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Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 - Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

TITOLO I
DICHIARAZIONE ANNUALE

Articolo 1. - Dichiarazione dei soggetti passivi.

Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi.

La dichiarazione è unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni.

La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli 12, 13 e 14 dello stesso decreto.

Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:

a ) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili;

b ) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e redditi fondiari, a condizione, per questi ultimi, che non siano complessivamente superiori ad annue L. 360.000 e che non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131;

c ) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi di lavoro dipendente per ammontare complessivamente non superiore ad annue L. 840.000, a condizione che non possiedono altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;

d ) i lavoratori dipendenti che, non possedendo altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, presentino o spediscano all'ufficio delle imposte del loro domicilio fiscale, prima della scadenza del termine stabilito per la dichiarazione, il certificato previsto nel primo comma dell'art. 3, redatto in conformità ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'art. 8 e recante l'attestazione dell'inesistenza di altri redditi sottoscritta dal lavoratore. Se a formare il reddito complessivo del lavoratore concorrono redditi di altre persone a lui imputabili a norma dell'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, l'esonero compete a condizione che il reddito complessivo sia inferiore a quattro milioni di lire e sia costituito esclusivamente da redditi di lavoro dipendente soggetti a ritenuta alla fonte.

Ai fini del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative indicati alla lettera a ) dell'articolo 47 del decreto indicato nel precedente comma.

Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la dichiarazione fatta da uno di essi esonera gli altri.

Per le persone fisiche legalmente incapaci l'obbligo della dichiarazione spetta al rappresentante legale.

Articolo 2. - Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche.

La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 1, deve indicare le generalità, il Comune d'iscrizione anagrafica e, se diverso, quello di domicilio fiscale, l'indirizzo e lo stato civile del contribuente nonché la denominazione della ditta se il contribuente è imprenditore e il luogo o i luoghi in cui sono tenute e conservate le scritture contabili prescritte dal presente decreto e da altre disposizioni. Gli stessi elementi devono essere indicati anche per le persone i cui redditi sono imputati al contribuente o per le quali competono deduzioni o detrazioni ai sensi degli articoli 10, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599.

Devono inoltre essere specificati i seguenti dati e notizie, relativi sia al contribuente che alle altre persone di cui al comma precedente:

1) disponibilità di aeromobili da turismo, di navi e imbarcazioni da diporto, di cavalli da equitazione o da corsa e di autoveicoli per il trasporto di persone, sempre che non siano beni relativi ad impresa;

2) residenze secondarie a disposizione permanente o temporanea, in Italia o all'estero;

3) numero dei collaboratori familiari, precettori, governanti ed altri lavoratori addetti alla casa o alla famiglia;

4) disponibilità di riserve di caccia.

Devono inoltre essere indicati i canoni per i fabbricati dati in locazione e ogni altro elemento richiesto nel modello di dichiarazione di cui al successivo art. 8.

Articolo 3. - Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche

1. Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 51 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'ART. 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d'imposta.

I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del Capo VI del Titolo I del citato testo unico, per la determinazione del reddito d'impresa devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria.

3. I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'ART. 43, le certificazioni dei sostituti d'imposta, nonché i documenti probatori dei crediti d'imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'ART. 8.

Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.

Articolo 4. - Contenuto della dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

La dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'Articolo 1, deve indicare la natura giuridica, la denominazione o la ragione sociale, le generalità di almeno un rappresentante, la sede legale o in mancanza la sede amministrativa, il domicilio fiscale, l'indirizzo, l'oggetto dell'attività, il luogo o i luoghi in cui è esercitata e il luogo o i luoghi in cui sono tenute e conservate le scritture contabili prescritte dal presente decreto e da altre disposizioni.

Le società od enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato devono inoltre indicare l'indirizzo della stabile organizzazione nel territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.

Devono inoltre essere indicati i canoni spettanti al soggetto per i fabbricati dati in locazione e ogni altro elemento richiesto nel modello di dichiarazione di cui al successivo art. 8.

