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testo art. 648 c.p.c.


Art. 648 - Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione.


[I]. Il giudice istruttore, se l'opposizione [6451] non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile [1773 n. 2], l'esecuzione provvisoria del decreto [186-ter2, 655], qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642. Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali (1).


[II]. Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione [119; 86 att.] per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni (2).


(1) Comma modificato dall'articolo 78, comma 1, lettera b), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv., con modif., in l. 9 agosto 2013, n. 98, che ha sostituito le parole «con ordinanza non impugnabile» con le parole: «provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile». La modifica si applica ai procedimenti instaurati, a norma dell'articolo 643, ultimo comma, del codice di procedura civile, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. Precedentemente il comma era stato modificato dall'art. 93d.lg. 9 ottobre 2002, n. 231. Successivamente, l'articolo 4, comma 1, lettera m) del d.l. 3 maggio 2016 n. 59, conv., con modif., in l. 30 giugno 2016, n. 119, ha sostituito la parola «concede» con le seguenti: «deve concedere».


(2) La Corte cost., con sentenza 4 maggio 1984, n. 137, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui dispone che nel giudizio di opposizione il giudice istruttore, se la parte che ha chiesto l'esecuzione provvisoria del decreto d'ingiunzione offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, debba e non già possa concederla solo dopo aver deliberato gli elementi probatori di cui all'art. 6481, e la corrispondenza della offerta cauzione all'entità degli oggetti indicati nel comma 2 dello stesso art. 648.


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