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Art. 316 c.p.c. (codice di procedura civile)

Testo art. 316 c.p.c. (codice di procedura civile)

(Forma della domanda)

Davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili.

La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell’attore, è notificato unitamente al decreto di cui all’articolo 318.

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