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Art. 127 c.p.c. - Direzione dell'udienza


L'udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.

Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.