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Immissioni di rumore moleste

 Sentenza Tribunale Napoli sez. IV, 29/06/2022, (ud. 14/06/2022, dep. 29/06/2022), n.6518

 Fatto 


MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009.


Tanto premesso va rilevato che le attrici in epigrafe generalizzate, per i motivi indicati nell'atto di citazione, hanno convenuto in giudizio R. R. e La N SF s.r.l. per sentire accogliere le seguenti domande:


1. Accertare ai sensi degli artt. 833 e ss e 844 c.c. e degli artt. 2043 e 2051 c.c. ed 8 della CEDU il diritto delle sig.re G. M.R., C. A.M. e C. V. a non subire alcuna immissione proveniente dall'immobile di proprietà della sig.ra R. R. sottoposto a quello di proprietà C./G. M.R. ed in ogni caso la mancanza di qualsivoglia servitù a carico dell'immobile in proprietà delle istanti;


2. Per l'effetto condannare la sig.ra R. R. e La N SF s.r.l., in solido tra loro, a non adibire l'immobile, sottoposto a quello in proprietà C./G. M.R., ad uso diverso da quello legittimo ed autorizzato ( deposito);


3. Per l'effetto condannare la sig.ra R. R. e La N SF s.r.l., in solido tra loro, ovvero ognuno nelle proprie rispettive qualità e responsabilità al pagamento in favore delle sig.re G. M.R., C. A.M. e C. V. al pagamento della somma di euro 24.793,45 a titolo di danno emergente e costi sostenuti oltre alle spese ed ai costi che si documenteranno in corso di causa;


4. Per l'effetto condannare la sig.ra R. R. e La N SF s.r.l., in solido tra loro, ovvero ognuno nelle proprie rispettive qualità e responsabilità al risarcimento di tutti i danni in conseguenza delle immissioni subite dall'aprile 2015 a tutt'oggi dalle sig,re G. M.R./C. ed espressamente del danno esistenziale, biologico, morale, patrimoniale da invalidità permanente, da invalidità temporanea oltre spese mediche per l'evento lesivo di cui sopra da quantificarsi in ragione dell'espletanda CTU oltre rivalutazione monetaria dal momento dell'insorgenza del danno al soddisfo;


5. Per l'effetto condannare la sig.ra R. R. e La N SF s.r.l., in solido tra loro, ovvero ognuno nelle proprie rispettive qualità e responsabilità al pagamento di tutte le competenze e spese professionali del giudizio oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.


Con comparsa depositata il 12.10.2019 si è costituita R. R. che ha chiesto il rigetto delle domande per inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza delle stesse; il tutto con vittoria delle spese di lite e con attribuzione al procuratore antistatario.


Non si è costituita in giudizio l'altra convenuta, sebbene regolarmente citata. Pertanto ne è stata dichiarata la contumacia.


Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., raccolte le prove orali ed espletata una CTU medico-legale, all'udienza del 15.02.2022, sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, la causa è stata riservata per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.


QUESTIONI PROCESSUALI


La legittimazione attiva e quella passiva delle parti del giudizio


Sono provate per tabulas ( cfr. doc.affol. nn. 1 e 10 prod. parti attrici), oltre che incontestate, sia la titolarità attiva delle attrici, nella qualità di proprietarie dell'appartamento sito in Napoli alla via M., sovrastante l'attività di ristorazione ed interessata dalle immissioni, che quella passiva sia della R. R., nella qualità di proprietaria- custode di due unità immobiliari site in Napoli alla via M. che di La N SF s.r.l., nella qualità di conduttrice di detti immobili.


MERITO DELLA CONTROVERSIA


Esigenze di ordine logico impongono la disamina delle domande nello stesso ordine numerico in cui sono state proposte in quanto corrispondente all'ordine logico delle stesse.


Le domande sub 1) riportate nelle conclusioni dell'atto di citazione e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni ( accertare ai sensi degli artt. 833 e ss e 844 c.c. e degli artt. 2043 e 2051 c.c. ed 8 della CEDU il diritto delle sig.re G. M.R., C. A.M. e C. V. a non subire alcuna immissione proveniente dall'immobile di proprietà della sig.ra R. R. sottoposto a quello di proprietà C./G. M.R. ed in ogni caso, la mancanza di qualsivoglia servitù, a carico dell'immobile in proprietà delle istanti).


Prima di esaminare il merito della domanda è opportuno sinteticamente richiamare le circostanze più significative tra quelle dedotte dalle attrici (in buona parte documentati) ed utili a ricostruire i fatti di causa.


Il 31.07.2015 (doc. 10) R. R. concludeva con la società " La N SF s.r.l." un contratto di locazione, per la durata di anni sei, ad uso diverso da quello abitativo e, precisamente, per uso commerciale, per attività di bar, ristorante e pizzeria in relazione agli immobili di proprietà della prima.


La società iniziava lavori di ristrutturazione negli immobili, particolarmente invasivi e lunghi, per i quali i condomini, tra i quali le attrici, presentavano un esposto il 22.09.215( doc. 4).


Il 9.10.2015 (doc. 6) l'amministratore del condominio faceva recapitare alla R. R. una segnalazione di esecuzione di lavori strutturarli negli immobili consistiti nell'abbassamento di 40 cm del piano di calpestio del locale senza ricevere risposta.


Si tenevano diverse assemblee condominiali per discutere della natura e della regolarità amministrativa dei lavori eseguiti presso detti immobili.


Dallo svolgimento dell'attività commerciale presso i citati beni le attrici avevano subìto, oltre ad atti emulativi per ritorsione dopo la chiusura dell'attività, anche immissioni intollerabili per l'intera giornata e per gran parte della notte.


Il 29.03.2016, nell'ambito di procedimenti penali scaturiti dalle denunce delle istanti e di altri condomini, su segnalazione di rumori molesti provenienti dal ristorante " Lo sfizio della N" da parte di C. A. interveniva, alle ore 23.30, personale di P.G. che contattava S. A., amministratore della società, il quale riferiva che avrebbe risolto il problema ( cfr. annotazione del 30.03.2016 doc. 11).


Il 30.03.2016 ( doc. 11) l'amministratore comunicava alla R. R. delle lamentele per il disagio creato dai rumori causati dallo svolgimento dell'attività commerciale presso i suoi locali senza ricevere risposta.


Il 5.04.2016 ( doc.12) C. A., a mezzo raccomandata, comunicava ai convenuti ed all'amministratore del condominio l'esistenza di vibrazioni strutturali a danno sia del suo appartamento che degli occupanti tali da rendere impraticabili ed invivibile l'immobile, non consentendo, tra l'altro, di attendere alle normali occupazioni e di riposare. L'istante indicava, per le vibrazioni, la fascia oraria tra le 17.30 e le 2.00 e, talvolta, anche la mattina ed attribuiva la fonte delle stesse in un esaustore a carboni attivi ancorato al soffitto. Pertanto chiedeva l'immediata rimozione di tale manufatto.


Il 14.09.2016 ( doc. 13) anche l'amministratore del condominio chiedeva alla R. R. di assumere tutte le iniziative per risolvere le problematiche segnalate.


Il 29.11.2016 ( doc. 14) l'argomento relativo ai rumori ed ai lavori di scavo provenienti dai locali in questione era portato all'odg dell'assemblea che non deliberava per mancanza di numero legale.


Il 22.02.2017 ( doc. 15) l'agenzia di investigazione Cobra, su incarico delle attrici diretto ad ottenere la percezione e la registrazione di rumori prodotti dall'attività commerciale per cui è causa, redigevano una relazione relativa all'attività commissionata.


Il 20.03.2017 (doc. 16) nell'ambito di un procedimento per ATP tra le attrici e la N SF s.r.l. il ctu nominato (ing. R. P.) depositava la propria relazione.


Il 13.02.2017 P. A. e R. V. (doc. 17 e 18) erano sentite a sommarie informazioni nell'ambito del procedimento penale 526364/16 RGNR.


Il 3.03.2017 personale dei CC, alle 21.50 effettuava un sopralluogo presso l'abitazione delle attrici, alla presenza di C. A., dove si tratteneva per 40 minuti ed attestava di aver constatato un lieve sibilo proveniente sicuramente dall'aspirazione del condotto riconducibile al locale monitorato. Detto rumore era definito "apprezzabile nell'androne del palazzo". I carabinieri attestavano anche che "di tanto in tanto si udiva un rumore metallico, di origine sconosciuta, simile alla caduta di una posata in ferro (3 volte)" e che "nell'abitazione della denunziante non si rilevavano altri rumori o vibrazioni".


Il 25.09.2017 l'ing. Paolo di Costanzo su incarico delle attrici redigeva un rapporto di misura fonometrico (doc. 20) relativamente agli immobili per cui è causa.


Il 20.01.2018 personale dell'ASL Napoli 1 redigeva una relazione (doc. 21) all'esito di rilevazioni fonometriche.


In data 8.2.2018 l'Ufficio Ambiente del Comune di Napoli diffidava (doc. 22) la NSF s.r.l. ad eseguire immediati ed adeguati interventi di insonorizzazione sugli impianti con isolamento delle superfici per lo sbattimento della pasta per la pizza e dell'area lavaggio stoviglie documentando al Servizio Controlli Ambientali entro 30 giorni dalla ricezione della diffida il collaudo degli idonei interventi effettuati mediante relazione tecnica.


Il 17.02.2018 alle ore 4.15, su richiesta della centrale operativa per segnalazione di rumori sospetti all'interno di un'attività commerciale, personale dei CC si recava sui luoghi di causa dove C. A. affermava di sentire rumori provenienti da un macchinario acceso posto all'interno dei locali di una pizzeria al momento chiusa. I carabinieri attestavano "che, attraverso la saracinesca un rumore presumibilmente proveniente da un macchinario industriale" (doc. 23).