Articolo 5. - Allegati alla dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione:

1) l'elenco nominativo degli amministratori o, in mancanza, l'elenco di coloro che rispondono personalmente delle obbligazioni del soggetto, con l'indicazione del Comune di residenza anagrafica e dell'indirizzo di ciascuno;

2) la copia, sottoscritta a norma del successivo Articolo 8, del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite o del rendiconto corredata con le copie delle relazioni degli amministratori e dei sindaci o revisori e della delibera di approvazione;

3) le distinte delle azioni acquistate e vendute e di quelle date e prese a riporto nel corso del periodo d'imposta. Nelle distinte presentate dalle aziende e dagli istituti di credito non devono essere incluse le azioni acquistate e vendute nelle funzioni di intermediazione nei trasferimenti nè quelle date e prese a riporto nell'esercizio del credito;

4) le attestazioni comprovanti i versamenti d'imposta eseguiti entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione;

5) i certificati e le attestazioni di cui al primo comma dell'art. 3 se ne ricorrono i presupposti. Il certificato non deve essere allegato per gli interessi, premi e altri frutti di cui al primo, secondo e terzo comma dell'art. 26.

Il bilancio o rendiconto deve essere redatto e presentato anche dai soggetti che non vi sono tenuti per legge o per statuto. Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione dell'imponibile secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, gli elementi stessi devono essere indicati in apposito prospetto.

Gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali devono presentare, in allegato al bilancio o rendiconto, un prospetto relativo ai risultati della gestione dei cespiti e delle attività produttive dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo imponibile.

Le società e gli enti che non hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale devono presentare, in allegato al bilancio o rendiconto, un prospetto relativo ai risultati conseguiti dalla stabile organizzazione nel territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso il prospetto indicato nel comma precedente.

Articolo 6. - Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo ed equiparate.

Le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e le società ed associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare la dichiarazione agli effetti dell'imposta locale sui redditi da esse dovuta e agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o associati.

La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel secondo comma dell'art. 1 e nel primo e terzo comma dell'art. 4.

Alla dichiarazione devono essere uniti gli allegati di cui al primo e al secondo comma dell'art. 5 e l'elenco nominativo dei soci o associati con l'indicazione, per ciascuno di essi, del Comune di residenza anagrafica, dell'indirizzo e della quota di partecipazione agli utili. Le società semplici e le società o associazioni equiparate non sono tenute alla presentazione del bilancio o rendiconto.

Articolo 7. - Dichiarazione dei sostituti d'imposta.

I soggetti indicati nel Titolo III del presente decreto, che corrispondono somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte secondo le disposizioni dello stesso Titolo, devono presentare annualmente apposita dichiarazione, unica per tutti i percipienti.

Per i pagamenti fatti ai prestatori di lavoro dipendente, di cui all'art. 23 e al terzo comma dell'art. 24, deve essere indicato l'ammontare complessivo dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro pagati nell'anno e gli estremi dei relativi versamenti e devono essere specificati per ciascun percipiente:

1) le generalità, il Comune d'iscrizione anagrafica e l'indirizzo;

2) l'ammontare, al lordo e al netto dei contributi a carico del percipiente, delle somme assoggettate a ritenuta d'acconto;

3) gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti e le indennità corrisposte in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro e relative anticipazioni;

4) l'ammontare delle ritenute eseguite con l'indicazione delle detrazioni per quote esenti e per carichi di famiglia;

5) l'ammontare di tutte le altre somme pagate sulle quali non è stata eseguita la ritenuta.

Alla dichiarazione di cui al precedente comma, qualora esistano più sedi o stabilimenti situati in circoscrizioni di diversi uffici delle imposte, devono essere allegati separati elenchi nominativi per singole sedi e singoli stabilimenti.

Per i pagamenti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 24 e agli articoli 25 e 28 nonché per quelli soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 26 devono essere indicati le generalità, il Comune d'iscrizione anagrafica e l'indirizzo dei percipienti, l'ammontare delle somme corrisposte a ciascuno di essi, al lordo e al netto della ritenuta, l'importo di questa e la causale del pagamento. Devono essere indicate distintamente le somme corrisposte a un medesimo soggetto per causali diverse e le relative ritenute nonché le somme non assoggettate a ritenuta.

Per gli interessi e gli altri frutti di cui al primi tre commi dell'art. 26 e per quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, nonché per i premi e le vincite di cui all'art. 30 devono essere dichiarati, senza indicazioni nominative, l'ammontare complessivo del redditi maturati e quello delle relative ritenute, distinti a seconda della causale e dell'aliquota applicata.

