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Crediti a seguito sequestro penale degli assegni - Cass. sent. n. 7157 del 10.05.2012

Svolgimento del processo

M.G. proponeva rituale opposizione al decreto ingiuntivo, emesso in data 10/11/94, per l'importo di L. 130.364.748, a favore della Banca di R. dal Presidente del Tribunale di Frosinone, lamentando tra l'altro che era stata conteggiata nell'importo la somma di lire 57.000.000, relativa ad assegni circolari non riscossi.

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la Banca di R. chiedeva rigettarsi l'opposizione.

Il Tribunale di Frosinone, con sentenza del 12/01/2003, revocava il decreto ingiuntivo opposto, in particolare escludendo dal debito l'importo dei predetti assegni.

Proponeva appello la Banca. Costituitosi il contraddittorio, il M. ne chiedeva il rigetto. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 10/06 - 1/10/2009, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava il M. al pagamento dell'ulteriore somma relativa all'importo dei suindicati assegni.

Ricorre per cassazione il M., sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso, A. F. S.p.A., cessionaria del credito da parte di U. S.p.A., successore di Banca di R..

Il ricorrente ha depositato memoria per l'udienza.

Motivi della  decisione

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c., per assenza di esigibilità del credito azionato, a seguito di sequestro penale degli assegni suindicati.

Il motivo è fondato ed assorbente rispetto agli altri.

Sostiene la sentenza impugnata la sostanziale irrilevanza del sequestro penale dei titoli in questione, pacificamente disposto anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto la banca non sarebbe esonerata dall'obbligo del pagamento dei relativi importi, ove gli assegni fossero presentati all'incasso. (Il ricorrente in successiva memoria afferma che è stata disposta confisca, dopo la sentenza di appello, senza peraltro fornirne prova.

Si tratterebbe comunque di fatto nuovo, che non potrebbe essere preso in considerazione da questa Corte.

Va, al contrario, affermato che il sequestro penale esclude sicuramente la circolazione dei titoli e rende inesigibile il credito. E' vero che esso è temporaneo, potrebbe dar luogo alla definitiva confisca, ma si tratta di mera eventualità (potrebbe ad esempio il sequestro venire revocato perchè l'imputato nel relativo procedimento penale viene assolto, ovvero si esclude che i beni in sequestro costituiscano "prodotto del reato", ai sensi dell'art. 240 c.p.). Ma, come si diceva, finchè vi è sequestro, non sussiste esigibilità del credito. Spetterebbe semmai alla banca, secondo i principi li generali sull'onere della prova, dimostrare che i titoli sono nuovamente in circolazione.

Accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto può decidersi nel merito accogliendosi l'opposizione al decreto ingiuntivo riguardo all'importo degli assegni circolari sequestrati.

Il tenore della decisione, alla cui stregua va considerato il regime delle spese processuali per ogni grado del procedimento, richiede la condanna della banca in ragione di metà e la compensazione per l'altra metà, con rideterminazione come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo, limitatamente all'importo degli assegni circolari, ferma restando ogni altra statuizione; compensa per la metà le spese dell'intero giudizio e condanna in ragione dell'altra metà la resistente, liquidando le spese, per l'intero, per il primo grado in Euro. 1.800,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti, Euro 100,00 per esborsi; per l'appello, in Euro 1.900,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti e Euro 200,00 per esborsi; per il presente giudizio di legittimità, in Euro 1.500,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi; oltre spese generali ed accessori di legge.