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Danno da perdita di detrazione fiscale - bonus edilizi

 Tribunale Latina, 16/11/2021, (ud. 16/11/2021, dep. 16/11/2021), n.2007


RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE


Con atto di citazione ritualmente notificato F.L. conveniva in giudizio (omissis) Costruzioni s.r.l. in persona del suo legale rappresentante.


Deduceva che, in data 20.05.2013, per atto del notaio AN.D. cedeva alla M. Light s.r.l. la proprietà del locale ad uso commerciale di 95 mq, identificato in Catasto al fog. (omissis) map. (omissis) sub (omissis), facente parte di un fabbricato nel Comune di Caserta frazione San Benedetto al (omissis).


Proseguiva, adducendo che alla stipula del contratto di compravendita, alla presenza della Sig.ra D'A.L. in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società (omissis) costruzioni s.r.l, veniva stabilito che parte del prezzo della compravendita (e precisamente € 88.000,00) era rappresentato dall'accollo da parte della M. Light srl, in persona del legale rappresentante pro tempore D'A.N., del debito che il Sig. L. aveva con la (omissis) COSTRUZIONI SRL per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nel predetto locale.


Asseriva, poi, che dopo la stipula dell'atto, a seguito dell'incasso da parte dell'odierna convenuta della somma di € 88.000,00, chiedeva di ricevere copia della fattura riguardante il saldo del pagamento anche per il tramite dello studio legale Fiorillo, fattura pervenuta, a distanza di diversi anni, solo in data 18/12/2018.


Parte attrice deduceva, inoltre, che, a causa del tardivo invio della fattura, non aveva potuto beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i lavori di ristrutturazione, ossia le detrazioni del 50% per le ristrutturazioni edilizie anno 2012, con produzione di un danno economico pari ad € 44.000,00; che in data 10/09/2019 veniva inviata comunicazione a mezzo pec al fine di risolvere la questione in via transattiva con contestuale invito alla negoziazione assistita; e che, nonostante i diversi tentativi per giungere ad una soluzione bonaria della vicenda, non riusciva ad avere alcun riscontro.


Rassegnava, quindi, tali conclusioni: “In via principale: accertare e dichiarare la responsabilità della (omissis) Costruzioni, in persona del legale rappresentante p.t., del tardivo invio della fattura n. (omissis) del 18/12/2012, causando un danno economico al Sig F.L. pari a € 44.000,00, oltre interessi non avendo potuto beneficiare delle agevolazioni fiscali previsti per i lavori di ristrutturazione. Sempre in via principale, accogliere la domanda e, per l'effetto, condannare la (omissis) Costruzioni srl, in persona del legale rappresentante p.t, per le ragioni esposte in premessa al pagamento della somma in favore del Sig F.L. di € 44.000,00 oltre interessi o in quella somma maggiore o minore che riterrà di giustizia. Vittoria di spese e compenso, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”


Si costituiva l'odierna convenuta contestando ed impugnando tutto quanto ex adverso dedotto e preliminarmente eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento vantato dall'attore.


Ed invero, contestava che il primo atto interruttivo della prescrizione era rappresentato dalla richiesta di invito ad aderire alla convenzione assistita inoltrata dall'attore a mezzo PEC nel settembre 2019, ossia a distanza di ben sette anni rispetto al 2012, anno al quale si riferivano i lavori di ristrutturazione, ed a distanza di 6 anni dalla scadenza del termine per la richiesta di detrazione fiscale che andava presentata nel 2013 e, precisamente, entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le opere edili venivano eseguite, così come prescritto dalle circolari n. 57 e n. 131 del 1998 del Ministero delle Finanze.


Proseguiva asserendo che non poteva essere considerato atto interruttivo della prescrizione del diritto al risarcimento vantato da controparte la richiesta di consegna della fattura del 04.12.2012 inoltrata dall'avvocato FI.