A seguito di un esposto a firma di C. A. per presunti abusi edilizi negli immobili della R. R. e di sopralluoghi della P.G., iniziava un'indagine per abusi edilizi e falso nei confronti, tra gli altri, delle odierne convenute e nell'ambito di tali indagini il 20.4.2018 era effettuato un sequestro preventivo ( doc. 27) non convalidato per carenza di periculum in mora ( doc. 31).


Parallelamente all'indagine penale, con provvedimento del 21.5.2018 l'Ufficio Edilizia del Comune di Napoli ( doc. 32) avviava la procedura per la revoca delle autorizzazioni rilasciate sulla base di dichiarazioni non veritiere ed il 13.07.2018 (doc. 34) il SUEP del Comune di Napoli dichiarava l'inefficacia della CILA.


Il 10.09.2018 (doc. 39) il SUAP del Comune di Napoli dichiarava l'inefficacia della CIA inoltrata dalla società convenuta ed il 3.08.2018 ( doc. 40) il SUEP del Comune di Napoli ordinava alla R. R. il ripristino dello stato dei luoghi con l'eliminazione di tutti gli abusi commessi.


I provvedimenti amministrativi erano impugnati al Tar Campania che il 24.11.2018 ( doc. 42 e 43) rigettava le richieste di sospensiva presentate dalle convenute.


Il procedimento penale a carico, tra gli altri, delle convenute si concludeva, in primo grado, con sentenza del 7.10.2021-22.11.2021 dichiarativa della prescrizione nei confronti di entrambe ( cfr. doc.affol. n. 3 allegato alla nota di udienza del 7.2.2022).


Il 21.10.2021 (doc.affol. n. 2 allegato alle citate note di udienza) personale di polizia municipale accertata il ripristino parziale dello stato degli immobili della R. R..


Passando, dunque, ad esaminare il merito delle domande sub 1) va premesso che


la prima va necessariamente delimitata nel suo oggetto.


Ed invero le attrici hanno chiesto affermarsi il loro diritto a non subire né atti emulativi né immissioni in base al disposto degli artt.833 e 844 c.c. e degli artt. 2043 e 2051 c.c.


Ebbene che la prima delle disposizioni richiamate contempla una fattispecie diversa da quella oggetto di causa in quanto prevede il divieto di atti emulativi, cioè di condotte aventi lo scopo esclusivo di nuocere o di recare pregiudizio ad altri, in assenza di una qualsiasi utilità per il proprietario, la seconda norma sancisce un principio diverso da quello invocato dalle parti attrici. Infatti la norma stabilisce che il proprietario di un fondo non possa impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. E', dunque, evidente che non ogni o qualsiasi immissione è vietata ma solo quella che superi la normale tollerabilità.


Da tale considerazione discende l'infondatezza della successiva domanda diretta ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza di una servitù di immissioni a carico dell'immobile delle attrici dal momento che in base, al chiaro dettato normativo il proprietario, è tenuto per legge a subire le immissioni purchè le stesse non superino la normale tollerabilità.


Pertanto chi scrive è tenuto a valutare se le attrici abbiano assolto al loro onere probatorio, in relazione all'art. 844 c.c., del compimento di atti emulativi da parte delle convenute ed, in relazione all'art. 833 c.c., della provenienza di immissioni intollerabili dagli immobili della R. R. ed oggetto dell'attività di ristorazione.


Infatti solo la dimostrata violazione dell'una o dell'altra disposizione e, quindi, di una condotta illecita ex art.2043 c.c. può far sorgere il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non ( cfr. Cass.Sez. U - , Sentenza n. 2611 del 01/02/2017 ; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21649 del 28/07/2021;Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11930 del 13/04/2022).


In relazione alla prima delle disposizioni citate va evidenziato che nessuna prova è stata data di una condotta emulativa, riferibile alla N SF s.r.l.e/o alla R. R. successiva al fermo dell'attività perché, nell'accesso del 17.2.2018 alle ore 4.15 il personale dei Carabinieri ha solo constatato " attraverso la saracinesca, un rumore presumibilmente proveniente da un macchinario industriale" (doc. 23). Inoltre in un successivo accesso del 9.11.2018 ( doc. allegato alla comparsa di costituzione della convenuta) personale della Polizia Locale ha accertato che l'esercizio commerciale non era in attività e che i frigoriferi e le apparecchiature erano spente.


Ben più articolata risulta la disamina della prova delle immissioni intollerabili.


Ai fini che occupano va ricordato che, secondo l'orientamento del tutto prevalente tra i Supremi Giudici ( cfr. tra le altre Sez. 2, Sentenza n. 939 del 17/01/2011; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1069 del 18/01/2017) "In materia di immissioni, il superamento dei limiti di rumore stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive è, senz'altro, illecito, in quanto, se le emissioni acustiche superano la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione esse, ove si risolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino, - ancor più esposto degli altri, in ragione della contiguità dei fondi, ai loro effetti dannosi - devono, per ciò solo, considerarsi intollerabili, ex art. 844 c.c. e, pertanto, illecite anche sotto il profilo civilistico".


Ebbene le uniche prove, fornite dalle attrici ed utilizzabili a questi fini, sono:1) le testimonianze di R. V. e di D.M. G. ( cfr. verbale di udienza del 2.02.2021); 2) le relazioni e/o le annotazioni della P.G (del 29.3.2016 e del 3.3.2017); 3) la relazione dell'ASL del 20.1.2018 e la diffida dell'Asl dell'8.02.2018; 4) la CTU espletata nell'ambito dell'ATP proposta, dalle istanti, davanti al GDP di Napoli nei confronti solo della N SF s.r.l..


Infatti, per le ragioni di seguito esposte, non può conferirsi autonomo valore probatorio nè alla relazione investigativa dell'Agenzia Cobra né alla CTP fonometrica dell'ing. Paolo Di Costanzo.


Quanto alla prima va sottolineato che secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante il rapporto investigativo non ha di per sé valore probatorio dei fatti che vengono narrati. I documenti formati dall'investigatore possono essere qualificati come scritti provenienti da un terzo e costituiscono prove atipiche. Queste ultime, che sono quelle non incluse nel catalogo codicistico, non possono essere utilizzate per aggirare divieti o preclusioni sostanziali o processuali cioè per introdurre elementi di prova che non sarebbero ammessi o per la cui ammissione sono necessarie adeguate garanzie formali. Da tali principi, condivisi dalla scrivente, consegue che non essendo state le dichiarazioni dell'investigatore, contenute nel documento prodotto, ritualmente acquisite agli atti mediante la raccolta della prova orale dello stesso, nessun valore probatorio può conferirsi alla relazione in atti perché ammettere l'ingresso nel processo di dichiarazioni di terzi, aventi funzioni testimoniali e formate fuori dal processo vorrebbe dire violare il principio costituzionale del giusto processo, essendosi formata la prova senza il controllo del giudice e senza il contraddittorio tra le parti.


Quanto alla consulenza tecnica di parte va ricordato che, per giurisprudenza del tutto pacifica tra i Giudici di legittimità (cfr. tra le altre Cass. Sez. 2 n. 1614 del 19.01.2022), la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio.


Fatte queste doverose premesse va, altresì, sottolineato che unitamente all'atto di citazione risulta depositata una copia dell'elaborato peritale depositato il 21.03.2017 dal CTU ing. R. P. nominato nell'ambito del procedimento per ATP R.G. 41224/2016 proposto dalle attrici nei confronti della società " La N SF s.r.l.". In relazione a tale documento non sfugge alla scrivente che, oltre ad essere del tutto incompleto in quanto contenente solo le pagine dalla n. 23 alla n. 33 e non anche le precedenti, risulta depositato unitamente all'atto di citazione e di esso non è stata chiesta l'ammissione ex art. 698 c.p.c. nei termini ex art. 183 comma VI c.p.c.


Orbene, non ignorandosi che secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Sez. 2, Sentenza n. 6591 del 05/04/2016) "l'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse", l'assenza di tempestiva contestazione da parte della convenuta costituita in ordine alla ritualità della produzione dell'elaborato consente a questo giudice di valutare il contenuto del documento. Tuttavia, considerato che l'elaborato è del tutto incompleto nella parte relativa ai quesiti ed agli accertamenti svolti, di esso non è possibile tenere conto a fini di prova.


Passando, dunque, ad esaminare le risultanze degli accertamenti effettuati dal personale dell'ASL Napoli I Centro in data 20.01.2018 ( doc. 21) è agevole rilevare che dalle misurazioni effettuate con fonometro conforme alla normativa vigente è risultato il superamento del limite differenziale di 3,0 dB ( A) previsto dalla normativa vigente per il periodo notturno nell'abitazione di C. A. per i rumori provenienti dall'attività di ristorazione nonché la presenza di rumori in bassa frequenza e di toni puri, determinati dalle emissioni sonore anche di tipo impattivo prodotte dagli impianti dell'attività denominata " O sfizio d'a N" sita in Napoli alla via M.. A seguito di tale verifica l'Asl, contestando l'esercizio di attività con emissioni sonore superiori ai limiti di cui ai decreti attuativi della legge 447/95 e della Normativa di attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Napoli, ha inviato al titolare dell'attività una diffida ad eseguire immediati ed adeguati interventi di insonorizzazione sugli impianti con isolamento anche delle superfici per lo sbattimento della pasta per la pizza e dell'area lavaggio stoviglie, documentando al Servizio Controlli entro 30 giorni il collaudo degli idonei interventi di mitigazione effettuati mediante relazione tecnica. In caso di inottemperanza è prevista la proposta di adozione di ordinanza sindacale di inibizione totale o parziale dell'attività oltre all'irrogazione di ulteriori sanzioni.


Ebbene l'esito di tali accertamenti valutati unitamente alle dichiarazioni rese da R. V. e da D.M. G. in ordine alla presenza di rumori presso l'abitazione delle attrici e provenienti dal locale oggetto di causa ed alle annotazioni di P.G., inducono a ritenere provata la riferibilità di immissioni intollerabili nel periodo compreso tra l'inizio dell'attività a marzo dell'anno 2016 ed il mese di settembre 2018 (attività definitivamente cessata a settembre 2019) provenienti dall'attività commerciale svolta dalla società convenuta nei locali di proprietà della R. R..


