Icone

                               
Formulario è un servizio gratuito. Aiutaci a mantenere aperta la partecipazione a tutti, semplicemente cliccando "Mi piace". A te non costa nulla, per noi vuol dire molto

Formulario: Procura alle liti

PROCURA AD LITEM
Avv.to [inserire il nome dell'avvocato], con la presente il sottoscritto, La delega a rappresentarlo e difenderlo, nel giudizio di cui al presente atto e fasi successive anche di reclamo, opposizione, esecuzione e/o riassunzione, impugnazione conferendoLe all’uopo ogni più ampia facoltà di legge comprese quelle di chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali, transigere, rinunziare agli atti del giudizio, quietanzare, incassare somme, riassumere il giudizio, proporre appello e/o impugnazioni in genere e/ difendermi nelle stesse, nominare difensori in Sua sostituzione e consulenti tecnici.
Dichiaro di essere stato informato, in ossequio a quanto previsto dall’art. 4, 3° comma del D.lgs., 4 marzo 2010, n. 28:
1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione, nonché in determinati procedimenti dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal D.lgs. sopra indicato;
2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;
3. dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura.
Avendo ricevuto le informazioni di cui D.Lgs. n. 196/2003 La autorizzo al trattamento ed alla diffusione dei miei dati personali, anche sensibili, per le finalità inerenti lo svolgimento del presente mandato.
Ai fini del suddetto giudizio, eleggo domicilio presso il suo Studio sito in ......
Dando, sin da ora per rato e fermo il Suo operato.
Luogo e data

Firma

E’ autentica la firma

Firma Avvocato
___
Nota
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'obbligatorietà della mediazione civile, la parte della procura indicata in rosso può essere eliminata.
___
Massime della giurisprudenza sulla procura alle liti
Trib. Perugia 07.06.2012
Se il precetto è sottoscritto solo da persona che si dichiara mandataria "ad litem" ma in realtà detto mandato è inesistente o invalido, se non viene depositata in atti la procura esistente ovvero se non interviene ratifica del dominus (il potere rappresentativo, infatti, è suscettibile di ratifica con effetto "ex tunc") il precetto è nullo.


Cassazione sentenza n. 11700 del 11.07.2012
Sussiste il diritto al compenso per l'attività svolta dall'avvocato che ha ricevuto formale procura anche se di fatto l'attività è stata svolta da un legale di altro foro. Il cliente per liberarsi dall'obbligo di corrispondere il compenso deve dimostrare l'accordo intervenuto fra i due professionisti nel quale il conferitario si obbliga a richiedere il compenso al proprio corrispondente.

Trib. Milano massima sentenza del 24.01.2012
Le domande riconvenzionali proposte dalla parte convenuta non introducono una controversia nuova e distinta rispetto alla domanda principale laddove si fondino sul medesimo titolo contrattuale. Esse, difatti, devono considerarsi ritualmente proposte dal difensore munito di procura, attribuendo, il mandato ad litem, tutti i poteri di cui al 1° comma dell'art. 84 c.p.c. con esclusione soltanto degli atti di cui al comma 2°, ovvero di quegli atti che importano una disposizione del diritto in contesa che non gli siano stati espressamente conferiti.

Nessun commento:

Posta un commento