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Comparsa di costituzione e risposta avverso opposizione a decreto ingiuntivo - modello rito lavoro

TRIBUNALE DI …
SEZ. LAVORO
Comparsa di costituzione e risposta avverso opposizione a decreto ingiuntivo
Giudice Ill.mo …; R.G. n.: …; Ud.: …

Per: il Sig. …, C.F.: …, rappresentato e difeso dall’Avv. … e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato in ..., via ...., giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, con richiesta di effettuarsi le comunicazione di cancelleria a mezzo email all’indirizzo pec … ovvero a mezzo fax al n. …
- Opposto
Contro: … S.r.l., con l’avv. …
- Opponente
*.*.*.*
Premesso
che con ricorso depositato in data … presso la Cancelleria di questo Ill.mo Tribunale, iscritto al R.g. n. …, l’opposto agiva in via monitoria in giudizio contro la …, oggi … S.r.l., premettendo quanto indicato nel ricorso, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto, e che brevemente di seguito si riassume:
a) di aver stipulato con la opponente un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (doc. 1) ai sensi degli artt. 2222 c.c., 61 ss. D.lgs. n. 276/2003 e 4 l.n. 30/2003, con decorrenza dal 04.09.2006 alla data di completamento del progetto (art. 5 del Contratto);
b) il progetto era così identificato: …;
c) di aver correttamente svolto la propria attività lavorativa presso la sede della società resistente sita in … (…), alla via …, attività consistente in …;
d) che il rapporto di lavoro a progetto ai sensi dell’art. 5 del Contratto sarebbe dovuto cessare, al completamento del progetto, salva la facoltà di recesso di entrambe le parti, subordinata ad un preavviso di 30 giorni (art. 7 del Contratto);
e) che, con lettera datata 26.04.2007, ma ricevuta in data 04.05.2009 (doc. 2), l’opponente – esercitando il diritto di cui all’art. 7 del Contratto – comunicava al Sig. … la disdetta del contratto di collaborazione, con decorrenza fine aprile 2007, “per mancata realizzazione del programma” nonché per altri motivi. Il recesso era, però, intimato per motivi diversi dalla sua naturale scadenza in quanto il progetto non era stato realizzato e senza preavviso nè giusta causa. Il recesso era, quindi, intimato per motivi diversi dalla sua naturale scadenza: esso, come appare chiaro alla luce della stessa dichiarazione della … S.r.l., non era stato realizzato, né era stato approvato il prosieguo del rapporto di collaborazione con il ricorrente;
f) che il compenso pattuito tra le parti era pari ad € 2.000,00 netti mensili, oltre € 500,00 per rimborso delle spese di trasporto (art. 9 del Contratto);
g) che il Sig. … non aveva ricevuto il pagamento dei corrispettivi mensili di marzo ed aprile 2007, pari rispettivamente ad € 2.500,00 ed € 2.105,53 (somme comprensive del rimborso spese per il trasporto), come da buste paga allegate alla produzione del ricorrente (doc. 3);
h) di avere diritto all’indennità per mancato preavviso, commisurabile a 30 giorni lavorativi (i.e.: € 2.000,00), ai sensi dell’art. 5 e 7 del Contratto e 67 l.n. 276/2003;
i) di avere, dunque, diritto alle seguenti somme ai sensi del Contratto stipulato tra le parti, degli articoli 63 e 67 del D.lgs. n. 276/2003:
€ 2.500,00 per il compenso del mese di marzo 2007 +
€ 2.105,53 per il compenso del mese di aprile 2007 +
€ 2.000,00 per indennità per mancato preavviso =
Tot. € 6.605,53
*.*.*.*
Il Giudice designato, in accoglimento delle istanze dell’opposto, provvedeva con decreto ingiuntivo n. 281/09, come segue:
“…visti gli artt. 633 e ss. c.p.c.,
INGIUNGE A
… s.r.l., in persona del suo legale rapp.te p.t., di pagare, entro … la somma di €. 6.605,53 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla maturazione sino al soddisfo.
Ingiunge, inoltre, il pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate in €. 395,00 per diritti ed €. 170,00 per onorari, oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso forfetario come per legge…” (doc. 7).
Il decreto ingiuntivo veniva depositato in Cancelleria in data 24.09.09.
Successivamente, in data 20.10.2009, il ricorrente provvedeva a notificare il ricorso di specie ed il pedissequo decreto ingiuntivo alla società …, presso la sua sede di …, viale …, n. ….
Il destinatario, però, risultava irreperibile (doc. 8, ricevuta di ritorno della notifica del 20.10.2009).
Dopo complicate ricerche presso la Camera di Commercio di Roma, il ricorrente riusciva ad individuare la nuova sede dell’opponente, sita in ...
Per questo motivo, in data 18.11.2009 (trascorsi 55 giorni dal deposito del decreto ingiuntivo), il ricorrente riusciva a portare alla notifica – presso l’UNEP competente – il decreto ingiuntivo stesso.
Quanto sopra è provato non solo dal timbro dell’Ufficiale giudiziario inserito a pagina 1 del ricorso per decreto ingiuntivo, ma anche dalla ricevuta dello stesso ufficiale giudiziario n. … del 18.11.2009, che si produce (doc. 9).
A seguito della notifica si costituiva l’opponente, la quale in via preliminare eccepiva l’inefficacia del decreto per tardiva notifica e, nel merito, asseriva che non vi era alcuna prova in ordine alla prestazione e adduceva la giusta causa di risoluzione del contratto di collaborazione.
*.*.*.*
Il Sig. …, come in atti rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, si costituisce con il presente atto e, letto e contestato ~ in fatto e in diritto ~ l’atto notificatogli nonché tutto quanto ex-adverso dedotto, richiesto e prodotto, ed impugnata infine la documentazione da controparte esibita, eccepisce e rileva quanto segue.

