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Formula Ricorso Cartabia al Giudice di pace ex artt. 316 e 281 decies e ss. c.p.c.


GIUDICE DI PACE DI ___ [1]

Ricorso ex artt. 316 e 281 undecies c.p.c. (riforma Cartabia)

Per il Sig. ___ [3] , nato a ___ il ___ (C.F. [4] : ___ ), residente in ___ , via/piazza ___ n. ___ (oppure) [la società ___ , in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. ___ , con sede in ___ ( ___ ), via/p.za ___ n. ___ , C.F.: ___ P.I.: ___ ) [5] elettivamente domiciliato in ___ , via ___ , n. ___ , presso lo studio dell'Avv. [6] ___ , C.F. [7] ___ , che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti ___ allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. [8]. Per le comunicazioni riguardanti il presente giudizio l'avvocato ___ indica il numero fax ___ [9] .

-ricorrente-

CONTRO

Il Sig. ___ , residente in ___ via/p.za ___ n. ___ ;

-resistente-

PREMESSO CHE

IN FATTO [10]

(Esporre - in modo chiaro, specifico e sintetico - i fatti)

— Il Sig. ___ [11] è proprietario di una villetta, situata nel quartiere residenziale del comune di ___ ;

— la proprietà dell'attore confina con altra abitazione simile ___ ed è separata dalla stessa da una rete e da una siepe;

— dai rilievi fonometrici effettuati dall'ARPA ___ è risultato che il rumore ambientale, generato dalle lezioni di musica tenute nell'appartamento , superava di gran lunga la normale tollerabilità;

— nonostante le numerose segnalazioni e proteste ___ ___ nessun provvedimento di sorta veniva adottato;

— È ferma intenzione dell'odierno attore far cessare le predette immissioni rumorose, avendo le stesse leso anche il suo diritto alla salute, necessitando il medesimo di riposo e quiete.

— (visto che l'art. 316 c.p.c. rinvia alle norme in materia di procedimento semplificato di cognizione è consigliabile prudenzialmente che il ricorso contenga anche l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163, in uno dei punti della narrazione in fatto occorrerà indicare, così come richiesto dal nuovo n. 3 bis dell'art.163 c.p.c., nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, l'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento)

IN DIRITTO [12]

(Esporre - in modo chiaro, specifico e sintetico - le ragioni giuridiche sottese alla domanda)

A. ___ ;

B. ___ ;

C. ___ .

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, il Sig. ___  ut supra rappresentato, difeso e domiciliata, con riserva di ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, anche istruttoria e di integrazione delle conclusioni di merito, delle istanze istruttorie e delle produzioni documentali

RICORRE

all'Ecc.mo Giudice di Pace di … affinché, ai sensi degli artt. 316 e 281 decies e ss c.p.c., previa fissazione con decreto dell'udienza di comparizione e assegnazione del termine per la costituzione del resistente ex art. 318 co. 2 c.p.c. (il quale viene avvisato che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e 281 undecies co. 3 e 4 [13] c.p.c. e che, in caso di sua mancata costituzione, si procederà in sua declaranda contumacia), per i motivi sopra esposti, Voglia:

— in via preliminare, accertare la responsabilità del convenuto circa l'intollerabilità delle immissioni di rumore provenienti dalla sua abitazione ___ ;

— ordinare ai convenuti, ex art. 844 c.c., la cessazione immediata delle predette immissioni provenienti dal confinante plesso scolastico ovvero disporre le necessarie misure per ricondurre alla normale tollerabilità le immissioni medesime;

— per l'effetto, condannare il convenuto, in favore dell'attore, al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito dell'intollerabilità dei rumori, con valutazione equitativa degli stessi, ex art. 1226 c.c.;

— in subordine, accertata l'eccedenza delle immissioni dalla normale tollerabilità, voglia, in ogni caso, condannare i convenuti a corrispondere l'indennizzo di cui all'art. 844, comma 2, c.c.;

— con vittoria di spese [14] .