L'accoglimento della domanda solo in relazione al periodo successivo al mese di marzo 2016 e non anche in relazione a quello precedente, compreso tra la data di inizio dei lavori di ristrutturazione degli immobili nel 2014 e l'esercizio dell'attività di ristorazione, si fonda sulla carenza di fornita prova certa della provenienza di immissioni sonore intollerabili nel periodo in questione, avendo i testi reso dichiarazioni più circostanziate solo in ordine ai rumori conseguenti all'esercizio dell'attività commerciale.


Quindi va accolta, per quanto di ragione, solo una delle due domande sub 1).


La domanda sub 2): "Per l'effetto condannare la sig.ra R. R. e La N SF s.r.l., in solido tra loro, a non adibire l'immobile, sottoposto a quello in proprietà C./G. M.R., ad uso diverso da quello legittimo ed autorizzato (deposito).


In ordine a tale domanda va premesso che, come risulta dagli atti, gli immobili della R. R. dal 13 settembre 2019 non sono più destinati all'esercizio dell'attività di ristorazione e quindi nessuna eventuale inibitoria potrebbe essere adottata. Va, poi aggiunto che dalla documentazione prodotta (cfr. all. memoria di parte convenuta) i beni oggetto di causa risultano appartenenti alla categoria Catastale C1 comprendente, in genere, quei singoli o gruppi di locali – costituenti unità immobiliari – dove si effettua la vendita, con prevalenza al dettaglio, di merci, di manufatti, prodotti, derrate, ecc. e quei locali dove la vendita si accompagna con prestazioni di servizio come, ad esempio, trattorie e ristoranti, pizzerie, panetterie (intese come locali di vendita al minuto del pane), bar, caffè, ecc.


Quindi non è stata dimostrata la destinazione degli stessi ad un uso diverso da quello consentito.


Ne consegue il rigetto della domanda in esame.


La domanda sub 3): Per l'effetto condannare la sig.ra R. R. e La N SF s.r.l., in solido tra loro, ovvero ognuno nelle proprie rispettive qualità e responsabilità al pagamento in favore delle sig.re G. M.R., C. A.M. e C. V. al pagamento della somma di euro 24.793,45 a titolo di danno emergente e costi sostenuti oltre alle spese ed ai costi che si documenteranno in corso di causa;


La domanda sub 4): Per l'effetto condannare la sig.ra R. R. e La N SF s.r.l., in solido tra loro, ovvero ognuno nelle proprie rispettive qualità e responsabilità al risarcimento di tutti i danni in conseguenza delle immissioni subite dall'aprile 2015 a tutt'oggi dalle sig,re G. M.R./C. ed espressamente del danno esistenziale, biologico, morale, patrimoniale da invalidità permanente, da invalidità temporanea oltre spese mediche per l'evento lesivo di cui sopra da quantificarsi in ragione dell'espletanda CTU oltre rivalutazione monetaria dal momento dell'insorgenza del danno al soddisfo.


Una volta affermata la non tollerabilità delle immissioni presenti nell'immobile delle attrici va, altresì, accertato se, nel caso come quello in esame, in cui le immissioni provengano da immobili condotti in locazione, la responsabilità per eventuali danni arrecati alle attrici oltre che sul titolare dell'attività commerciale possa ricadere anche sulla proprietaria dei beni.


Giova ricordare che le Sezioni Unite della Suprema Corte, già da molti anni, hanno stabilito che nell'ipotesi in cui le immissioni moleste siano prodotte dal detentore d'un immobile, l'eventuale sussistenza della legittimazione passiva del proprietario di questo, non ne comporta l'automatica responsabilità per il risarcimento dei danni, essendo, all'uopo, necessaria la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa e del nesso oggettivo di causalità (e non di mera occasionalità) fra la concessione dell'immobile al terzo ed i danni subiti dal fondo contiguo (Sez. U, Sentenza n. 2711 del 21/07/1969). In applicazione di questo principio i giudici di legittimità hanno, già, affermato che "in materia di immissioni intollerabili, allorché le stesse originino da un immobile condotto in locazione, la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. per i danni da esse derivanti può essere affermata nei confronti del proprietario, locatore dell'immobile, solo se il medesimo abbia concorso alla realizzazione del fatto dannoso, e non già per avere omesso di rivolgere al conduttore una formale diffida ad adottare gli interventi necessari ad impedire pregiudizi a carico di terzi"(Sez. 3, Sentenza n. 11125 del 28/05/2015). Orbene, la colpa civile rilevante ai fini dell'art. 2043 c.c. può consistere tanto nella violazione di precetti giuridici (legge, regolamenti, contratti), quanto nella violazione di regole di comune prudenza; nel primo caso, l'accertamento della colpa esige la previa individuazione della regola giuridica che il presunto responsabile avrebbe dovuto rispettare, e che non rispettò; nel secondo caso, l'accertamento della colpa aquiliana esige che si stabilisca previamente quale sarebbe dovuta essere la condotta prudente da seguire, in funzione delle circostanze e della qualità soggettiva dell'agente: ciò vuol dire che dall'uomo comune sarà esigibile la diligenza del bonus pater familias, - e dall'imprenditore commerciale quella dell'homo eiusdem generis et condicionis, secondo la regola generale dettata per qualsiasi tipo di obbligazione, ivi comprese quelle da fatto illecito, dall'art. 1176 c.c. (sulla necessità che anche la colpa aquiliana sia valutata in base ai criteri di diligenza dettati dall'art. 1176, primo e secondo comma, c.c., si veda ex multis Sez. 3, Sentenza n. 2639 del 10/03/1998).


Applicando i principi esposti alla fattispecie in esame, ritiene questo giudice che, nella vicenda sub iudice, debba escludersi in capo alla R. R. un obbligo di vigilanza, di intervento o di veto nei confronti del conduttore che scaturisse da norme positive o contrattuali; in tanto, perciò, si sarebbe potuta affermare la sussistenza della colpa della predetta in quanto si fosse accertato che in astratto il proprietario di immobili "diligente", al posto della R. R., avrebbe tenuto una condotta diversa; la "condotta diversa" teoricamente esigibile dal proprietario d'un immobile che intenda locarlo ad uso di pubblico esercizio non potrebbe che consistere in due atti: o rifiutare la locazione o recedere dal contratto, posto che sarebbe inesigibile dal locatore, obbligato a garantire il pacifico godimento della cosa locata, una manus iniectio sul conduttore vòlta ad impedirgli di far chiasso. In definitiva, per potere affermare la sussistenza d'una colpa aquiliana della R. R., si sarebbe dovuto provare, in punto di fatto che, al momento in cui questa concesse in locazione il proprio immobile alla N SF s.r.l., potesse prevedere con l'ordinaria diligenza, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, che la società conduttrice avrebbe con ragionevole certezza arrecato danni a terzi, provocando immissioni intollerabili.


In mancanza di tale prova s'impone il rigetto della domanda nei confronti della R. R..


A favore delle considerazioni espresse militano le seguenti considerazioni: 1) gli immobili della predetta- come si è già evidenziato- avevano ed hanno una destinazione compatibile con lo svolgimento dell'attività di ristorazione; 2) la proprietaria è venuta a conoscenza dall'amministratore del condominio e/o dalle attrici di lamentele circa la rumorosità dell'attività commerciale ma non ha, altresì, avuto mai piena contezza della fondatezza di tali lamentele dal momento che, in primo luogo, non è stata resa partecipe del procedimento per ATP dinanzi al GDP proposto solo nei confronti della società di ristorazione ed, in secondo luogo, non è stata destinataria della diffida dell'ASL dell'8.02.2018 rivolta pur'essa solo al titolare dell'attività; di conseguenza non può addebitarsi alla proprietaria alcuna omissione colposa stante l'inesigibilità di un'eventuale diffida nei confronti del conduttore a desistere dai suoi comportamenti pregiudizievoli verso terzi e/o di un obbligo di risoluzione anticipata del contratto di locazione.


Né alcun rilievo, ai fini che occupano, può conferirsi all'apertura di un procedimento penale- tra l'altro conclusosi in primo grado con una sentenza di estinzione dei reati per prescrizione- a carico anche della R. R. per reati edilizi in uno degli immobili oggetto dell'attività di ristorazione in quanto l'eventuale concorso della predetta in tali reati- tra l'altro ad oggi non dimostrato - non denota, de plano, anche la consapevolezza del carattere illecito delle immissioni rumorose conseguenti all'attività stessa.


In definitiva, per tutte le ragioni esposte, vanno rigettate le domande in esame nei confronti di R. R..


Passando, poi, all'esame del quantum delle domande nei confronti della convenuta contumace va sottolineato che le attrici, nella qualità documentata comproprietarie e non contestata di conviventi nell'immobile sovrastante quelli dai quali provenivano le immissioni, hanno proposto tali istanze sia con riferimento all'art. 844 c.c., senza che a ciò trovi ostacolo il rilievo che la detta norma è strutturata per la difesa del diritto di proprietà e non anche del diritto alla salute, che con riferimento agli artt. 2043 e 2051 c.c.


Di recente ( cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11930 del 13/04/2022 ) i Supremi Giudici hanno affermato che: " L'accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni, sulla base di nozioni di comune esperienza, senza che sia necessario dimostrare un effettivo mutamento delle proprie abitudini di vita".


In altre decisioni ( cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21649 del 28/07/2021) hanno chiarito che:" Pur quando non rimanga integrato un danno biologico, non risultando provato alcuno stato di malattia, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione, tutelato anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, integra una lesione che non costituisce un danno "in re ipsa", bensì un danno conseguenza e comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale".


Le attrici hanno chiesto la liquidazione sia dei danni patrimoniali, quantificati nella somma di euro 24.793,45 oltre ai costi ed alle spese successive documentate in corso di causa, che dei danni non patrimoniale in misura non quantificata.


