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Ricorso Corte dei Conti

ECC.MA CORTE DEI CONTI
DELLA REGIONE ...
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

RICORSO

Per il Sig. ..., nato a ..., il ... residente in ..., via ... n...., rappresentato e difeso dall’avv. ... presso il quale elettivamente domicilia in ... al Corso ..., n. ..., giusta procura a margine del presente atto, con richiesta di inviare le comunicazioni di cancelleria a mezzo fax al n. ... o per all'email ...
Ricorrente
CONTRO
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t. con sede Roma alla via XX settembre, n.97
Resistente
NONCHE’
I.N.P.D.A.P. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via di Santa Croce in Gerusalemme, n. 55
Resistente
AVVERSO
1) il provvedimento di sospensione della corresponsione al ricorrente dell’Indennità Integrativa Speciale in applicazione del D.P.R. 1092/1973, dall’anno di entrata in vigore del decreto ad oggi;
2) ogni altro atto precedente, connesso e conseguenziale pregiudizievole per il ricorrente;
FATTO
- Il ricorrente dal novembre 1989 e dipendente del Ministero dei Beni Culturali con le mansioni di addetto al servizio di vigilanza inquadrato nella fascia C ;
- Lo stesso è titolare di pensione privilegiata concessagli per causa di servizio dal Ministero della Difesa, con decreto n. 20, posizione n. 917870, del 16 gennaio 1989, registrato alla Corte dei Conti in data 6 marzo 1989, reg. n. 238.
- Con raccomandata A.R. n. ...  del 25.11.01 inviata alla Direzione Provinciale del Tesoro di ..., il medesimo chiedeva il rimborso delle quote dell’indennità integrativa speciale ( I.I.S.) sospese dal 1973 all’attualità per l’applicazione del DPR n.1092/73 successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con le Ordinanze n. 556/89 – n. 204/92, n. 494/93 e n. 438/98, il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria;
- Detta richiesta ricevuta dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Napoli in data ... è rimasta però inevasa e il ricorrente continua a subire la sospensione della corresponsione dell’ I.I.S
Tuttavia tale sospensione deve ritenersi illegittima e tale va dichiarato, ad ogni conseguenziale effetto, per i seguenti
MOTIVI
L’art. 99 del D.P.R. 1092 del 29.12.1973 prevede che " Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta un'indennità integrativa speciale, determinata ogni anno con decreto del Ministro per il tesoro applicando su una base fissa di L. 32.000 la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione si trascurano le frazioni della unità fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori. In ogni caso l'indennità suddetta non potrà ridursi se lo scarto tra la nuova effettiva percentuale di variazione dell'indice e quella arrotondata che ha determinato la misura in atto dell'indennità stessa non raggiunga l'unità. Per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati si intende la media aritmetica dei rispettivi indici mensili accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio.
Al titolare di più pensioni o assegni l'indennità integrativa speciale compete a un solo titolo
Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi, spetta una sola indennità integrativa speciale, da impartirsi proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascuno di essi.
L'indennità integrativa speciale non è cedibile né pignorabile né sequestrabile.
La corresponsione della suddetta indennità è sospesa nei confronti del titolare di pensione o di assegno che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, anche se svolgono attività lucrativa
L'indennità integrativa speciale è dovuta anche alla vedova o al vedovo titolari di assegno alimentare, nella stessa percentuale prevista per detto assegno dal penultimo comma dell'art. 88".
La norma in oggetto prevede un divieto di cumulo tra le indennità integrative speciali percepite da i titolari di più pensioni o per chi, titolare di pensione, percepisce retribuzione per l’attività svolta alle dipendenze di un Amministrazione dello Stato.
Tale norma è stata oggetto di numerose pronunzie della Corte Costituzionale che inizialmente è intervenuta proprio sul caso che qui interessa, ovvero, sul divieto di cumulo per i percettori di pensione e di stipendio da parte della Pubblica Amministrazione.
In particolare con la sentenza n.66 del 13.12.89 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 99 comma 5 del citato decreto: “in quanto non ha stabilito il limite dell’emolumento per le attività alle quali si riferisce , dovendosi ritenere ammissibile, al di sotto di tale limite, cumulo integrale tra trattamento pensionistico e retribuzione, senza che sia sospesa la corresponsione dell’indennità integrativa”.
Successivamente, il divieto di cumulo di indennità integrative speciali per i percettori di più pensioni, con sentenza della Corte Costituzionale n. 172/91 in riferimento all’art. 99 comma 2 DPR 1092/73 è stato dichiarato illegittimo “nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti”.
Con la stessa pronuncia, la Corte Costituzionale ha altresì censurato la norma anche “nella parte in cui, riguardo al pensionato che presta attività retribuita complessiva oltre la quale diventi operane il divieto di cumulo dell’indennità di contingenza relativa al trattamento pensionistico con le indennità dirette all’adeguamento al costo della vita del trattamento di attività ”.
Tale ultimo orientamento è comunque rimasto minoritario in virtù di un evoluzione della giurisprudenza costituzionale intervenuta in subjecta materia, dalla quale, si evince che un divieto generalizzato di cumulo, cioè senza che sia fissato un limite minimo o trattamento complessivo per le attività alle quali si riferisce, al di sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso, sia illegittimo (cfr., da ultimo, Corte cost. 21 novembre 2000 n.516, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della tabella 0, lett. B), terzo comma. L.R.Sicilia 29 ottobre 1985 n.41 ) e che un divieto di cumulo ormai caducato non può rivivere, sotto forma di interpretazione, senza un intervento del legislatore, cui deve restare la discrezionalità della scelta tra le diverse soluzioni (cfr. Corte cost. 21 novembre 2000, n. 517 ).
Pertanto, la mancata corresponsione o la corresponsione in maniera ridotta di detto emolumento risulta illegittima alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale che hanno dichiarato la incostituzionalità delle norme che ne prevedevano il divieto di cumulo.
Tutto ciò premesso il ricorrente come ut supra rapp.to difeso e dom.to così
CONCLUDE
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso:
- Dichiarare la illegittimità e, comunque, la infondatezza del provvedimento di sospensione della corresponsione dell’I.I.S. in misura piena nei confronti del ricorrente, con il rimborso della stessa indennità per il periodo che va dal 1985 a tutt’oggi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con tutti i conseguenziali effetti e per l’effetto.
- Condannare il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, per quanto di competenza al rimborso nei confronti del ricorrente dell’I.I.S. sospesa per il periodo che va dal 1985 a tutt’oggi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con tutti i conseguenziali effetti
- Condannare I.N.P.D.A.P. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via di Santa Croce in Gerusalemme, n. 55, per quanto di competenza al rimborso nei confronti del ricorrente dell’I.I.S. sospesa per il periodo che va dal 1985 a tutt’oggi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con tutti i conseguenziali effetti
- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Si producono i seguenti atti:
1) originale del presente ricorso, con relazione di notifica;
2) copia raccomandata A.R. di richiesta rimborso
3) copia decreto n. 20 Ministero della Difesa di concessione della pensione privilegiata;
4) copia certificato sostitutivo della pensione
5) precedenti della Corte Costituzionale
luogo e data
firma Avv. ...

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