Nel merito, contestava le affermazioni della controparte asserendo che, come previsto dall'art. 16 bis testo unico delle imposte sui redditi, l'agevolazione fiscale non era per tutti i tipi di lavori ed in relazione a tutti gli immobili, ma soltanto per alcuni tipi di lavori e per alcune categorie catastali di immobili, in particolare, era prevista soltanto in relazione agli edifici individuati dalla categoria catastale “A”, ossia in relazione ai cosiddetti immobili aventi destinazione d'uso abitativa, mentre, come si evinceva dall'atto di compravendita del 20.05.2013, l'immobile, per cui parte attrice vantava la perdita del diritto al beneficio fiscale, veniva indicato di categoria “C/1”, tant'è che veniva definito “locale ad uso commerciale al piano terra”.


Asseriva, infine, che parte attrice non aveva il diritto al beneficio invocato anche in relazione alle modalità di pagamento adottate in merito ai lavori di ristrutturazione, atteso che, per ottenere il beneficio della detrazione fiscale, la legge richiedeva come requisito necessario non solo l'effettuazione del bonifico, bancario o postale, ma anche che lo stesso doveva essere effettuato con specifiche prescrizioni.


A sostegno di quest'ultima contestazione, parte convenuta adduceva che l'articolo 16 bis del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al DPR n. 917/1986), in merito alle formalità da rispettare a pena di decadenza per godere del beneficio della detrazione fiscale, richiamava le disposizioni del decreto del Ministro delle Finanze del 18 febbraio 1998 n. 41 che, ai fini del riconoscimento delle dette detrazioni fiscali, prevedeva ex art. 1 comma 3 che i pagamenti dovevano essere effettuati con il cosiddetto bonifico “parlante”, ossia con bonifico bancario o postale dal quale risultava: la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che effettuava il pagamento ed il codice fiscale o la partita iva del beneficiario del pagamento; mentre al successivo art. 4 lett. b) prevedeva espressamene che la detrazione non era riconosciuta in caso di effettuazione di pagamento secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 1 comma 3.


Asseriva, inoltre, sul punto che nulla di tutto questo risultava effettuato dall'attore, atteso che nel medesimo atto di compravendita del 20 maggio 2013, dopo la previsione dell'accollo in capo alla M. Light s.r.l. del debito dei lavori di ristrutturazione effettuati dall'attore, si dava atto del pagamento dei detti lavori a mezzo assegno bancario e non a mezzo bonifico, e men che mai “parlante”.


Concludeva chiedendo “in via preliminare dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto vantato; nel merito rigettare la domanda attorea in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.”


Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, parte attrice controdeduceva che aveva più volte sollecitato il rilascio della fattura e nonostante una richiesta formale già nel 2015, ma che la (omissis) costruzioni S.r.l. aveva provveduto al rilascio solo nell'anno 2018 per effetto di formali diffide, per cui la richiesta di risarcimento era consequenziale al mancato rilascio della fattura richiesta nel 2015.


Adduceva, inoltre, che il termine di prescrizione applicabile, in considerazione del fatto che la normativa in materia stabiliva detraibilità delle spese per le ristrutturazioni edilizie, era di dieci anni, ripartite in dieci rate annuali, a partire dall'anno in corso ed in quelli successivi. Affermava, pertanto, che, fermo restando gli atti interruttivi posti in essere, comunque nessun termine di prescrizione dell'azione risarcitoria risultava prescritto.


Quanto alla circostanza dell'inesistenza del diritto alla detrazione fiscale per insussistenza dei requisiti di legge, l'attore controdeduceva che l'agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia disciplinata dall'art. 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi) consisteva in una detrazione dall'Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il decreto-legge n. 83/2012 aveva elevato al 50% la misura della detrazione e a 96.000 euro l'importo massimo di spesa ammessa al beneficio e che questi maggiori benefici erano poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi. Da ultimo, assumeva che la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell'11 dicembre 2016) aveva prorogato al 31 dicembre 2017 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.


Proseguiva affermando che tali benefici si estendevano anche ai locali commerciali, poiché la normativa richiamata prevedeva per tali locali: – detrazioni del 50% per le spese sostenute con bonifici eseguiti dall'amministratore di condominio dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019 per un limite massimo di 96 mila euro. – detrazioni del 36% per tutte le spese effettuate fino ad un limite di 48 mila euro pagate dal 1° gennaio 2020.