Per gli utili di cui all'art. 27 le società devono dichiarare, senza indicazioni nominative, l'ammontare degli utili di cui e stata deliberata la distribuzione anche a titolo di acconto e l'ammontare degli utili pagati ancorché non assoggettati alla ritenuta. Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso articolo devono essere specificati gli elementi in base ai quali è stato determinato l'utile soggetto a ritenuta e la quota imputabile a ciascuna azione o quota.

Alla dichiarazione di cui al precedente comma devono essere allegate le copie dei modelli di trasmissione delle comunicazioni prescritte dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, con l'indicazione dell'ammontare degli utili per i quali è stata fatta la comunicazione. Le società a responsabilità limitata, comprese le società cooperative e di mutua assicurazione, le cui quote non siano rappresentate da azioni, devono allegare l'elenco nominativo dei soci per l'indicazione, per ciascuno di essi, del Comune di residenza anagrafica, dell'indirizzo e dell'ammontare degli utili spettanti.

Alle dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere allegate, in ogni caso, le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute.

La dichiarazione non deve essere presentata per i compensi e le altre somme soggetti a ritenuta diretta ai sensi dell'art. 29.
Articolo 7 bis - Certificazioni dei sostituti di imposta

1. I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo devono rilasciare una apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8, comma 1, secondo periodo. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali; con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le relative modalità di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi.

2. I certificati, sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnati agli interessati entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 il certificato può essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. (Comma così modificato dall'art. 18, d.p.r. 7 dicembre 2001, n. 435)
(Articolo aggiunto dall'art. 1, d.l. 31 maggio 1994, n. 330, convertito in legge 27 luglio 1994, n. 473 e così sostituito dall'art. 7, DLgs. 2 settembre 1997, n. 314).

Articolo 8. - Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni.-
Abrogato (Articolo abrogato dall'Articolo 9, d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322.)

Articolo 9. - Termini per la presentazione delle dichiarazioni.

Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'art. 6 devono presentare la dichiarazione entro il 31 marzo di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenuti alla approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo devono presentare la dichiarazione entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso.

Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione entro quattro mesi dalla fine del periodo di imposta.

I sostituti d'imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'art. 7 entro il 31 marzo di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente ovvero, nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui è stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente. Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 7 la dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.

Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del termine sono valide salvo il disposto del sesto comma dell'articolo 46. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.

Articolo 10. - Dichiarazione nei casi di liquidazione.

In caso di liquidazione di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e di società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il liquidatore, o in mancanza il rappresentante legale, deve presentare entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa.

La dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione deve essere presentata entro quattro mesi dalla chiusura della liquidazione stessa o dal deposito del bilancio finale, se prescritto.

Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel primo comma devono essere presentate, nei termini stabiliti dall'art. 9, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d'imposta.

Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa le dichiarazioni di cui al primo e secondo comma devono essere presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, rispettivamente entro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro mesi dalla chiusura del fallimento e della liquidazione, e le dichiarazioni di cui al terzo comma devono essere presentate soltanto se vi è stato esercizio provvisorio.

Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di presentare le dichiarazioni prescritte dal quarto comma dell'art. 9 nei termini ivi indicati.

Articolo 11. - Dichiarazione nei casi di trasformazione e di fusione.

In caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve essere presentata, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la trasformazione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa.

In caso di fusione di più società deve essere presentata dalla società risultante dalla fusione o incorporante, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la fusione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa.

Alla dichiarazione prescritta nei precedenti commi dev'essere allegato il conto dei profitti e delle perdite della frazione di esercizio cui si riferisce, redatto dagli amministratori e sottoscritto a norma dell'art. 8.

Le disposizioni dei commi precedenti, in quanto applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle società.

Articolo 12. - Presentazione delle dichiarazioni.

La dichiarazione con i relativi allegati deve essere presentata all'ufficio delle imposte o all'ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente.

L'ufficio, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta. Il Comune che ha ricevuto la dichiarazione deve trasmetterla all'ufficio delle imposte non oltre dieci giorni dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle dichiarazioni.

