Icone

                               
Formulario è un servizio gratuito. Aiutaci a mantenere aperta la partecipazione a tutti, semplicemente cliccando "Mi piace". A te non costa nulla, per noi vuol dire molto

Art. 28 c.p. - Interdizione dai pubblici uffici



art. 28 cp - L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

1. del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

2. di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio;

3. dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

4. dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

5. degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;

6. di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;

7. della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.

Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque.

La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi.

__________________

Giurisprudenza
Cass. massima sent. n. 788 del 17.01.2006
L'art. 2, lett. d), del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 , secondo il quale non sono elettori, tra gli altri, i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, e gli articoli. 28 e 29 c. p., in base ai quali la condanna all'ergastolo e alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici, e quest'ultima priva il condannato del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale e di ogni altro diritto politico, non sono difformi dal precetto dell'art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione CEDU - che include il diritto di voto tra le libertà fondamentali - nella interpretazione della norma offerta dalla Corte di Strasburgo, la quale ha dichiarato il contrasto con la Convenzione della normativa della Gran Bretagna, per il fatto che essa prevede la privazione obbligatoria del diritto di voto, in applicazione di norme generiche che individuano categorie generali di pene, indipendentemente dalla effettiva gravità del reato commesso, dalle circostanze del caso concreto e senza che il giudice penale abbia la benché minima possibilità di graduare la privazione in relazione alla effettiva gravità del reato commesso. La normativa italiana, a differenza di quella britannica, non prevede, infatti, un siffatto automatismo, in quanto esclude da restrizioni o privazioni del diritto di voto tutti quei reati per i quali sia stata pronunciata una condanna alla reclusione per un tempo inferiore a tre anni, e, quindi, non solo le violazioni minori, ma anche quelle ipotesi in cui, pur essendo la pena edittale prevista in misura più elevata, il condannato venga considerato meritevole di attenuanti tali da determinare l'applicazione di una pena detentiva inferiore; ed inoltre, in caso di pena inferiore a cinque anni, la privazione del diritto di voto è solo temporanea, conseguendo alla interdizione dai pubblici uffici per un periodo di cinque anni. Ma, anche con riferimento alla interdizione perpetua dai pubblici uffici che consegue alla condanna ad almeno cinque anni o all'ergastolo, è da escludere il carattere generale e automatico della compressione del diritto di voto, dovendosi avere riguardo alla pena inflitta nel caso concreto, sulla base dei parametri di cui all'art. 133 c.p.., e non alla fattispecie criminosa, e dovendosi comunque, anche a fronte della dichiarata definitività della interdizione dai pubblici uffici, tenere conto della possibilità di applicazione dell'istituto della riabilitazione, di cui all'art. 178 c.p.. Né la esclusione del diritto di voto si pone in contrasto con l'art. 48 Cost., il quale ne prevede limitazioni per effetto di sentenza penale irrevocabile, secondo presupposti e contenuti che, come ritenuto dalla Corte costituzionale, rientrano nella discrezionalità del legislatore, vincolato solo all'osservanza del principio di razionalità normativa; e nemmeno con l'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto sfugge al controllo di legittimità l'indagine sulla efficacia rieducativa della pena, mentre la possibilità di disporre a discrezione della pena accessoria in esame fino ad escluderla o graduarla per adeguarla al caso concreto in riferimento ai principi costituzionali postula l'intervento del legislatore.