La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.
L'atto di citazione deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;
6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;
7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167.
L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti.
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Formulario: modello atto di citazione
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Giurisprudenza
Cass., massima sentenza n. 26662 del 18.12.2007
In materia di nullità della citazione, i vizi riguardanti la "editio actionis" sono rilevabili d'ufficio dal giudice, nè sono sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, essendo questa inidonea a colmare le lacune della citazione stessa; ne consegue che non può farsi applicazione degli artt.156, terzo comma, e 157 cod. proc. civ. essendo la nullità in questione prevista in funzione di interessi che trascendono quelli del convenuto.
Cass., massima ordinanza n. 24277 del 22.11.2007
In tema di eccezione di incompetenza per territorio derogabile, allorquando nelle controversie in materia di obbligazioni, sia convenuta una persona fisica, la contestazione da parte di quest'ultima della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti, di cui all'art. 20 c.p.c., anche in riferimento ad entrambi i fori generali di cui al precedente art. 18, cioè sia con riguardo alla residenza che al domicilio, poiché quest'ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza. Peraltro, il convenuto non è esentato dal suddetto onere neppure in caso di indicazione, nella citazione, della sua residenza ovvero del suo domicilio in un luogo non riconducibile alla giurisdizione territoriale del giudice, sia perché nella prima ipotesi l'individuazione della residenza non può lasciar presumere la coincidenza con essa del domicilio (atteso che l'art. 163, n 2., cod. proc. civ. prevede l'indicazione alternativa dell'una e dell'altro), sia perché in entrambe le ipotesi il secondo comma, secondo inciso, dell'art. 38 cod. proc. civ. esclude ogni operatività del principio di ammissione, onerando il convenuto eccipiente in ogni caso di una specifica contestazione, là dove gli impone di indicare il giudice competente e, quindi, in caso di concorrenza di fori, di contestare ed indicare tutti i fori possibilmente concorrenti.
In materia di nullità della citazione, i vizi riguardanti la "editio actionis" sono rilevabili d'ufficio dal giudice, nè sono sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, essendo questa inidonea a colmare le lacune della citazione stessa; ne consegue che non può farsi applicazione degli artt.156, terzo comma, e 157 cod. proc. civ. essendo la nullità in questione prevista in funzione di interessi che trascendono quelli del convenuto.
Cass., massima ordinanza n. 24277 del 22.11.2007
In tema di eccezione di incompetenza per territorio derogabile, allorquando nelle controversie in materia di obbligazioni, sia convenuta una persona fisica, la contestazione da parte di quest'ultima della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti, di cui all'art. 20 c.p.c., anche in riferimento ad entrambi i fori generali di cui al precedente art. 18, cioè sia con riguardo alla residenza che al domicilio, poiché quest'ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza. Peraltro, il convenuto non è esentato dal suddetto onere neppure in caso di indicazione, nella citazione, della sua residenza ovvero del suo domicilio in un luogo non riconducibile alla giurisdizione territoriale del giudice, sia perché nella prima ipotesi l'individuazione della residenza non può lasciar presumere la coincidenza con essa del domicilio (atteso che l'art. 163, n 2., cod. proc. civ. prevede l'indicazione alternativa dell'una e dell'altro), sia perché in entrambe le ipotesi il secondo comma, secondo inciso, dell'art. 38 cod. proc. civ. esclude ogni operatività del principio di ammissione, onerando il convenuto eccipiente in ogni caso di una specifica contestazione, là dove gli impone di indicare il giudice competente e, quindi, in caso di concorrenza di fori, di contestare ed indicare tutti i fori possibilmente concorrenti.