La dichiarazione con i relativi allegati può anche essere spedita al competente ufficio delle imposte per raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale, che deve apporre su di essa il timbro a calendario.

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta dell'ufficio delle imposte o dell'ufficio comunale, dalla ricevuta della raccomandata o da altro documento dell'amministrazione postale comprovante la data della consegna all'ufficio postale. Nessuna altra prova può essere addotta in contrasto con le risultanze dei protocolli, registri e atti dell'ufficio delle imposte.

La presentazione della dichiarazione ad ufficio diverso da quelli sopra indicati si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione sia pervenuta all'ufficio delle imposte competente.

Le persone fisiche devono presentare, congiuntamente alla dichiarazione e ai relativi allegati, copia della dichiarazione medesima destinata al Comune del loro domicilio fiscale.

In caso di omessa presentazione della copia della dichiarazione questa viene fatta a cura dell'ufficio delle imposte salva applicazione della sanzione prevista nell'ultimo comma dell'art. 48.

TITOLO II
SCRITTURE CONTABILI

Articolo 13. - Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni di questo titolo:

a) le società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; (Lettera così modificata dall’art. 1, comma 76 della legge 296 del 2006)

c) le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell'Articolo 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;

d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'Articolo 51 del decreto indicato alla lettera precedente.

Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma degli articoli 19 e 20:

e) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'Articolo 9, commi primo e secondo del decreto indicato al primo comma, lettera c);

f) le società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all'Articolo 5, lettera c) , del decreto indicato alla precedente lettera;

g) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. (Lettera così modificata dall’art. 1, comma 76 della legge 296 del 2006)

I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a titolo di acconto sui compensi corrisposti, di cui al successivo art. 21, devono tenere le scritture ivi indicate ai fini dell'accertamento del reddito dei percipienti.

I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 28, lettera b) , del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, svolgono attività di allevamento di animali, devono tenere le scritture contabili indicate nell'articolo 18- bis (Comma aggiunto dall'Articolo 2, d.p.r. 5 aprile 1978, n. 132).

Articolo 14. - Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati.

Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso tenere:

a) il libro giornale e il libro degli inventari;

b) i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito;

d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. Nelle scritture devono essere registrate le quantità entrate ed uscite delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti nonché delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonché delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicità non superiore al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico. Per le attività elencate ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono due o più negozi o altri punti di vendita, con esclusione di quelli indicati al punto 4 dell'articolo 4, del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627. Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi la cui valutazione è effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni. Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il venti per cento di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale (Lettera così sostituita dall'Articolo 2, d.p.r. 4 novembre 1981, n. 664).

I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti, il registro dei beni ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino di cui ai successivi articoli 16 e 17 e i libri sociali obbligatori di cui ai numeri 1 e seguenti dell'articolo 2421 del codice civile.

(Comma abrogato dall'Articolo 6, d.l. 10 giugno 1994, n. 357, convertito in legge 8 agosto 1994, n. 489).

Le società e gli enti il cui bilancio o rendiconto è soggetto per legge o per statuto alla approvazione dell'assemblea o di altri organi possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti conseguenziali all'approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Le società, gli enti e gli imprenditori di cui al primo comma che esercitano attività commerciali all'estero mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti che esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni, devono rilevare nella contabilità distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse.

(Comma abrogato dall'Articolo 1, d.p.r. 9 dicembre 1996, n. 695)

Articolo 15. - Inventario e bilancio.

Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'articolo 2217 del codice civile, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette (Comma così modificato dall'Articolo 8, legge 30 dicembre 1991, n. 413).

L'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario.

Nell'inventario degli imprenditori individuali devono essere distintamente indicate e valutate le attività e le passività relative all'impresa (Comma così modificato dall'Articolo 3, d.p.r. 28 marzo 1975, n. 60).

Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, salve le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, possono essere redatti con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai princìpi della tecnica contabile, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 3.

Articolo 16.- Registro dei beni ammortizzabili.

Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell'art. 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.

Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni di cui all'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.

Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla metà di quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'articolo 68 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili.

I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all'ultimo comma del detto articolo 68, che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione.

Articolo 17. Registro riepilogativo di magazzino.