Quanto alle prime voci di danno va sottolineato che, in base al combinato disposto di cui agli artt. 1223,2043 e 2056 c.c. il danno patrimoniale risarcibile è solo quello che costituisce conseguenza immediata e diretta del fatto illecito altrui e di esso fa parte tanto il danno emergente, consistente nella diminuzione patrimoniale cagionata al danneggiato, quanto il lucro cessante cioè il mancato guadagno.


Secondo la prospettazione difensiva delle attrici voci di danno emergente costituenti diretta conseguenza dell'invivibilità del loro appartamento per effetto delle immissioni intollerabili sarebbero rappresentate: 1) dagli esborsi per BeB pari ad euro 890,00 nel periodo dal 19.07.2017 al 22.09.2017 2) dalla somma di euro 10.545,00 corrispondente al totale dei canoni mensile di euro 600,00 per la locazione ad uso transitorio di un altro immobile per la durata di 18 mesi dal 4.10.2017 oltre ad euro 53,40 per commissioni bancarie per i pagamenti a mezzo bonifico, ad euro 1.030,40 per oneri condominiali, ad euro 824,00 per le utenze dell'immobile locato ad euro 3.141,65 per l'immobile di via C.; 3) dalla somma di euro 383,00 per l'utilizzo di taxi dal 9.2.2018 all'8.03.2019 per recarsi presso gli uffici pubblici per far valere le proprie ragioni; 4) dalle spese per l'assistenza legale nell'ATP ammontanti ad euro 2.300,00 versati all'avv. Lamberti nonché ad euro 1.830,00 per il CTP nel medesimo giudizio ed a euro 634,00 per il tecnico fonometrico oltre ad euro 500,00 per il CTU; 5) euro 1.330,00 per danni accertati con l'ATP.


Ebbene in relazione alle voci di spese sub 1), 2) e 3) non è stata fornita alcuna prova del trasferimento, prima saltuario e poi continuativo delle attrici, inizialmente presso dei BeB e successivamente presso altro immobile in ragione della prospettata invivibilità dell'immobile e quindi del carattere necessitato delle spese in questione; circostanza tra l'altro indirettamente smentita dal fatto che, per un verso, le fatture prodotte, relative ai BeB, riguardano giorni diversi, non successivi tra di loro e, di volta in volta, sono rilasciate all'una o all'altra attrice e, per un altro, dalla locazione di un altro immobile con contratto non registrato e, quindi privo di data certa, e, comunque solo da una delle tre attrici. Inoltre va rimarcato che, comunque, la durata del contratto di locazione investe un periodo (10.10. 2017- 9.4.2019) in cui risulta documentata, dalle annotazioni di servizio prodotte, la presenza di C. A. nell'appartamento di Viale M. in orario notturno e, quindi, incompatibile con la permanenza presso altro immobile della stessa insieme alle altre attrici (cfr. doc. 23 annotazione del 17.2.2018 e del 9.11.2018). Parimenti risulta del tutto carente di prova l'asserita necessità di utilizzo di taxi per spostamenti imposti dalle immissioni intollerabili. Quanto alle voci di spesa sub 4) di esse potrà eventualmente tenersi conto esclusivamente nella regolamentazione delle spese processuali attenendo al procedimento per ATP intercorso tra le parti. In ordine alla voce di spesa sub 5) va rilevato che, non potendosi utilizzare l'elaborato peritale prodotto, non risulta fornita alcuna prova della stessa.


Pertanto va rigettata la domanda sub 3).


Quanto alla domanda sub 4) ritiene la scrivente che la stessa sia stata provata, per quanto di ragione, solo da G. M.R. nei confronti della società convenuta e che, pertanto, dalle attrici nei confronti di R. R..


Ed invero, secondo le deduzioni di parte attrice, per effetto delle immissioni intollerabili, C. V. e C. A. avrebbero perso il sonno e la tranquillità mentre G. M.R., di età avanzata e già affetta da svariate patologie, sarebbe stata sottoposta ad uno stress rilevante con peggioramento di tutte le sue patologie, anche per la mancanza di sonno.


In ordine all'entità delle lesioni e alle voci di danno risarcibili, deve osservarsi quanto segue. Questo giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 233/2003 e modificato solo in parte dalla Suprema Corte nella sentenza n. 26972 dell'11/11/2008, in base al quale quest'ultima ha rilevato che il danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., non si identifica più con il danno morale soggettivo, bensì si colloca nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, che porta a ricomprendere nella previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona, e dunque: 1) il danno morale, inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima; 2) il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psicofisica della persona, conseguente anche ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità, alla vita di relazione; 3) il danno esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti la persona, e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione.


Ciò chiarito ne deriva che il danno non patrimoniale deve essere riconosciuto solo se sussistono tutti gli elementi suindicati poiché trattasi, non più, di un danno-evento bensì di un cd. danno-conseguenza (cfr. in tema sent. Cass. civ. n. 7281/2003; sent. Cass. civ. n. 7282/2003; sent. Cass. civ. n. 7283/2003; sent. Cass. civ. n. 8827/2003).


Tanto premesso va evidenziato che dalla CTU, espletata all'esito di una visita clinica delle attrici e dell'attenta disamina della documentazione medica prodotta ( relativa ad un periodo compreso tra il 28.04.2016 e l'11.03.2019) , è emerso che G. M.R. è affetta da : 1) ipertensione arteriosa con cardiopatia secondaria ed aritmia; 2) una sindrome ansioso-depressiva reattiva con disturbo post-traumatico da stress; 3) una lieve ipoacusia neurosensoriale bilaterale più accentuata nelle frequenze gravi a destra con acufeni ed un quadro di menieriforme da idrope labirintica; 4) broncopatia cronica ostruttiva; 5) tiroidite di Hashimoto; 6) artrite psoriasica anamnestica.


Il CTU, dopo aver premesso che il trauma nocicettivo cronico nella G. M.R., affetta da una condizione di ipertensione arteriosa, ha individuato una condizione di interazione concorrente ed aggravante tale patologia caratterizzata dall'insorgenza di una cardiopatia ipertensiva ed aritmia con necessità di frequenti controlli clinici cardiologici ambulatoriali, sicuramente non necessari in assenza di sollecitazione rappresentata dalla prolungata esposizione agli stimoli descritti. Sempre ad giudizio del CTU rispetto alla lieve ipoacusia bilaterale, solo gli acufeni posso considerarsi quale unica possibile conseguenza dell'esposizione prolungata alle immissioni acustiche, visto che il termine acufene ( che indica il disordine per il quale i rumori vengono percepiti in assenza di un corrispondente stimolo acustico esterno) è solitamente registrato alle frequenze uguali o superiori a 3000 Hz con intensità compresa tra 3 e 5 dB.


In definitiva il dott. Me. ha affermato che la G. M.R. è affetta da " ipertensione arteriosa con cardiopatia secondaria ed aritmia, sindrome ansioso-depressiva endoreattiva con disturbo post- traumatico da stressa, allegata somatizzazione ed insonnia, acufeni prevalenti all'orecchio dx" ed ha messo in relazione dette anomalie con il trauma subito a causa della prolungata esposizione alle immissioni acustiche e tale condizione ha provocato una menomazione all'integrità psico-fisica del soggetto di tipo permanente. Inoltre il CTU ha ritenuto che, per la prolungata esposizione alle immissioni nell'arco di 5 anni, il danno subìto non ha potuto dare luogo ad una valutazione di periodi di invalidità temporanea. Ha, dunque, quantificato nell'8% l'incidenza di tali postumi permanenti sull'integrità psico-fisica della donna.


Per quanto riguarda le valutazioni medico-legali di C. A. e di C. V., il CTU, dopo aver dato atto dell'assenza di documentazione di problematiche di tipo neurologico, cardiovascolare, disturbi dell'udito, vertigini o patologie di tipo ORL, pneumologico o di altro tipo che possano essere messe in correlazione con le prospettate immissioni acustiche, ha riscontrato nelle due pazienti solo uno stato d'ansia e di irritabilità riflessa in rapporto alle problematiche vissute dalla madre, ben comprensibili sul piano umano, ma non supportate né da documentazione strumentale, né clinica, né dall'anamnesi di una patologia sistemica o d'organo, né dall'assunzione di farmaci, che possano giustificare dal punto di vista medico-legale il loro riconoscimento sotto forma di un danno autonomo primitivo.


Pertanto il dott. Me. non ha riconosciuto alle stesse né un periodo di invalidità temporanea né tanto meno l'esistenza dei danni permanenti.


Orbene ritiene la scrivente di poter condividere e, dunque, fare proprie, nei termini di seguito esposti, le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU.


Ed invero non sfugge alla scrivente che le considerazioni medico-legali espresse dal dott. Me. sono state oggetto di rilievi dei CTP della controparte costituita dal momento che gli stessi, dopo aver sottolineato il possibile nesso di causalità tra le patologie ipertensive riscontrate al pari della sindrome ansiosa-depressiva e la tiroidite da Hashimoto da cui è affetta la G. M.R., hanno anche stigmatizzato l'assenza di cause acclarate in letteratura degli acufeni.


Pertanto i CTP, considerando nella valutazione di un presunto danno biologico conseguente ad una esposizione notturna certificata quale lieve, e solo su 3 di 24 campioni, la presenza di complicanza aritmica dell'ipertensione arteriosa quale espressione di tale elemento nocicettivo, hanno sottolineato che il CTU non ha valutato che nell'evoluzione di tale patologia, peraltro definita essenziale proprio per la mancanza di un evidente fattore etiologico, il ruolo più importante è assunto dall'invecchiamento. Quindi, a giudizio dei CTP, il maggior danno, subito dalla signora G. M.R. in conseguenza dell'esposizione all'immissioni acustiche per come certificate, laddove lo si volesse considerare, al più potrebbe essere un modesto disagio psicologico che dalle tabelle SIMLA Orientamento alla Valutazione, rispetto alla normale evoluzione di una patologia ipertensiva in soggetto con tiroidite di Hashimoto, che nulla ha da essere relazionata con il disturbo acustico, nella più benevola delle ipotesi, possa essere valutato al massimo entro 1-2 punti di DB, dovendosi ritenere, pertanto, la valutazione effettuata dal CTU del tutto ridondante.