A. - Efficacia del decreto ingiuntivo opposto
Strumentalmente controparte eccepisce la tardiva notifica del decreto ingiuntivo n. ….
Ricostruendo l’iter della notifica dell’atto de quo, come evidentemente dimostrato dai documenti allegati (doc. 7 e 9), il decreto ingiuntivo n. … fu portato alla notifica:
- una prima volta in data 20.10.2009 (anche a dimostrazione dell’interesse del ricorrente a proseguire nel procedimento monitorio, cfr. doc. 7 ricevute di ritorno notifica del 20.10.09) e;
- una seconda volta in data 18.11.2009 (55 giorni dal deposito in cancelleria del decreto monitorio e, quindi, 5 giorni prima dello spirare del termine previsto dall’art. 644 c.p.c., che sarebbe scaduto in data 23.11.09). Quanto sopra, si ripete, è dimostrato documentalmente dai documenti allegati: timbro dell’ufficiale giudiziario sulla pag. 1 del ricorso notificato (doc. 7) e ricevuta dell’ufficiale giudiziario di … del 18.11.2009 (doc. 9);
- in data 24.11.09, l’ufficiale giudiziario consegnò l’atto di specie al destinatario.
Sul punto è appena il caso di richiamare la sentenza n. 28/04 della Corte Costituzionale, secondo la quale le “la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario”, risultando “ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario”.
Orbene, il ricorso per decreto ingiuntivo e lo stesso decreto ingiuntivo devono, quindi, ritenersi notificati per il Sig. … (ad ogni effetto di legge) al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (i.e.: 18.11.2009) e, quindi, entro i termini previsti dall’art. 644 c.p.c..

Segue. - Esistenza del diritto fatto valere
Nella denegata, respinta e non creduta ipotesi in cui questo Ill.mo Giudice dovesse ritenere tardiva la notifica di specie, si deve ritenere che l’opponente non può, comunque, impedire che ad un’eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell’opposizione in merito all’esistenza del diritto fatto valere con ricorso per ingiunzione. L’inosservanza da parte del creditore del termine di cui all’art. 644 c.p.c., nel caso di rigetto dell’opposizione, vale solo ai fini della condanna alle spese del giudizio del procedimento monitorio, consentendo l’esclusione di quelle relative all’ottenimento dell’ingiunzione dichiarata inefficace (Cass. sent. n. 3783/1995; Cass. sent. n. 67/02; Cass. sent. n. 393795, che precisa che il giudice deve giudicare nel merito a prescindere dall’accettazione del contraddittorio).
In altre parole, la tardività della notifica non tange la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale. Pertanto, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorchè su opposizione dell’intimato proposta per eccepire la detta inefficacia, il giudice adito ha il potere-dovere non soltanto di vagliare quell’eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa del creditore.
Sul punto si vedano, tra le altre, Cass. n. 8955/2006, la cui massima recita: “La notificazione del decreto ingiuntivo dopo il decorso del termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta l’inefficacia del provvedimento, ma non incide sulla qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, con la conseguenza che, ove su detta domanda, a seguito dell’opposizione dell’intimato che eccepisca l’inefficacia, si costituisca il rapporto processuale il giudice adito ha il potere-dovere, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, non soltanto di vagliare la consistenza dell’eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente” (Cass. sent. n. 8955/2006); nonché Cass. n. 67/2002, che recita: “Il termine previsto dall’art. 644 c.p.c. per la notifica del decreto ingiuntivo è perentorio e, come tale, non può essere prorogato. Peraltro, qualora il creditore provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso di tale termine, le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all’inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l’ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato; ed inoltre, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire solo l’inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire, in caso di costituzione e di riproposizione della domanda da parte dell’opposto creditore, che all’eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all’esistenza del diritto già fatto valere con il ricorso per ingiunzione. In tal ultimo caso l’inosservanza da parte del creditore del termine di cui all’art. 644 cod. proc. civ. può acquisire rilevanza, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l’esclusione di quelle relative all’ottenimento dell’ingiunzione dichiarata inefficace” (Cass. sent. n. 67/2002, doc. 10).