(Articolo abrogato dall'articolo 6-bis, d.l. 23 dicembre 1977, n. 936, conv. in l. 23 febbraio 1978, n. 38).

Articolo 18. - Contabilità semplificata per le imprese minori.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che a norma del codice civile non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) dell'art. 13, qualora i ricavi di cui all'Articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, conseguiti in un anno non abbiano superato l'ammontare di centoventi milioni di lire, sono esonerati per il successivo triennio dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto.

I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, devono indicare nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze.

Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono essere separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalità e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. Coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione devono annotare in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al precedente comma.

I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei due commi precedenti.

Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di triennio in triennio qualora l'ammontare indicato nel primo comma non venga superato nell'ultimo anno di ciascun triennio.

Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario, con effetto per l'intero triennio, nella dichiarazione relativa al primo anno di ciascun triennio.

I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore a centoventi milioni di lire, possono per il primo anno tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo.

Articolo 18-bis. - Scritture contabili delle imprese di allevamento.

I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 28, lettera b) , del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, svolgono attività di allevamento di animali devono tenere un registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l'indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d'imposta (Articolo aggiunto dall'Articolo 2, d.p.r. 5 aprile 1978, n. 132).

Articolo 19. - Scritture contabili degli esercenti arti e professioni.

Le persone fisiche che esercitano arti o professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 13, devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione:

a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;

b) le generalità, il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;

c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso.

Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lettere b) e c), le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dell'Articolo 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Deve essersi, inoltre annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione.

I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o piu' conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attivita' e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. (Comma aggiunto dall’art. 35 del D-L 223 del 2006, conv. con modificazioni, in Legge 248 del 4-8-2006 e poi abrogato dall’art. 32 del DL 112 del 2008, conv. con modif. dalla legge 133 del 6-8-2008)

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalita' di pagamento bancario o postale nonche' mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro. (Comma aggiunto dall’art. 35 del D-L 223 del 2006, conv. con modificazioni, in Legge 248 del 4-8-2006 e poi abrogato dall’art. 32 del DL 112 del 2008, conv. con modif. dalla legge 133 del 6-8-2008)

(Comma abrogato dall'Articolo 3, d.p.r. 9 dicembre 1996, n. 695).

(Comma abrogato dall'Articolo 3, d.p.r. 9 dicembre 1996, n. 695).

Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale , possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma precedente con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte particolari modalità per la tenuta meccanografica del registro (Comma aggiunto dall'Articolo 8, d.l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165).

Articolo 20. - Scritture contabili degli enti non commerciali.

Le disposizioni degli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 2- bis , lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Comma aggiunto dall'Articolo 8, d.lg. 4 dicembre 1997, n. 460).

Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell'articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Comma aggiunto dall'articolo 8, d.lg. 4 dicembre 1997, n. 460)
(Articolo così sostituito dall'articolo 3, d.p.r. 28 marzo 1975, n. 60)

Articolo 21. - Scritture contabili dei sostituti d'imposta.

1. I soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo 13 devono indicare, per ciascun dipendente, nel libro matricola o in altri libri obbligatori tenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavoro, le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, attribuite in base alla richiesta del dipendente effettuata a norma dell'articolo 23. Le somme e i valori corrisposti a ciascun dipendente devono risultare dal libro paga o da documenti equipollenti tenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavoro (Articolo così sostituito dall'Articolo 7, d.lg. 2 settembre 1997).

Articolo 22.- Tenuta e conservazione delle scritture contabili.

Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell'articolo 14, devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni (Comma così sostituito, da ultimo, dall'Articolo 8, comma 3, legge 18 ottobre 2001, n. 383).

Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'articolo 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'articolo 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso (Comma così sostituito dall'Articolo 10-quinquies, d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154).

Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.

Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalità semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attività.

TITOLO III
RITENUTE ALLA FONTE

Articolo 23. - Ritenute sui redditi di lavoro dipendente.

1. Gli enti e le società indicati nell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51 del citato testo unico, o imprese agricole le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonché il condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta (Comma così modificato dall’art. 37 del D-L 223 del 2006, conv. con modificazioni in Legge 248 del 4-8-2006)

1- bis . I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 48, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8- bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute (Comma aggiunto dall'Articolo 36, legge 21 novembre 2000, n. 342).

