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Art. 2221 c.c. - Fallimento e concordato preventivo

Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale [c.c. 2195, 2200, 2202], esclusi gli enti pubblici [c.c. 2093] e i piccoli imprenditori [c.c. 2083, 2201], sono soggetti, in caso di insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo [c.c. 219, 2214], salve le disposizioni delle leggi speciali.

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