Adduceva, infine, che l'illegittima condotta posta in essere dalla convenuta aveva impedito di poter usufruire anche delle detrazioni previste per le ristrutturazioni edilizie eseguite nelle zone sismiche di grado 2, come era classificata la Città di Caserta e, più dettagliatamente, si estendevano non solo agli immobili di tipo abitativo, ma anche a quelli utilizzati per attività produttive.


Concludeva, pertanto, che rientravano in quest'ultima categoria le unità immobiliari in cui si svolgevano attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.


Quanto, infine, all'eccezione relativa al mancato pagamento dei lavori a mezzo di bonifico parlante, l'attore controdeduceva che la stessa Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 55/E/2012, precisava che la non corretta compilazione del bonifico non consentiva di fruire della detrazione di imposta, salva l'ipotesi della ripetizione del bonifico in modo corretto e che la successiva circolare n. 43/E/2016, prevedeva di sanare l'errore di un pagamento effettuato con un bonifico ordinario, previa richiesta al fornitore (e beneficiario dell'accredito) di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, cui attestava di avere ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità ai fini della loro concorrenza alla determinazione del reddito.


Proseguiva, dunque, affermando che qualora la (omissis) Costruzioni S.r.l. avesse consegnato la suddetta fattura anche di fronte alla paventata ipotesi di non poter usufruire subito delle detrazioni previste, per carenza del bonifico parlante, avrebbe potuto, comunque, rimediare ed evitare tutte le pregiudizievoli conseguenze subite eseguendo un corretto bonifico ovvero con le modalità richiamate.


Parte convenuta controdeduceva, quanto al fatto che il diritto al beneficio fiscale vantato sarebbe stato prorogato più volte e, in particolare, dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell'11 dicembre 2016) -che avrebbe prorogato al 31 dicembre 2017 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), estendendola anche ai locali commerciali - che la proroga prevista dalla legge di bilancio 2017, se da un lato consentiva tutte le proroghe del beneficio, dall'altro prevedeva un preciso limite temporale in cui le spese da detrarre dovevano essere sostenute, ossia soltanto “per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021”.


Quanto alle affermazioni di parte attrice sul bonifico parlante, parte convenuta controdeduceva che con la circolare (rectius risoluzione) n. 55/E/2012 l'Agenzia delle Entrate aveva precisato che la non corretta compilazione del bonifico non consentiva di fruire della detrazione, salva l'ipotesi della ripetizione del bonifico in modo corretto, mentre con circolare n. 43/E/2016 avrebbe poi previsto la possibilità di sanare l'errore laddove effettuato con bonifico ordinario, previa richiesta al fornitore di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e con successiva attestazione di aver ricevuto le somme e di averle inserite nella propria contabilità.


Asseriva, pertanto, che era evincibile dal medesimo richiamo effettuato da controparte, che l'Agenzia delle Entrate, con dette risoluzioni e/o circolari aveva contemplato l'ipotesi, diversa dal caso di specie, in cui il pagamento era avvenuto o con bonifico con non corretta compilazione o con bonifico ordinario, mentre il punto nodale della vicenda, invece, era il pagamento dei detti lavori che erano avvenuti non già a mezzo bonifico, ma a mezzo assegno bancario e, precisamente, con assegno bancario n. (omissis), tratto in data 20.05.2013 su Banco di Napoli.


Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 16.09.2021 le parti precisavano le conclusioni e veniva trattenuta in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.


Preliminarmente, quanto all'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dall'attore, essa va accolta.


La pretesa fatta valere rientra nella fattispecie di risarcimento danno da responsabilità extracontrattuale.


In punto di diritto, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la responsabilità extracontrattuale, è la responsabilità civile che sorge in conseguenza del compimento di un fatto illecito, doloso o colposo, che cagioni ad altri un ingiusto danno (art. 2043 del c.c.), come nel caso di specie, in cui la parte fonda il proprio diritto, non sulla base della violazione di un'obbligazione contrattuale, ma sulla base della violazione del principio del naeminen laedere.


Ne deriva che l'azione per il risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.


Ebbene, in materia di illecito civile, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell'esistenza e gravità del danno stesso, nonché della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto avere tale percezione usando l'ordinaria diligenza (Cass. civ. n. 4899/2016).


