ritualmente costituita, ricade nelle nullità per le quali vige la regola dell'assorbimento nei mezzi di gravame: Ne deriva che, in difetto di rituale e tempestivo rilievo della nullità degli atti presupposti, anteriormente alla sentenza sulla "res controversa", la pronuncia di questa equivale ad accertamento implicito della regolarità del processo.

Cass., massima sent. n. 2270 del 02.02.2006
Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio (e, dunque, anche in appello), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator". Tanto la ratifica, quanto la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli articoli 83 e 125 c.p.c.
 
Cass., massima sent. n. del 23.04.2008
L'avviso di accertamento tributario costituisce atto amministrativo, esplicativo della potestà impositiva degli uffici finanziari, e non atto processuale, nè funzionale al processo, poichè non ad esso, ma alla presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria, si correla l'instaurazione del procedimento giurisdizionale. Ne discende che alla notificazione dell'avviso di accertamento non sono applicabili i principi processuali attinenti al rilievo d'ufficio delle nullità.