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Art. 188 c.p. - Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso.



Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili.

L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato.

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