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I timori di persecuzione collegati all'orientamento sessuale possono garantire la protezione internazionale

Cassazione civile sez. I, 25/05/2020, n.9561

La nozione di «rifugiato», di cui all'art. 2, comma 1, lett.e), d.lg. n. 251/2007, quale cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese ricomprende grazie al riferimento al determinato gruppo sociale anche i timori di persecuzione collegati all'orientamento sessuale.

Fonte:
Diritto & Giustizia 2020, 26 maggio

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