Il consulente di ufficio ha confutato le osservazioni dei CTP dal momento che, secondo l'ausiliario del giudice, le sue considerazioni medico-legali, rapportate ad una possibile condizione di menomazione prolungata (quale quella in esame) che venga a cadere su uno stato anteriore già compromesso e che quindi possa essere coesistente o concorrente rispetto alla stessa preesistenza, la valutazione di maggior danno, o cosiddetto danno differenziale, fra le patologie croniche degenerative e la loro evoluzione correlata all'età della periziata e considerando naturalmente l'esposizione prolungata alle immissioni acustiche descritte, deve necessariamente portare al riconoscimento "solo" di una differenza di danno risarcibile." La quantificazione del suddetto danno differenziale, per quanto riguarda la patologia ipertensiva, è stata dapprima rapportata sia alla patologia tiroiditica di Hashimoto (ed alla condizione di artrite psoriasica), preesistenti dal punto di vista anamnestico, e già quindi menzionate nell'ambito delle considerazioni medico-legali, sia al progressivo invecchiamento della Sig.ra G. M.R., su cui si è innestata poi nel corso degli anni la complicanza aritmica sulla quale ha agito anche l'esposizione prolungata alle emissioni acustiche, che quindi non sono state considerate le uniche possibili cause di complicanza della patologia ipertensiva, bensì hanno concorso quale danno aggiuntivo su una condizione preesistente (Tiroidite di Hashimoto ed invecchiamento), benché, per quanto attiene alla malattia ipertensiva con cardiopatia secondaria e alla condizione aritmica, siano ben descritte in letteratura come le suddette patologie e condizioni possono essere sicuramente ascritte in maniera "autonoma" all'esposizione prolungata a stimoli rumorosi molesti.


Nel caso in esame, sempre secondo il dott. Me., gli acufeni sono da considerarsi come unica possibile conseguenza dell'esposizione prolungata alle immissioni acustiche, visto che il termine acufene (che indica il disordine per il quale i rumori vengono percepiti in assenza di un corrispondente stimolo acustico esterno) è solitamente registrato alle frequenze uguali o superiori a 3000 Hz con un'intensità compresa tra 3-5 dB. Le vertigini sono invece attendibilmente da considerarsi conseguenza dell'idrope labirintica e della sindrome menieriforme diagnosticata all'ultimo controllo ORL.


Ebbene, considerato che nella sua relazione il CTU, sul punto non contrastato dai CTP, ha argomentato sull'incidenza dell'esposizione prolungata ( e precisamente per cinque anni ) ad immissioni acustiche sulle patologie pregresse della perizianda, senza tuttavia quantificare l'esatta incidenza di tale esposizione sull'aggravamento delle stesse, ritiene la scrivente di poter condividere e fare proprie tali valutazioni in un range compreso tra il 2 % (come quantificato dai CTP) ed il 7-8% ( come determinato dal CTU) in considerazione dell'accertata minore esposizione temporale a dette immissione ( per un periodo di circa due anni e sei mesi ).


In definitiva deve ritenersi accertato, in capo solo alla G. M.R., un danno biologico nella misura del 4 % quale conseguenza delle immissioni intollerabili.


Circa la quantificazione del danno non patrimoniale, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte ( cfr. tra le altre: Cass.Sez. III n. 11754 del 15.05.2018), in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente, tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione. Tuttavia il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in un differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari.


Nel caso di specie deve essere liquidato il solo danno biologico tenuto conto della esiguità delle lesioni subite, della mancata prova di ogni altro tipo di danno anche morale, neppure presumibile, e tenuto anche conto del fatto che il CTU, nella relazione medico – legale depositata in atti, con riferimento ai postumi invalidanti ha chiarito che: "le lesioni subite dalla periziata incidono sulla sua attività lavorativa specifica in misura media n ma non rendono usurante tale attività".


Pertanto, si ritiene equo liquidare, all'attualità, ivi compreso il danno emergente, tenuto conto delle lesioni subite, dell'età dell'attrice (di anni 69 all'epoca dell'inizio delle immissioni) e sulla base delle Tabelle di Milano, parametro nazionale per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona (cfr. Cass n. 4447/2014), la somma di 2.985,11. In ordine alla richiesta di rivalutazione della somma riconosciuta all'attrice e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che il danno è stato liquidato all'attualità.


Quanto, invece, agli interessi si rileva che "il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata". In pratica, "qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (così, per prima, Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)".


Questo giudice ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi al tasso annuo, valutato in via equitativa, nella misura dell'1% tenuto conto del minimo mutamento del potere di acquisto della moneta nell'intervallo di tempo fra gli illeciti, verificatisi dal mese di mese di marzo 2016 sino a febbraio 2018 ed il risarcimento (6 anni dai primi), e dell'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.


Pertanto, gli interessi nella misura sopra indicata devono calcolarsi dal momento del verificarsi del danno sull'importo, come sopra liquidato, svalutato ad € 2.689,29 all'epoca delle prime immissioni intollerabili e, quindi, su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo mese di aprile, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione.


Sull'importo finale, come sopra riconosciuto, di € 2.985,11 (che si converte in debito di valuta), maggiorata degli interessi compensativi maturati sino a tale data, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.


Nei rapporti tra G. M.R. e la società convenuta contumace, tenuto conto dal parziale accoglimento di una delle due domande sub 1) e sub 4) e della soccombenza della prima in relazione alle restanti domande, va dichiarata la non ripetibilità delle spese di lite fino alla concorrenza di 1/3. Per il residuo le spese seguono la soccombenza e, in assenza di nota di parte, si liquidano d'ufficio- in favore delle attrici - come da dispositivo, sulla base dei valori massimi di cui al D.M. 55/2014 in ragione della complessità della lite ( scaglione di riferimento compreso tra € 1.101,00 ed euro 5.200,00) ed in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.


Nei rapporti tra le restanti due attrici e la società convenuta, per l'esito della lite, stante la contumacia della convenuta, va dichiarata la non ripetibilità delle spese di giudizio.


Nei rapporti tra le attrici e R. R. le spese seguono la soccombenza e, in assenza di nota di parte, si liquidano d'ufficio- in favore della convenuta - come da dispositivo, sulla base dei valori massimi di cui al D.M. 55/2014, scaglione di riferimento compreso tra € 1.101,00 ed euro 5.200,00 ed in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.


In ragione del complessivo esito della lite le spese sostenute dalle attrici per l'espletamento della CTU vanno definitivamente poste a carico delle predette.


PQM

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli- in funzione di Giudice Unico- dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta così provvede:


Accoglie, per quanto di ragione, una delle domande sub 1) e quella sub 4) proposte da G. M.R. solo nei confronti della società La N SF s.r.l. e per l'effetto, condanna detta società, in persona del legale rappresentante p.t. a pagare, in favore di G. M.R. la complessiva somma di € 2.985,11 oltre interessi compensativi, al tasso annuo dell'1% dal mese di marzo 2016 sull'importo svalutato a detta epoca e cioè su € 2.689,29 e, inoltre, su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo mese di aprile, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali sulla somma finale così liquidata di € 2.985,11 maggiorata degli interessi compensativi maturati sino a tale data, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;


A. e da C. V. nei confronti solo della società La N SF s.r.l.


rigetta l'ulteriore domanda sub 1) e le domande sub 2) e sub 3);


rigetta la domanda sub 4) proposte da G. M.R. nei confronti di R. R.;


rigetta la domanda sub 4) proposta da C. A.M. e da C. V. nei confronti delle convenute:


dichiara la non ripetibilità delle spese di lite sostenute da G. M.R. fino alla concorrenza di 1/3;


condanna, per il residuo, la società La N SF s.r.l alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore di G. M.R. e con attribuzione all'avv. G. E. qualificatosi antistatario; spese liquidate in complessivi € 3.024,00 oltre ad euro 122,00 per la quota di spese vive ed oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ed IVA e CPA come per legge;


condanna le attrici alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore di R. R.; spese liquidate in complessivi € 4.536,00 oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ed IVA e CPA come per legge;


dichiara non ripetibili le spese di lite nei rapporti tra C. A.M. e C. V. e la convenuta contumace;


pone definitivamente a carico delle attrici le spese per l'espletamento della CTU già liquidate nel corso del giudizio.


Così deciso in Napoli il 14.06.2022.


IL GIUDICE

La prima udienza di comparizione delle parti può essere dematerializzata

 Tribunale Modena sez. II, 27/07/2023 massima


In sede di verifiche preliminari exart. 171-bis c.p.c., il g.i., rilevato che si appalesa superfluo procedere ad interrogatorio libero e tentativo di conciliazione (in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, come pure tenuto conto della natura tecnica del contenzioso) e tenuto conto che il g.i. dispone di poteri direttivi intesi al più sollecito e leale svolgimento del processo exart. 175 c.p.c., dispone che la prima udienza di comparizione delle parti sia dematerializzata exart. 127-ter c.p.c. e che sia sostituita dal deposito di brevi note scritte.

Negoziazione assistita: cosa accade se il convenuto eccepisce la mancata esecuzione della procedura e poi non vi aderisce?