B. - Sull’inesistenza della giusta causa di recesso e sul diritto all’indennità per mancato preavviso
Senza offrire alcuna prova in merito, controparte si limita ad asserire che “il ricorrente si è del tutto disinteressato, di fatto, dell’opera che gli era stata commissionata, tant’è vero che, in ricorso, non indica, in modo preciso e puntuale anche in riferimento alla attualità, l’opera svolta in favore dell’odierna resistente, la quale insoddisfatta, giustamente, ha provveduto alla interruzione del rapporto…”. Di quanto sopra, controparte ritiene sussistere una presunzione di prova che trasparirebbe dalla prospettazione dei fatti effettuata da parte del ricorrente.
Diversamente è evidente che alcuna prova della giusta causa di recesso può essere fornita da controparte, perché l’esponente ha sempre diligentemente rispettato gli obblighi che dal contratto e da legge sorgevano e ciò dalla data di stipula del contratto fino al recesso intimatogli illegittimamente (ovvero dal settembre 2006 al maggio 2007).
Peraltro, come previsto dall’art. 6 del Contratto, si intende giusta causa di recesso (che, in quanto tale, avrebbe esentato il committente a versare il preavviso di trenta giorni, ma non gli stipendi):
“a) mancata prestazione dei servizi secondo il programma concordato qualora ciò si verifichi per più di 20 gg. consecutivi senza che si siano verificate una delle cause previste dal successivo punto 8b), 8c);
b) L’esecuzione negligente dell’incarico dalla quale sia derivato nocumento morale o materiale alla committente, anche ai fini della realizzazione del programma;
c) Il grave inadempimento nello svolgimento dei servizi arrecante danni alla committente, anche ai fini della realizzazione del programma”.
Del tutto pretestuosa, quindi, è da ritenersi la circostanza dedotta da controparte secondo la quale il Sig. … non avrebbe in modo continuativo negli ultimi tre mesi frequentato l’ambito aziendale, curando e programmando alcuna opera o specifico lavoro.
In merito, senza con ciò invertire l’onere della prova, il quale spetta a controparte, giova rilevare che la lettera di recesso proveniente dalla ... evidenzia le vere ragioni dell’interruzioni del rapporto. Invero, ivi si legge: “siamo costretti alla disdetta con decorrenza fine aprile c.a., in quanto venute meno tutte le finalità del progetto e la Sua stessa approvazione, nonché la mancata realizzazione del programma”. Solo oggi controparte rileva che la mancata realizzazione del progetto sia da attribuirsi a negligenza del lavoratore senza fare alcun cenno al fatto che erano venute meno, unilateralmente da parte datoriale, le finalità del progetto e la sua stessa approvazione.
Non sussistendo giusta causa, l’opponente dovrà essere condannata al versamento di Euro 2.000,00 (pari a trenta giorni lavorativi) per mancato preavviso.

C. - Mancato pagamento delle mensilità di marzo ed aprile 2007
E’ pacifico, anche in quanto non contestato da controparte, che l’opposto non ha ricevuto il pagamento delle mensilità di marzo ed aprile 2007.
Sul punto l’opponente tralascia di effettuare alcuna difesa, evidentemente confermando le pretese dell’esponente.
Alla luce di quanto sopra, l’opponente dovrà essere condannata al pagamento di Euro 4.605,53 (come da buste paga in atti) per il mancato versamento delle mensilità di marzo ed aprile 2007.

D. - Sull’interrogatorio formale articolato dall’opponente
L’opponente richiede ammettersi interrogatorio formale del ricorrente su un’unica circostanza di fatto: “Vero che esso ... non ha svolto, in modo continuativo, l’attività di cui al sottoscritto contratto non frequentando negli ultimi tre mesi l’ambito aziendale né curando e/o programmando alcuna opera e/o specifico lavoro per la resistente”.
Ci si oppone all’ammissione della richiesta istruttoria di specie perché vertente su una circostanza negativa. Infatti, secondo il principio di diritto negativa non sunt probanda ed ai sensi dell’art. 2697 c.c. va sicuramente esclusa, l’istanza di ammissione a provare
con interrogatorio formale una circostanza meramente negativa, e quindi vertente su un fatto mai avvenuto ossia un “non fatto”.