Nel caso di specie, pertanto, il dies a quo decorre dal momento in cui l'attore avrebbe potuto far valere il diritto alla detrazione, ossia nell'anno 2013, precisamente, entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le opere edili venivano eseguite, così come prescritto dalle circolari n. 57 e n. 131 del 1998 del Ministero delle Finanze.


Quanto all'interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto.


Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore, nonché la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3371 del 12 febbraio 2010).


Nel caso di specie la parte attrice adduce che il primo atto interruttivo della prescrizione è la richiesta di ricevere copia della fattura riguardante il saldo del pagamento, richiesta che è avvenuta anche tramite lo studio legale Fiorillo, di cui all'allegato 2 all'atto di citazione.


Ebbene, negli allegati all'atto di citazione non è presente nessun allegato 2 dal quale si può evincere che l'attore ha chiesto alla convenuta la copia della fattura al fine di far valere il suo diritto.


Ma, a tutto voler concedere, tale atto, ancorché presente, non sarebbe stato idoneo ad interrompere la prescrizione nei termini anzidetti.


Pertanto, il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dalla richiesta di invito ad aderire alla convenzione assistita inoltrata a mezzo pec nel settembre del 2019 ossia a ben sette anni di distanza rispetto al 2013, scadenza del termine per la richiesta di detrazione fiscale.


Premesso ciò, si osserva che le doglianze di parte attrice non risultano, in ogni caso, suffragate da sufficienti elementi probatori né in ordine alla condotta illegittima della (omissis) Costruzioni né in ordine al nesso causale.


La parte, nello specifico, non ha provato che con la (omissis) Costruzioni aveva un accordo per il quale doveva essere inviata la fattura dell'avvenuto pagamento al fine di usufruire della detrazione fiscale per le ristrutturazioni e che, nell'atto di compravendita, era stato previsto solo l'accollo, da parte della M. Light srl, del debito che il sig. F.L. aveva con la (omissis) Costruzioni S.r.l. e non anche l'obbligo di consegna di fattura da parte della L.G.S. Costruzioni nei confronti dell'attore.


A tutto voler concedere, il diritto alla detrazione fiscale per lavori di ristrutturazione edilizia, disciplinato dall'art. 16 bis Testo Unico delle Imposte sui Redditi, prevede ex art. 1 comma 3 che i pagamenti (cui ineriscono i lavori) debbano essere effettuati con il cosiddetto bonifico “parlante”, ossia con bonifico bancario o postale dal quale risulti: la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento ed il codice fiscale o la partita iva del beneficiario del pagamento, mentre al successivo art. 4 lett. b) prevede espressamene che la detrazione non è riconosciuta in caso di effettuazione di pagamento secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 1 comma 3.


Ebbene, nel caso di specie, innanzitutto non v'è stato un pagamento diretto tra il signor Feola, presso il cui immobile sarebbero stati effettuati i lavori, e la società (omissis) Costruzioni, quale ditta esecutrice dei lavori, ma tra quest'ultima e la M. Light s.r.l., per essersene accollata l'importo.


In aggiunta a ciò, nell'atto di compravendita si dà proprio atto del pagamento dei detti lavori a mezzo assegno bancario, contrariamente alle prescrizioni previste dall'art. 16 bis Testo Unico delle Imposte sui Redditi.


Non sarebbe, stato, poi, visto il metodo di pagamento utilizzato, possibile usufruire delle prescrizioni di cui alle citate circolari dell'Agenzia delle Entrate.


Non sussiste, poi, alcuna prova del nesso eziologico tra il lamentato (inesistente) comportamento illegittimo della (omissis) Costruzioni S.r.l. ed il preteso danno.


Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, sulla base di quanto previsto dal D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice in base al valore della domanda.


La domanda di distrazione delle spese è accoglibile, in relazione alla sua tempestività (cfr. Cass. Civ. sez. III 412/06).

PQM

Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:


- rigetta tutte le domande di parte attrice,


- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in € 1.200,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria e € 1.600,00 per la fase decisoria, oltre a Iva, spese generali e CPA, da distrarsi in favore del procuratore della parte dichiaratosi antistatario.


Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.


Latina, 16.11.2021

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