 Tribunale Terni, 02/08/2023, n.569

Sentenza

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione


L'attore (omissis) iscritto a Federcaccia di Terni, sottoscriveva attraverso il (omissis) polizza assicurativa con la compagni (omissis) una polizza infortuni lesioni alla persona, al fine di essere indennizzato per ogni sinistro subito durante l'esercizio dell'attività sportiva correlata al tesseramento di cui sopra per cui al signor veniva rilasciata copia delle condizioni di polizza da parte dell'associazione di appartenenza. Asserisce l'attore che in data 30.01.2016, alle ore 11,00 circa, in agro di Narni, mentre era impegnato nell'attività venatoria, cadeva sul lato destro del corpo, urtando mano, braccio e spalla destra, procurandosi lesioni personali; veniva immediatamente trasportato, in quanto impossibilitato alla guida, presso la propria abitazione ove consultato il proprio medico, assumeva antidolorifici ma, stante l'aggravarsi della sintomatologia dolorosa ricorreva alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Terni, ove veniva sottoposto a visita ed esami strumentali, con diagnosi di "trauma contusivo spalla destra con sospetta lesione della cuffia dei rotatori, contusione primo dito della mano destra", prognosi di 15 gg.


in ragione della polizza indennizzo danni sottoscritta con l'associazione l'attore effettuava denuncia del sinistro, depositando la documentazione presso l'associazione Federcaccia di zona che attraverso la (omissis) S.p.A., a sua volta la inoltrava alla assicurazione che effettivamente (omissis) copriva il danno all'epoca; il numero di sinistro assegnato era (omissis); la corresponsione dell'indennizzo veniva richiesta ai sensi dell'art.2 e seguenti del contratto di polizza, sia per quanto riguarda l'invalidità permanente, sia per quanto riguarda la diaria di ricovero/gesso espressamente prevista all'art. 9; a seguito di controlli periodici lo specialista in ortopedia consultato dava indicazione di sottoporre il signor (omissis) ad intervento chirurgico alla spalla dx , operazione eseguita il 31.3.2016, con correlato ricovero . Gli esiti dell'intervento chirurgico e la relativa convalescenza protraevano la malattia sino al 1.7.2016 quando il sig. (omissis) veniva dichiarato guarito con postumi da valutare in sede medico-legale. Tuttavia l'obbligato al risarcimento non provvedeva al pagamento. In data 24.1.2018 a distanza di quasi due anni dal sinistro, le (omissis) S.r.l., intervenuta in luogo della (omissis) S.p.A., quale impresa avente in gestione il sinistro per conto della dichiarava che il sinistro non era indennizzabile a causa di pregressa patologia degenerativa diffusa della spalla destra, non indennizzabile ex art.2 II c. del contratto assicurativo: "è considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna (unica e diretta) che produca lesioni fisiche obbiettivamente constatabili ... ". Infatti il perito assicurativo Dott (omissis) pur rinvenendo "nesso di causa tra l'infortuni o denunciato ed il trauma riportato", riteneva che, stante I a presenza di precedenti degenerazioni artrosiche alla spalla destra del signor non si può dare esito ad indennizzo per Ie menomazioni della spalla destra, che non riconoscono origine traumatica". Tale perizia veniva contestata ma non si giungeva ad alcun accordo. Nelle (omissis) in marzo del 2018, diventava (omissis) S.p.A.. L'attore dava incarico a proprio medico-legale di redigere perizia sui postumi con esito di valutazione della inabilità temporanea assoluta di 30 gg, parziale al 75% di 30 gg., al 50% di 30 gg., al 25% di 15 gg, invalidità permanente comportante una riduzione della capacità lavorativa generica del 30%, ed una riduzione della capacità lavorativa specifica del 60%.


Il perito chiariva che l'invalidità permanente, di sicuro riportata dal paziente, sarebbe stata determinata in ragione del differenziale, stante una sintomatologia pregressa non traumatica.


L'Attore obietta che: - nell'art.2 del contratto "Oggetto dell'Assicurazione" non si rinviene la dicitura l'unica e diretta" riferita alla causa del trauma, espressione citata dalla Compagnia nella nota del 24.1.2018 (cfr doc.14) a sostegno del diniego al risarcimento; il motivo addotto per escludere l'indennizzo è di per sé inesistente, e per l'effetto illecito ed illegittimo il diniego; vi è responsabilità propria da mala gestio in capo alla Compagnia; - nell'art.5 del contratto (cfr doc.3) "Criteri di indennizzabilità", nel momento in cui si Iegge " ... se al momento dell'infortunio non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana", la clausola è inapplicabile e nulla se recepita nella sua accezione assoluta; la Compagnia nel momento in cui ha deciso di non indennizzare il proprio cliente ha agito nuovamente in violazione degli artt.1175 e 1375 c.c. rileva che l'assicurazione avrebbe dovuto pretendere, all'epoca della sottoscrizione, una visita specialistica che escludesse dal novero della casistica assicurabile, anche le semplici infiammazioni o fenomeni degenerativi dovuti all'invecchiamento, e ciò ancor prima di percepire il premio assicurativo.


Asserisce dunque l'attore che preso atto che l'assicurato ha denunciato il sinistro e che è stato accertato il nesso causale tra l'evento ed il trauma, al signor. (omissis) andrà riconosciuto il pagamento dell'indennizzo, in ragione dell'invalidità permanente residuale al trauma subito, nonché il pagamento di ogni correlata indennità nei termini di polizza. Peraltro il dr (omissis) consulente di parte, ha scritto quanto segue nell'elaborato in atti: "a) è fuori discussione che la spalla in oggetto fosse affetta da una patologia degenerativa (non di tipo traumatico), come oggettivato anche dalla RX eseguita in data 8 marzo 2016 b) ritengo altresì che sia plausibile pensare che l'articolazione stessa avesse un buon livello di efficienza, tanto da permettere di imbracciare e sostenere un facile (peso medio 3,5 chili circa) e soprattutto di reggere agli impatti generati dal rinculo c) altrettanto importante, a mio avviso, è che l'articolazione è stata danneggiata da un trauma diretto, e non da un uso forzato (tipo arrampicarsi su di un albero o sforzi simili) d) infine ritengo che la gravità del trauma sia avvalorata dalla decisione presa dal Paziente di sottoporsi a trattamento chirurgico, scelta senz'altro impegnativa che non viene fatta a cuor leggero". Concludeva pertanto chiedendo risarcimento da valutarsi in via equitativa, e comunque nella misura non inferiore ad Euro 5.000,00, per omesso rispetto degli obblighi contrattuali, nonché al pagamento dell'indennizzo in favore del signor in virtù di polizza assicurativa infortuni, nella misura di Euro 15.000,00, o comunque somma diversa, maggiore o minore, che dovesse ritenersi di giustizia, oltre Euro 305,00 a titolo di spese per redazione perizia di parte, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al saldo effettivo. In ogni caso, condannare la convenuta al pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.


Si costituiva (omissis) spa assumendo che allo stato la domanda fosse improcedibile per mancanza del procedimento della negoziazione assistita, non essendo stata esperita nonostante fosse obbligatoria atteso che la domanda di pagamento non superasse i cinquantamila euro. Contestava la domanda nel merito e concludeva "voglia il Tribunale di Temi, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, preliminarmente dichiarare improcedibile la domanda per mancanza di esperimento del procedimento di negoziazione assistita; nel merito, rigettare la domanda attrice per mancanza dei presupposti di legge e/o per mancanza di prova. Con vittoria di spese e competenze.".


Alla udienza di comparizione il Giudice assegnava termini per il compimento della negoziazione assistita; alla udienza del 4 .10 .19 l'avv. (omissis) rilevava di aver inviato l'invito alla negoziazione assistita in data 08.02.2019 ma che non era pervenuta dalla controparte nessuna comunicazione in merito, pertanto chiedeva che al termine del giudizio venisse valutato il comportamento della controparte, volto unicamente a procrastinare i tempi del giudizio. Il giudice concedeva termini ex art. 183 cpc e all'esito delle richieste nominava CTU chiedendo che rispondesse a quanto segue: "se è possibile in base ai documenti versati in giudizio da entrambe le parti, se le lesioni di cui si duole la parte attrice siano in rapporto causale con il sinistro descritto dalla parte attrice oppure se esse siano da ricondurre a degenerazioni precedenti" ; accerti il C.T.U., a seguito di riscontro medico legale, o visivamente (anche attraverso le certificazioni cliniche di altri operatori), descrivendo (e se necessario fotografando) escoriazioni, ferite, tumefazioni, ecchimosi, ematomi, cicatrici, alterazioni posturali, ecc. (omissis) a) Ia natura e l'entità delle lesioni subite dalla parte perizianda in rapporto causale con l'evento per cui è causa; b) la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate; c) se residuino postumi permanenti precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico), tenendo conto dell'eventuale maggior usura lavorativa; nell'ipotesi di non cogente applicazione della "Tabella delle menomazioni" (richiamata dall'art. 139 Codice delle Assicurazioni private), indichi i criteri di determinazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (baréme);


determini, infine, il consequenziale grado di sofferenza psicofisica, in una scala da 1 a 5; d) la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate, la necessità di eventuali spese mediche future."


Il CTU Prof. (omissis) ha concluso nel senso che la pregressa patologia degenerativa a carico della spalla oggetto dell'infortunio "non consente di riconoscere alcun indennizzo in termini di invalidità permanente. È possibile, invece indennizzare il periodo di inabilità temporanea totale e parziale, riferito naturalmente alla sola contusione della spalla destra, che sulla base delle certificazioni mediche prodotte, lo scrivente ritiene opportuno quantificare in un periodo di 30 (trenta) giorni di inabilità temporanea totale, seguito da un periodo di 30 (trenta) giorni di inabilità temporanea parziale al 50%. Nel fascicolo di parte attrice non sono presenti documentate spese mediche."


In risposta alla contestazione del CTP di parte attrice Dott (omissis), il qual e insisteva per la valutazione residua del danno permanente il Pro ibadi.va "Non sono residuati postumi permanenti come conseguenza diretta ed esclusiva della contusione della spalla destra. Dalla risonanza magnetica non emergono elementi a carico delle strutture muscolo-tendinee della cuffia dei rotatori che possano mettersi in relazione causale con la contusione della spalla destra.".


Alla udienza del 9.4.21 il giudice invitava i procuratori delle parti ad attivarsi al fine di trovare un componimento transattivo della controversia ma alla successiva udienza del 25 .6.21 le parti non raggiungevano alcun accordo.


L'attore chiedeva la sostituzione del CTU che il giudice non riteneva di concedere e la causa veniva trattenuta in decisione coi termini per note, ove le parti insistevano nelle rispettive posizioni.