** *** **

In via istruttoria [15]

Si chiede disporsi interrogatorio formale, della parte convenuta sui capitoli di cui in premessa e che in questa sede s'intendono riportati, preceduti dalle parole “Vero che ___ ?”

— ammettersi prova per testi sulle medesime circostanze di fatto.

Indica a testi:

Il Sig. ___ , nato a ___ , il ___ , domiciliato in ___ , alla Via ___ .

Con riserva di articolare ulteriori mezzi di prova, testimoniale e documentale, anche in relazione al comportamento processuale di controparte.

* * *

Si offrono in comunicazione, mediante deposito in fascicolo di parte, i seguenti atti e documenti:

1) ___ ;

2) ___ ;

3) ___ ;

4) ___ ;

5) ___ [16] .

** *** **

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni, si dichiara [17] che il valore del presente procedimento è pari ad Euro ___ e, pertanto, all'atto di iscrizione a ruolo della causa, viene versato un contributo unificato [18] pari ad Euro ___

Luogo e data ___

Firma Avv. ___

___________________________________________________________

[1] Per individuare il giudice competente, occorre distinguere a seconda che le immissioni si propaghino tra fondi limitrofi ovvero tra civili abitazioni. In particolare, quanto alla prima ipotesi, la S.C. ha chiarito che l'azione concessa al proprietario ex art. 844 c.c., per far dichiarare l'illiceità delle immissioni moleste provenienti dal fondo altrui e per impedire che l'immobile proprio le subisca, costituisce un'azione di carattere reale, che rientra nel paradigma delle azioni negatorie predisposte a tutela della proprietà, in ordine alle quali il valore della causa va determinato in base al disposto dell'art. 15 c.p.c., sicché, quando agli atti non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale del bene immobile, si ha presunzione di competenza del giudice adito, e grava sul convenuto, che eccepisce l'incompetenza per valore, l'onere di provare l'ammontare del predetto reddito o della predetta rendita(o che, non risultando tali elementi di valutazione, la causa deve considerarsi di valore indeterminabile), senza che i limiti di competenza per valore possano ritenersi superati per effetto di un'ulteriore richiesta risarcitoria, atteso che la riserva di contenimento della competenza va riferita all'intero "petitum" (Cass. civ. II, n. 8602/1995). L'art. 7, terzo comma, n. 3, c.p.c. attribuisce alla competenza per materia del giudice di pace tutte le controversie che attengono a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione nelle quali si lamentino immissioni che oltrepassino la soglia della normale tollerabilità e ciò non solo quando la domanda è diretta ad ottenere l'inibitoria di cui all'art. 844 c.c., ma anche ove l'azione sia proposta, in via accessoria o esclusiva, per conseguire il risarcimento del danno sofferto a causa delle immissioni (Cass. civ. VI, n. 7330/2015).

[2] Ai sensi del nuovo art. 318 co. 2 c.p.c. “La  domanda  si  propone con  ricorso,  sottoscritto  a  norma  dell'articolo  125,  che  deve contenere,  oltre  all'indicazione  del  giudice   e   delle   parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione del suo oggetto”. Inoltre, visto che l'art. 316 c.p.c. rinvia alle norme in materia di procedimento semplificato di cognizione è consigliabile (prudenzialmente) che il ricorso contenga le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al  numero  7) del terzo comma dell'articolo 163 (cfr. art. 281 undecies co. 1 c.p.c.).

[3] L'art. 163, comma 3, n. 2 c.p.c. contempla tra i requisiti della vocatio in ius quello relativo all'indicazione delle parti, cioè dell'attore e del convenuto (o dei convenuti).

[4] In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. 6 luglio 2011 n. 98, conv., con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111).

[5] Se è parte una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'atto di citazione deve contenere, ai sensi dell'art. 163 c.p.c., l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio (Cass. civ. III, n. 6521/2004).

