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Art. 84 c.p.c. - Poteri del difensore



Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati. 

In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

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Giurisprudenza
Cass., massima sentenza n. 3274 del 17.05.1986
La procura conferita per resistere alla domanda attrice abilita il difensore del convenuto a chiamare in causa un terzo in garanzia cosiddetta propria, o comunque per esigenze difensive, non anche ad esperire contro detto terzo azioni fondate su un titolo autonomo e distinto, implicanti un'estensione dell'ambito della lite. Peraltro, l'invalidità dell'atto di chiamata in causa, per effetto della introduzione di pretese eccedenti gli originari limiti della controversia e della sua sottoscrizione da parte di procuratore munito solo dell'indicato mandato, non può essere successivamente dedotta o rilevata quando il chiamato non l'abbia eccepita all'atto della costituzione in giudizio, accettando il contraddittorio.

Cass., massima sent. n. 16151 del 08.07.2010
Se, in linea di principio, sussiste incompatibilità tra l'esercizio contestuale, in capo allo stesso soggetto, delle funzioni di difensore e di quelle di testimone nell'ambito del medesimo giudizio, tale incompatibilità (salva la rilevanza della condotta sul piano delle regole deontologiche) non si configura nell'ipotesi in cui un difensore, che abbia reso testimonianza in un processo, in una fase in cui non svolgeva il suo ruolo di difensore costituito, abbia assunto la veste di difensore successivamente all'assunzione della sua testimonianza.