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Il giudicato dopo la cassazione sezioni unite del 2023

 

La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479 del 6 aprile 2023 ridisegna il principio del giudicato derivante dalla mancata opposizione al decreto ingiuntivo.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a seguito della sentenza in commento, hanno, di fatto, invertito il consolidato orientamento in virtù del quale al decreto ingiuntivo non opposto veniva attribuita l’efficacia di giudicato.

La sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023 prende le mosse da quattro sentenze della Corte di Giustizia UE emesse il 17 maggio 2022 (cause riunite C-693/19 e C-831/19, causa C-725/19, causa C-600/19 e causa C-869/19) le quali hanno decretato il principio in virtù del quale “la mancata opposizione del decreto ingiuntivo non preclude il rilievo officioso della nullità di protezione in sede esecutiva, qualora il giudice del monitorio non abbia esplicitamente motivato sull’assenza di clausole abusive nel contratto tra professionista e consumatore”.

L’enunciazione di tale principio, ora recepito nel nostro ordinamento processuale interno, ha determinato novità di grande rilievo sia dal punto di vista giuridico, che pratico, con rilevanti ricadute sul sistema bancario relativamente ai contratti di finanziamento.

Fino alla sentenza delle SS. UU., infatti, era pacifico che un decreto ingiuntivo non opposto consentisse al creditore di azionare il titolo così ottenuto in sede esecutiva, in virtù del tetragono orientamento secondo cui il decreto ingiuntivo faceva stato tra le parti, con la conseguenza che l’efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto copriva il dedotto e il deducibile, indipendentemente dalla presenza di clausole abusive nel contratto di finanziamento  - sotteso alla richiesta di emissione dell’ingiunzione di pagamento - sottoscritto dal consumatore.

Il creditore munito di titolo esecutivo poteva agire esecutivamente nei confronti del debitore-consumatore senza che fosse più possibile per quest’ultimo – né tantomeno per il giudice dell’esecuzione – eccepire la presenza nel contratto di finanziamento di clausole abusive.

La pronuncia della sentenza in commento ha, dunque, scardinato un principio che era ormai assurto a rango di diritto vivente: non soltanto la Suprema Corte ha dettagliatamente indicato quali siano le attività di controllo alle quali è ora tenuto il giudice del monitorio quando il contratto di finanziamento è stato sottoscritto da un soggetto che assume la qualità di consumatore, ma ha anche previsto che  il giudice dell’esecuzione è tenuto ad effettuare un sindacato intrinseco del decreto ingiuntivo non opposto, ben potendo rilevare d’ufficio l’eventuale abusività delle clausole del contratto su cui si basa il diritto di credito cristallizzato nel decreto ingiuntivo non opposto.

Di conseguenza, se il giudice del monitorio non si è pronunciato sull’esistenza di clausole abusive, ciò impedisce la formazione del giudicato, anche in mancanza di opposizione al decreto ingiuntivo: l’esigenza di certezza del diritto connessa a quella che prima era considerata un’incontrovertibile decisione soccombe di fronte all’effettività della tutela del consumatore.

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