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La domanda si presenta come parzialmente accoglibile da un lato, mentre merita censura il comportamento processuale della società convenuta.


In primo luogo, priva di pregio è da considerarsi l'eccezione di parte convenuta relativa alla mancata esecuzione della negoziazione assistita, in quanto, al di là di ogni valutazione sulla obbligatorietà della medesima, il giudice ha ordinato di invitare parte convenuta alla stipulazione della convenzione di negoziazione e all'invito correttamente inviato dall'attore parte convenuta non ha fornito risposta, con ciò indicando il proprio sostanziale disinteresse all'effettivo compimento della negoziazione e riportando l'eccezion e formalizzata a una semplice strategia difensiva.


Anche ogni valutazione sulle circostanze di accadimento dell'infortunio e della denuncia del sinistro, in assenza di specifica contestazione, deve ricondursi alla ricostruzione effettuata da parte attrice che sarà di conseguenza ritenuta attendibile e correttamente denunciata a termini di polizza.


La persistente conflittualità, che non è stata superata sebbene vi sia stato sul punto specifico invito alla conciliazione del giudice precedentemente investito della decisione, va ricondotta esclusivamente alla valutazione della invalidità permanente.


Non vi è dubbio che il sinistro abbia interessato la spalla destra e che tale articolazione presentasse già nella documentazione di parte attrice (RMN dell'8.3.16) una patologia degenerativa non riconducibile in sé all'incidente.


Non è tuttavia in sé bloccante della valutazione di eventuale danno residuo ulteriore tale degenerazione da ricondurre presumibilmente all'età dell'attore. Né dalla documentazione contrattuale prodotta viene rilevata l'esistenza della clausola limitati va della "conseguenza diretta ed esclusi va" cui fa riferimento il CTU Prof. (omissis). Di fatto tale dizione specifica non risulta presente nella documentazione depositata da parte attrice né risulta deposito di documentazione contraria da parte della assicurazione convenuta.


Il CTU quindi -trascurando le valutazioni di natura squisitamente giuridica che ovviamente non rientrano nella competenza del consulente medico- ha fornito una valutazione che, sfrondata dei riferimenti contrattuali, non consente di valutare come accertato ed esistente il danno residuo ulteriore.


Ha infatti affermato in sede di risposta alle osservazioni del CTU Dott. (omissis) "se il sig. (omissis) avesse avuto un'impanante patologia degenerativa a carico della spalla destra, le lesioni prodotte dal trauma sarebbero guarite senza lasci are postumi permanenti".


Ancora, in sede di convocazione del giudice per precisare ulteriormente sulla base delle obiezioni di parte attrice ha depositato manufatto in cui letteralmente afferma "Dalla risonanza magnetica non emergono elementi a carico delle strutture muscolo-tendinee della cuffia dei rotatori che possano mettersi in relazione causale con la contusione della spalla destra.".


Quindi il CTU nega, analizzando esclusivamente sotto il profilo medico la RMN, che vi sia relazione causale tra la contusione rilevata a seguito della caduta e la situazione della cuffia dei rotatori.


Non costituendo ciò una valutazione di natura giuridica, il giudice non può che rimettersi alla valutazione del CTU.


Conferma invece il medesimo CTU quanto già riportato sulla inabilità temporanea totale e parziale, indicando un periodo di 30 (trenta) giorni di inabilità temporanea totale, seguito da un periodo di 30 (trenta) giorni di inabilità temporanea parziale al 50%.


Entro tali termini deve ritenersi raggiunto l'accertamento giudiziale.


Ciò posto, risulta evidente che la assicurazione fosse tenuta quantomeno al pagamento al netto delle franchigie delle somme derivanti a titolo di polizza dai periodi di invalidità totale e parziale come indicati dal CTU (30+30) che, valutati sulla base della convenzione sarebbero stati pari ad una cifra di almeno € 1950 oltre spese vive indicate in € 305,00; tale cifra costituirà la determinazione della indennità dovuta dall'assicurazione.


Appare inoltre corretta la liquidazione di una ulteriore somma ex art. 96 cpc 3° comma in sede di condanna alle spese a titolo risarcitorio, stabilita equitativamente in euro 5.000,00 vista la condotta della convenuta con riferimento alla mancata adesione alla negoziazione assistita pur oggetto di specifica eccezione dalla medesima proposta.


Da quanto sopra discende la condanna alle spese della convenuta, che vengono liquidate alla procuratrice antistataria nei valori minimi stante il parziale accoglimento della domanda proposta.


Ciò premesso,


PQM


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così


dispone:


Condanna (omissis) SPA in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento dell'indennizzo in favore del signor (omissis) in virtù di polizza assicurativa infortuni, nella misura di Euro 1.950,00 oltre euro 305 ,00 a titolo di spese per redazione CTP oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al saldo effettivo.


Condanna inoltre la società convenuta a corrispondere all'attore la somma di euro 5.000,00 ( cinquemila) a titolo di determinazione equitativa del risarcimento del danno ex art. 96 3° comma.


Condanna altresì la parte convenuta (omissis) S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t. a rimborsare al procuratore antistatario di parte attrice Avv. le spese di lite, che si liquidano come in motivazione nei valori minimi dello scaglione entro cui è situata la domanda in € 264 per spese, compenso € 2.540,00 rimborso forfettario 381,00 cap 116,84 iva 668,32 per un totale di€ 3.706,16 oltre spese successive.


Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.


Si comunichi.


Terni, 2 agosto 2023

Nozione di grave difetto dell'opera appaltata

Tribunale Avezzano, 17/08/2023, n.152

Sentenza

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. C. P. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 423/2018, emesso dal Tribunale di Avezzano il 18.08.2018, con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di M. C. d. d. R. C., della somma di E 6.875,00, oltre interessi e spese del monitorio, quale corrispettivo del contratto di vendita e montaggio di infissi, in virtù della fattura n. 17 del 12.07.2017 rimasta insoluta.


L'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo deducendo che la M. C. ha eseguito posa in opera degli infissi in modo incompleto e inesatto, non ha eseguito il collaudo e l'opera non è stata mai terminata; ha riferito che uno degli infissi della zona giorno è cadente e presenta un forte disallineamento tra interno ed esterno dell'edificio, con conseguente formazione di un pozzetto a chiusura della finestra e con rischio di infiltrazioni, la difformità di 5 cm di tutte le altre finestre; ha osservato che il contratto andava correttamente qualificato come contratto di appalto e ha eccepito, pertanto, l'inadempimento di controparte, deducendo che il proprio rifiuto ad adempiere era fondato sulla base dell'art. 1460 c.c..


Si è costituita la M. C. d. d. R. C., sostenendo che tra le parti sarebbe intercorso un contratto di compravendita, per cui la ditta si era limitata a fornire la merce sulla base delle indicazioni contenute nel progetto fornito dall'architetto di parte opponente e ha negato ogni responsabilità rispetto a quanto addebitatole da controparte.


Con ordinanza del 23.01.2018, la precedente giudice assegnataria del fascicolo ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del titolo opposto, ritenendo che il contratto stipulato tra le parti avesse ad oggetto anche il trasporto e il montaggio degli infissi, con conseguente applicazione della disciplina codicistica del contratto di appalto.


La causa è stata istruita con l'interrogatorio formale dell'opponente, l'escussione di testimoni e l'espletamento di una CTU e, all'esito, è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.02.2023, svoltasi mediante scambio di note recanti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020.


2. L'opposizione è in parte fondata.


Deve premettersi che è incontestato dalle parti, oltre che documentato, la conclusione di un contratto del 23.03.2017, avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera di n. 7 infissi e relative tapparelle.


In punto di qualificazione giuridica del contratto intercorso tra le parti deve richiamarsi l'orientamento espresso dalla Suprema Corte che ha chiarito che “Ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita).” (cfr. Cassazione civile sez. II, 12/03/2018, n.5935).


Ciò posto, avuto riguardo all'interpretazione del contratto secondo la comune intenzione dei contraenti, si deve ritenere che il contratto non fosse rappresentato dalla semplice vendita e montaggio di infissi fornite secondo un ordinario ciclo produttivo, bensì secondo dimensioni, misure e caratteristiche stabilite in base ad indicazioni del committente, con collocazione dei montanti decisa dai tecnici della ditta, previo sopralluogo; trattasi, pertanto, non si una prestazione standard, ma di un'attività realizzata su misura nel rispetto delle caratteristiche richieste dal committente.


Ciò posto, occorre ancora richiamare quanto osservato dalla Suprema Corte che “In tema di contratto d'appalto, sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo.” (Cassazione civile sez. un., 27/03/2017, n.7756)


3. Fatte tali opportune premesse, oggetto del contrasto tra le parti è il mancato pagamento da parte dell'opponente della fattura a saldo dei lavori, a fronte della asserita sussistenza di difetti e incompletezze degli stessi.


Il preventivo in atti, non contestato tra le parti, attesta che il costo dei lavori oggetto dell'appalto era stato stimato in E 13.200 oltre Iva; è altresì pacifico che il Sig. P. ha corrisposto somme a titolo di corrispettivo la somma complessiva di euro 6.250,00 oltre iva, pari al 50% di quanto pattuito. La richiesta di E 6.875,00 oltre Iva a saldo dei lavori è quindi del tutto conforme a quanto originariamente pattuito tra le parti.


4. Il rifiuto dell'opponente di adempiere al pagamento del saldo prezzo dei lavori va qualificato come eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c..


