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testo art. 645 c.p.c. - opposizione

 Art. 645 - Opposizione

[I]. L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto [6411], con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto.


[II]. In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire (2) (3).


(1) Articolo così sostituito dall'art. 13 d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857. V. art. 14 d.ls. 1° settembre 2011, n. 150.


(2) L'art. 1 della l. 29 dicembre 2011, n. 218, ha soppresso le parole «; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà», che erano poste in fine al comma. L'art. 2 della stessa legge precisa che: «Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice».


(3) Comma così modificato dall'articolo 78, comma 1, lettera a), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv., con modif., in l. 9 agosto 2013, n. 98. Il testo precedente recitava: «In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito». La modifica si applica ai procedimenti instaurati, a norma dell'articolo 643, ultimo comma, del codice di procedura civile, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

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