E. - Mancata articolazione di prova testimoniale. Mancata indicazione di testi. Decadenza.
Infine, controparte non indica né mezzi istruttori diversi da quello sopra contestato né fornisce l’indicazione di nominativi di testimoni.
Alla luce di quanto sopra dovrà ritenersi decaduta dal relativo diritto/onere probatorio.

F. - Istanza di concessione di esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 648 c.p.c., non essendo l’opposizione de quo basata su prova scritta o di pronta soluzione e non essendo contestate le somme dovute all’opposto, quest’ultimo chiede concedersi esecuzione provvisoria totale o parziale del decreto ingiuntivo opposto.

Tanto premesso, l’istante come sopra rappresentato difeso ed elettivamente domiciliato rassegna le seguenti

Conclusioni

Voglia l’Ill.mo Giudice adito:
a) Munire totalmente o parzialmente, ai sensi dell’art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. … del Tribunale di … di efficacia provvisoriamente esecutiva;
b) Rigettare l’opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. … del Tribunale di …, munendo quest’ultimo di efficacia esecutiva;
c) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo Ill.mo Giudice dovesse ritenere tardiva la notifica del decreto ingiuntivo n. …, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le ragioni di cui al presente procedimento, l’istante ha diritto al pagamento di euro 6.605,53 (e/o della diversa somma risultante di giustizia) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo da parte di … S.r.l., e per l’effetto
d) condannare … S.r.l.., in persona del suo liquidatore pro tempore, con sede in …, via …, al versamento di euro 6.605,53 (e/o della diversa somma risultante di giustizia) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell’istante;
e) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione.
In via istruttoria, senza con ciò invertire l’onere probatorio chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante dell’opponente, nonché prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto, oltre a quelle sopra indicate, qui da ritenersi ripetute e trascritte con l’anticipo della locuzione “è vero che”:
a) vero è che le parti del presente giudizio stipulavano un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto ai sensi degli artt. 2222 c.c., 61 ss. D.lgs. .n. 276/2003 e 4 l.n. 30/2003, con decorrenza dal 04.09.2006 alla data di completamento del progetto (art. 5 del Contratto);
b) vero è che il progetto era così identificato: …;
c) vero è che l’opposto ha sempre, e fino al recesso intimatogli, svolto correttamente e diligentemente la propria attività lavorativa presso la sede della società resistente in …;
d) vero è che l’attività dell’opposto consisteva nella ...;
e) vero è che alcun pagamento ha ricevuto l’opposto per i corrispettivi mensili di marzo ed aprile 2007, pari rispettivamente ad € 2.500,00 ed € 2.105,53 (somme comprensive del rimborso spese per il trasporto);
f) vero è che l’opposto alcun pagamento ha ricevuto l’opposto in riferimento all’indennità per mancato preavviso, commisurabile a 30 giorni lavorativi (i.e.: € 2.000,00);
g) vero è che in data 20.10.2009, il ricorrente provvedeva a notificare il ricorso di specie ed il pedissequo decreto ingiuntivo alla società ... , presso la sua sede di …, ma il destinatario risultava irreperibile;
h) vero è che in data 18.11.2009 il ricorrente portava alla notifica – presso l’UNEP di … – il decreto ingiuntivo n. .../....

Chiede, inoltre, essere ammesso a prova contraria sulla eventuale prova a cui dovesse essere ammessa controparte.

Indica a testi i Sig.: …

Produce, mediante deposito in Cancelleria, i seguenti atti e documenti, oltre a quelli già prodotti nella fase monitoria, il cui fascicolo che si richiede di riunire al presente:

1) Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto;
2) Lettera datata 23.04.2007;
3) n. 2 buste paga;
4) Tentativo di conciliazione;
5) Giurisprudenza;
6) Visura ordinaria ... S.r.l.
7) Ricorso per decreto ingiuntivo notificato e pedissequo decreto n. …;
8) Ricevuta di ritorno notifica del 20.10.2009;
9) Ricevuta dell’ufficiale giudiziario di … del 18.11.2009, facente riferimento alla notifica n. …;
10) Giurisprudenza sulla tardiva notifica del decreto ingiuntivo;
11) Copia opposizione a decreto ingiuntivo.

Salvis iuribus.

Luogo, data e firma avvocato

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