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Art. 30 c.c. - Liquidazione



Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.
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Giurisprudenza

Cass., massima sentenza n. 6099 del 01.06.1993
La soppressione di un ente a termini della legge 4 dicembre 1956 n. 1404 non ne determina l'estinzione, ma segna soltanto il passaggio alla fase della liquidazione, sicché permane la soggettività giuridica dell'ente stesso che resta titolare sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione dei rapporti giuridici, attivi e passivi che ad esso fanno capo, compreso il diritto di accettare l'eredità devolutagli prima della sua soppressione.

Cass., massima sentenza n. 5632 del 08.06.1999
Il procedimento di nomina di uno o più commissari liquidatori da parte del presidente del tribunale, previsto dall'art. 30 cod. civ. e dall'art. 11 disp. att. c.c., con riguardo (oltre che alle fondazioni) alle associazioni riconosciute, per il caso che l'autorità governativa ne abbia dichiarato l'estinzione o l'assemblea ne abbia deliberato lo scioglimento, ha la natura di un intervento di volontaria giurisdizione non rivolto a risolvere un conflitto su diritti. Detto procedimento è estensibile in via analogica alle associazioni non riconosciute nei limiti in cui è compatibile con la qualità, propria di tali associazioni, di enti privi della personalità giuridica ed essenzialmente disciplinati dagli accordi fra gli associati e, dunque, con esclusivo riferimento all'ipotesi in cui lo scioglimento dell'associazione sia stato negozialmente convenuto dagli associati o sia comunque fra loro incontroverso. Ne consegue che, qualora il presidente del tribunale, adito con il suddetto procedimento, nomini il liquidatore di un'associazione non riconosciuta al di fuori di tali presupposti, cioè in presenza di una situazione di conflitto fra gli associati circa il verificarsi dello scioglimento dell'ente, il relativo provvedimento, ancorché pronunciato nella forma del decreto, assume natura decisoria e carattere sostanziale di sentenza di accoglimento di una domanda di risoluzione del contratto associativo e come tale è impugnabile con ricorso per Cassazione ex art. 111 della Costituzione (che, ove accolto, comporta la cassazione senza rinvio del provvedimento - ex art. 382 cod. proc. civ., terzo comma, secondo inciso -, per l'improponibilità di simile domanda in sede non contenziosa), senza che a detta impugnabilità osti la circostanza che il provvedimento sia già stato impugnato dinanzi alla Corte d'Appello (posto che tale iniziativa, non essendo coerente con la natura decisoria del provvedimento stesso, non può influire sull'esperibilità del rimedio adeguato a quella natura).