La norma citata prevede uno strumento di autotutela nei confronti dell'altrui inadempimento, da attivarsi anche in via stragiudiziale, costituito dal potere di sospendere l'erogazione della propria prestazione. La ratio della norma è da rinvenirsi nella esigenza di prevenire una situazione di squilibrio economico a danno di una parte a causa dell'inadempimento dell'altra, che presuppone la corrispettività delle prestazioni e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti (cfr. Cass. civ. n. 8425/2006)


Ai fini della fondatezza dell'eccezione, deve essere quindi valutata la gravità dell'inadempimento di una parte sia rispetto all'interesse dell'altra, con la conseguenza che “il giudice, quando l'inadempimento della controparte risulti di lieve entità, deve ritenere contrario a buona fede il rifiuto ad adempiere opposto dalla prima, costituendo soltanto un mezzo con cui tende pretestuosamente a mascherare la propria inadempienza, anziché uno strumento di tutela del proprio diritto” (Cass. civ. n. 2294 del 05/03/1988). In tema di appalto, tale verifica si traduce nello stabilire se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione (Cass. civ. n. 26365 del 26/11/2013).


5. Il CTU ha proceduto a rispondere ai quesiti che gli erano stati proposti confermando la conformità dei materiali forniti dall'opposta in termini di qualità, tipologia e misure alle previsioni contrattuali; il montaggio a regola d'arte dei materiali forniti a cura dell'opposta, soffermandosi sull'accertamento delle contestate difformità nelle misure e del dedotto disallineamento ed analizzando, in caso di loro effettiva sussistenza, le cause di ciò (non conformità del materiale all'ordine, esecuzione del montaggio non a regola d'arte, cause esterne ai lavori commissionati all'opposta).


Ha rilevato che in effetti sussiste un disallineamento nell'infisso identificato PF.02. In particolare, nella perizia si legge: “ Per quanto concerne il DISALLINEAMENTO, questo è riferito alla PF.02, infatti si nota una diversa quota tra il pavimento interno, realizzato di recente, ed il pavimento esterno esistente e di vecchia fattura, la soglia esterna è più alta del pavimento interno di 4 cm circa. La causa di quanto detto prima è dovuta ad altro tipo di lavorazione, ossia per dare pendenza al pavimento del terrazzo per far defluire l'acqua, il massetto è stato rialzato nella parte posteriore in adiacenza al muro dell'appartamento e così anche dove giace la soglia in marmo. Quindi, posizionando l'infisso, visto dall'esterno si nota che la guida della zanzariera è nascosta al di sotto della linea superiore della soglia in marmo e il telaio fisso della finestra è per metà coperto, mentre dall'interno resta normale ed il tutto si nota a confronto con gli altri infissi. Questa irregolarità poteva essere evitata rilevando sul posto questo disallineamento e di conseguenza realizzando l'infisso più basso di qualche centimetro e mettendo degli spessori al di sotto di esso, in modo da vedere sia la guida della zanzariera fuori dalla soglia in marmo e sia la parte bassa del telaio fisso tutta scoperta ed il tutto sarebbe stato uniforme con gli altri infissi. D'altro canto però si sarebbe venuto a creare un gradino più alto dall'interno verso l'esterno.” Nella risposta alle osservazioni del CTP di parte opponente ha chiarito che “Già specificato dal sottoscritto nella Bozza di perizia a pag 17 e comunque il disallineamento non ha nulla a che vedere con le opere murarie per il montaggio dei controtelai” e che “Come già specificato dal sottoscritto nella Bozza di perizia a pag 18 la rilevazione delle dimensioni dell'infisso erano a carico della M. C. d. d. R. C.


la quale avrebbe dovuto darne avviso al proprietario per poi decidere come realizzare l'infisso.”.


Sulla base delle conclusioni della perizia, dalle quali il Tribunale non intende discostarsi, in quanto frutto di un appropriato approfondimento, adeguatamente motivate e prive di vizi logici, deve ritenersi sussistente il vizio denunciato con riferimento alla finestra PF.02.


Con riferimento alla tempestività della denuncia dei vizi si osserva che secondo il più recente orientamento espresso dalla Suprema Corte: “In tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimpleti non est adimplendum" al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame.” (Cassazione civile sez. II, 09/03/2023, n. 7041).


La Suprema Corte in proposito evidenzia che, in tema di appalto, il committente, convenuto in giudizio, può paralizzare la pretesa avversaria, “opponendo le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadempimenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., applicabile in caso di opera portata a termine (Cass., Sez. 1, 14/2/2019, n. 4511), anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta, atteso che le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667,1668,1669 e ss. c.c., attinenti alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., integrano senza escluderne l'applicazione i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore, che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista per i casi di opere completate in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche (Cass., Sez. 2, 17/5/2004, n. 9333; Cass., Sez. 2, 20/3/2012, n. 4445) e che impongono all'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo, l'onere di dimostrare, quando il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al comma 3 di detta disposizione, di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass., Sez. 2, 20/1/2010, n. 936; Cass., Sez. 2, 13/2/2008, n. 3472). Infatti, come ripetutamente affermato da questa Corte, le disposizioni generali di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., che contemplano la comune responsabilità dell'appaltatore, operano quando egli non esegua interamente


l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuti di consegnarla o vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore, inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica, sicché, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della suindicata garanzia che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (per tutte, Cass., Sez. 2, 09/08/1996, n. 7364). Dunque, mentre in caso di mancata ultimazione dell'opera, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 c.c., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purché il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione (Cass., Sez. 6-2, 26/11/2013, n. 26365), in caso di opera ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, avvalendosi del principio inadimpleti non est adimplendum, al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive (Cass., Sez. 2, 20/1/2010, n. 936), anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed indipendentemente, quindi, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di questa domanda, che può anche mancare senza pregiudizio alcuno per la proponibilità della eccezione (Cass. Sez. 2, 17/05/2004, n. 9333).”


In altre parole, operando, in materia di appalto, il principio generale che governa la condanna all'adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive, l'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, per cui la domanda di condanna del committente al pagamento non può essere accolta nel caso in cui quest'ultimo contesti l'adempimento dell'appaltatore e tale contestazione risulti fondata, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass., Sez. 2, 13/2/2008, n. 3472; Cass., Sez. 2, 4/1/2019, n. 98).


6. Deve, conseguentemente ritenersi non dovuto, rispetto a quanto richiesto nella fattura 17 del 12.07.2017, il corrispettivo richiesto per il suddetto infisso pari all'importo di euro 1.650,00 oltre iva al 10%, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna del convenuto al pagamento della differenza.


Pertanto, sulla base di tale importo, sussiste un credito della società convenuta opposta nella minor misura di euro 5.060,00 già comprensivo di Iva, sul quale decorrono gli interessi di mora ai sensi del d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura n. 17/2017 fino al soddisfo.


Il decreto ingiuntivo merita quindi di essere revocato, con condanna dell'opponente al pagamento della minor somma sopra indicata.


7. In considerazione della soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.


Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte opponente, stante la parziale infondatezza delle spiegate doglianze.


P.Q.M.

Il Tribunale di Avezzano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da C. P. nei confronti di M. C. d. d. R. C., ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:


- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 423/18;


- condanna parte opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di euro 5.060,00 già comprensiva di Iva, sulla quale decorrono gli interessi di mora ai sensi del d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura n. 17/2017 fino al soddisfo;


- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;


- pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU, liquidate con separato decreto.


Avezzano, 17/05/2023


Depositata in cancelleria il 17/08/2023

Il giudicato dopo la cassazione sezioni unite del 2023

 

La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479 del 6 aprile 2023 ridisegna il principio del giudicato derivante dalla mancata opposizione al decreto ingiuntivo.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a seguito della sentenza in commento, hanno, di fatto, invertito il consolidato orientamento in virtù del quale al decreto ingiuntivo non opposto veniva attribuita l’efficacia di giudicato.

La sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023 prende le mosse da quattro sentenze della Corte di Giustizia UE emesse il 17 maggio 2022 (cause riunite C-693/19 e C-831/19, causa C-725/19, causa C-600/19 e causa C-869/19) le quali hanno decretato il principio in virtù del quale “la mancata opposizione del decreto ingiuntivo non preclude il rilievo officioso della nullità di protezione in sede esecutiva, qualora il giudice del monitorio non abbia esplicitamente motivato sull’assenza di clausole abusive nel contratto tra professionista e consumatore”.

L’enunciazione di tale principio, ora recepito nel nostro ordinamento processuale interno, ha determinato novità di grande rilievo sia dal punto di vista giuridico, che pratico, con rilevanti ricadute sul sistema bancario relativamente ai contratti di finanziamento.

Fino alla sentenza delle SS. UU., infatti, era pacifico che un decreto ingiuntivo non opposto consentisse al creditore di azionare il titolo così ottenuto in sede esecutiva, in virtù del tetragono orientamento secondo cui il decreto ingiuntivo faceva stato tra le parti, con la conseguenza che l’efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto copriva il dedotto e il deducibile, indipendentemente dalla presenza di clausole abusive nel contratto di finanziamento  - sotteso alla richiesta di emissione dell’ingiunzione di pagamento - sottoscritto dal consumatore.

Il creditore munito di titolo esecutivo poteva agire esecutivamente nei confronti del debitore-consumatore senza che fosse più possibile per quest’ultimo – né tantomeno per il giudice dell’esecuzione – eccepire la presenza nel contratto di finanziamento di clausole abusive.

La pronuncia della sentenza in commento ha, dunque, scardinato un principio che era ormai assurto a rango di diritto vivente: non soltanto la Suprema Corte ha dettagliatamente indicato quali siano le attività di controllo alle quali è ora tenuto il giudice del monitorio quando il contratto di finanziamento è stato sottoscritto da un soggetto che assume la qualità di consumatore, ma ha anche previsto che  il giudice dell’esecuzione è tenuto ad effettuare un sindacato intrinseco del decreto ingiuntivo non opposto, ben potendo rilevare d’ufficio l’eventuale abusività delle clausole del contratto su cui si basa il diritto di credito cristallizzato nel decreto ingiuntivo non opposto.

Di conseguenza, se il giudice del monitorio non si è pronunciato sull’esistenza di clausole abusive, ciò impedisce la formazione del giudicato, anche in mancanza di opposizione al decreto ingiuntivo: l’esigenza di certezza del diritto connessa a quella che prima era considerata un’incontrovertibile decisione soccombe di fronte all’effettività della tutela del consumatore.