2. La ritenuta da operare è determinata:

a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alla successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara annualmente di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. (Lettera così modificata dall’art. 1, comma 221 della legge 244-2007);

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) , del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13, del medesimo testo unico; (Lettera così modificata dall'articolo 1, co. 7 della legge 296 del 2006)

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) , del citato testo unico con i criteri di cui all'articolo 17, comma 1, secondo periodo, e comma 2- bis , terzo periodo, dello stesso testo unico (Lettera così modificata dall'Articolo 11, d.lg. 18 febbraio 2000, n. 47.);

[d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui all'articolo 16, lettera a-bis) , del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 17- bis, dello stesso testo unico] (Lettera abrogata dall’art. 21 del DLgs 252 del 2005)

e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 48, del citato testo unico, non compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.

3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l’imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell’articolo 15 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce. L'importo che al termine del periodo d'imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato (Comma così modificato dall'articolo 1, co. 7 della legge 296 del 2006).

4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici. (Comma così modificato dall'articolo 1, co. 353 della legge 311 del 30-12-2004)

5. Abrogato (Comma abrogato dall'articolo 21, comma 11, legge 27 dicembre 1997, n. 449)
(Articolo così sostituito dall'articolo 7, d.lg. 2 settembre 1997, n. 314)

Articolo 24. - Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

1. I soggetti indicati nel comma 1, dell'art. 23, che corrispondono redditi di cui all'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'articolo 48-bis del predetto testo unico nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'art. 23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'16, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento (Comma così modificato dall'art. 34, legge 21 dicembre 2000, n. 342).

1-bis . Sulla parte imponibile dei compensi di cui all'articolo 48-bis , comma 1, lettera d-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è operata la ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti (Comma aggiunto dall'art. 14 del DLgs 23 dicembre 1999, n. 505).

1-ter . Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento (Comma aggiunto dall'art. 34 della legge 21 dicembre 2000, n. 342).

1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR è operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Comma aggiunto dall'articolo 21 del DLgs del 5 dicembre 2005, n. 252, che ne indica la decorrenza).

2. Comma abrogato

Articolo 25. Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi

I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La ritenuta è elevata al 20 per cento per le indennità di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 16 dello stesso testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese (Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 36 del D-L 223 del 2006, conv. con modificazioni in Legge 248 del 4-8-2006).

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. (Comma così modificato dall'art. 21, comma 11, l. 27 dicembre 1997, n. 449)

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi di importo inferiore a lire 50.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c) dell'art. 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreché non costituiscano acconto di maggiori compensi.

I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. E' operata, altresi', una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

(Comma così modificato da ultimo dall’art. 1 DLgs 143, del 30 maggio 2005)
(Articolo così sostituito dall'art. 43, d.p.r. 30 dicembre 1980, n. 897).

Articolo 25-bis. - Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito (Comma così modificato dall'articolo 21, comma 11, l. 27 dicembre 1997, n. 449).

La ritenuta è commisurata al cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al venti per cento dell'ammontare delle stesse provvigioni.

La ritenuta di cui ai commi precedenti è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta in cui è stata effettuata.

Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell'importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche, dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva; dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonché dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.

Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 36, legge 11 giugno 1971, n. 426, la ritenuta è applicata a titolo di imposta ed è commisurata all'intero ammontare delle provvigioni percepite. Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono (Comma così modificato dall'articolo 14, legge 24 dicembre 1993, n. 537).

Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. In caso di dichiarazione non veritiera si applica la pena pecuniaria da due a tre volte la maggiore ritenuta che avrebbe dovuto essere effettuata.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti

(Articolo aggiunto dall'Articolo 2, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53).

Articolo 25-ter. - Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore

1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 43 della legge 296 del 2006)

Articolo 26. - Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale.

1. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori. (Comma così sostituito dall’art. 2, co. 13 del DL 138 del 13 ago 2011, conv. con mod. L. 148 del 14-9-2011)

2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta (Alinea così modificato dall'articolo 7, d.lgs. 16 giugno 1998, n. 201):

a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane;

b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;

c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché gli interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato" di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 43, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.

