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Art. 80 c.c. - Restituzione dei doni



Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto.

La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.
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Giurisprudenza
Cass. massima sent. n. 9052 del 15.04.2010
In tema di promessa di matrimonio, l'obbligazione che consegue "ex lege" all'esercizio del diritto di recesso non può configurarsi come illecito extra-contrattuale, costituendo il recesso espressione di una libertà fondamentale, nè come responsabilità contrattuale o precontrattuale, posto che la promessa di matrimonio non è un contratto e neppure costituisce un vincolo giuridico tra le parti; si tratta, infatti, di una particolare forma di riparazione collegata direttamente dalla legge alla rottura del fidanzamento "senza giusto motivo", con la conseguenza che incombe al recedente, qualora voglia sottrarsi a sifatta obbligazione riparatoria, l'onere di provare la sussistenza del giustificato motivo, quale fatto costitutivo negativo della pretesa dell'altra parte.

Cass., massima sent. n. 1260 del 08.02.1994
In caso di rottura del fidanzamento, presupposto essenziale per l'esercizio dell'azione di restituzione dei doni - che l'art. 80 cod. civ. riconosce al donante in relazione a qualsiasi promessa di matrimonio, sia tra persone capaci, sia tra minori non autorizzati, sia che la promessa sia vicendevole, sia che sia unilaterale - è la circostanza che i doni siano stati fatti "a causa della promessa di matrimonio", cioè nella presupposizione della celebrazione del futuro matrimonio, senza necessità di una particolare forma, né di pubblicità della promessa, conseguendone il diritto alla restituzione per la sola ipotesi che il matrimonio non sia stato contratto e senza alcuna rilevanza delle cause del mancato matrimonio.