L'accettazione dell'eredità non si può impugnare se è viziata da errore [c.c. 526, 1324, 1428].
Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non è tenuto a soddisfare i legati [c.c. 649] scritti in esso oltre il valore dell'eredità [c.c. 662, 663], o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta [c.c. 536]. Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti per intero, contro di loro è data azione di regresso.
L'onere di provare il valore dell'eredità incombe all'erede [c.c. 2697].
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