[6] A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore, è sufficiente l'indicazione del numero di fax, poiché l'indirizzo PEC è un dato ormai acquisito nei rapporti con la cancelleria: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3 bis, d.P.R. n. 115/2002 modificati dalla l. n. 114/2014.

[7] L'indicazione del C.F. dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. come modificato dalla disposizione sopra citata.

[8] Ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 6 c.p.c. è necessaria l'indicazione della procura; tuttavia la sua omissione non rientra tra le violazioni cui, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., il legislatore ha riconnesso la sanzione della nullità. La procura può essere generale o speciale (art. 83 c.p.c.). Nel caso di procura generale alle liti, redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, dovranno esserne indicati gli estremi. La procura speciale, invece, può essere apposta in calce o a margine del ricorso. Ai fini del deposito telematico dell'atto introduttivo (art. 16-bis comma 1-bis d.l. n. 179/2012) è necessario indicare la seguente dicitura: “giusta procura allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c.”. Tale formula è ormai divenuta obbligatoria attesa l'obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti sancito dal nuovo art. 196 quater disp. att. c.p.c. (introdotto dall'art. 4 co. 12 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) anche per i giudizi dinanzi al Giudice di Pace. L'art. 196 quater disp. att. c.p.c. infatti al suo primo co. così dispone “Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.  Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche”.

[9] L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. come modificato dalla disposizione sopra citata. Ai sensi del citato art. 13, comma 3-bis: “Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ___ovvero qualora la parte ometta di indicare il C.F. ___ il contributo unificato è aumentato della metà”.

[10] Ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4 l'atto di citazione deve contenere “l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti ___ costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”. Infatti, l'allegazione dei fatti e delle ragioni in diritto (n. 4) individua la c.d. causa petendi, ovvero il diritto sostanziale fatto valere in giudizio.

[11] Legittimato attivo è il proprietario o il titolare di altro diritto reale.

[12] Ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4 l'atto di citazione deve contenere “l'esposizione in modo chiaro e specifico___ degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”. Infatti, l'allegazione dei fatti e delle ragioni in diritto (n. 4) individua la c.d. causa petendi, ovvero il diritto sostanziale fatto valere in giudizio.

[13] Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve  proporre  le  sue  difese  e  prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti  posti  dall'attore  a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova  di  cui  intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena  di  decadenza  deve  proporre  le  eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e  di  merito  che non sono rilevabili d'ufficio. Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a  pena  di decadenza, farne  dichiarazione  nella  comparsa  di  costituzione  e chiedere  lo  spostamento  dell'udienza.  Il giudice, con   decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma.

[14] Altro requisito dell'edictio actionis è racchiuso nell'art. 163, comma 3, n. 3 il quale prevede che debba essere identificata la “cosa oggetto della domanda”, espressione da intendersi sia sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto al giudice (petitum immediato), sia sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento (petitum mediato).

[15] Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese processuali gravano sulla parte soccombente, tenuta a sopportare in via definitiva le spese da lei anticipate ed a rimborsare le spese sostenute dalla controparte vittoriosa.

[16]  E' stato recentemente precisato che, in tema di domanda giudiziale, l'identificazione della causa petendi va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 3363/2019).

[17] La dichiarazione di valore è prevista dall'art. 14, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 secondo cui “Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito”. Orbene, l'art. 13, comma 6 del medesimo decreto prevede la conseguenza dell'omissione della predetta dichiarazione di valore affermando che “Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g)___”; pertanto, si presume che il valore del procedimento sia quello dello scaglione più elevato (i.e. superiore a 520.000,00 Euro) con obbligo di versamento di un contributo unificato più elevato.

[18] Il contributo unificato è dovuto nella misura prevista dall'art. 13 comma 1 d.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii. Il pagamento del contributo unificato, ai sensi del nuovo art. 18 bis d.P.R. 115/2002 (così come modificato dall'art. 13 co.1 lett. a d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), “è corrisposto tramite la piattaforma  tecnologica  di cui  all'articolo  5,  comma  2,  del   codice   dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.



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