3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. (Comma così modificato dall’art. 2, co. 13 del DL 138 del 13 ago 2011, conv. con mod. L. 148 del 14-9-2011)

3- bis . I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti. (Comma così sostituito dall’art. 2, co. 13 del DL 138 del 13 ago 2011, conv. con mod. L. 148 del 14-9-2011)

4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3- bis sono applicate a titolo di acconto nei confronti di:

a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonché i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi;

c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo.

La ritenuta di cui al comma 3- bis è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso. Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 3- bis corrisposti a società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico, alle società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle stabili organizzazioni delle società ed enti di cui alla lettera d) dello stesso articolo 87 (Comma così modificato dall'articolo 7, d.lg. 16 giugno 1998, n. 201)

5. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabilì organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso. (Comma così modificato dall’art. 2, co. 13 del DL 138 del 13 ago 2011, conv. con mod. L. 148 del 14-9-2011)

(Articolo così sostituito dall'Articolo 12, DLgs. 21 novembre 1997, n. 461).

Articolo 26-ter.

1. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato e, dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Comma così sostituito dall'art. 41 bis del DL 269-2003)

(Articolo aggiunto dall'Articolo 14, d.lg. 18 febbraio 2000, n. 47)

Art. 26-quater - Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea.

1. Gli interessi e i canoni pagati a societa' non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), o a una stabile organizzazione, situata in un altro Stato membro, di societa' che hanno i suddetti requisiti sono esentati da ogni imposta quando tali pagamenti sono effettuati:

a) da societa' ed enti che rivestono una delle forme previste dall'allegato A, che risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle societa';

b) da una stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato e assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle societa', di societa' non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), qualora gli interessi o i canoni siano inerenti all'attivita' della stabile organizzazione stessa.

2. I soggetti beneficiari degli interessi e dei canoni hanno diritto all'esenzione se:

a) la societa' che effettua il pagamento o la societa' la cui stabile organizzazione effettua il pagamento, detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella societa' che riceve il pagamento o nella societa' la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;

b) la societa' che riceve il pagamento o la societa' la cui stabile organizzazione riceve il pagamento detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella societa' che effettua il pagamento o nella societa' la cui stabile organizzazione effettua il medesimo pagamento;

c) una terza societa' avente i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto sia nella societa' che effettua il pagamento o nella societa' la cui stabile organizzazione effettua il pagamento sia nella societa' che riceve il pagamento o nella societa' la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;

d) i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c), detenuti nelle societa' ed enti residenti nel territorio dello Stato, sono quelli esercitabili nell'assemblea ordinaria prevista dagli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis del codice civile;

e) le partecipazioni che attribuiscono i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c) sono detenute ininterrottamente per almeno un anno.

3. Ai fini del presente articolo:

a) si considerano canoni, i compensi di qualsiasi natura percepiti per l'uso o la concessione in uso:

1) del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il software;

2) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico;

3) di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;

b) si considerano interessi, i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e, in particolare, i redditi derivanti da titoli, da obbligazioni e da prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli e prestiti;

c) non si considerano interessi:

1) le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;

2) gli utili di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f), del predetto testo unico;

3) le remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui agli articoli 44, comma 2, lettera a), e 109, comma 9, lettera a), del medesimo testo unico, anche per la quota che non comporta la partecipazione ai risultati economici della societa' emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;

4) i pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore a rinunciare al suo diritto agli interessi in cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore;

5) i pagamenti relativi a crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato trascorsi piu' di cinquanta anni dalla data di emissione.

4. La disposizione di cui al comma 1 si applica se:

a) le societa' beneficiarie dei redditi di cui al comma 3 e le societa' le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie dei medesimi redditi, rivestono una delle forme previste dall'allegato A, risiedono ai fini fiscali in uno Stato membro, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, ad una delle imposte indicate nell'allegato B ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte;

b) gli interessi e i canoni pagati alle societa' non residenti di cui alla lettera a) sono assoggettati ad una delle imposte elencate nell'allegato B;

c) le societa' non residenti di cui alla lettera a) e le stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di societa' aventi i requisiti di cui alla lettera a) sono beneficiarie effettive dei redditi indicati nel comma 3; a tal fine, sono considerate beneficiarie effettive di interessi o di canoni:

1) le predette societa', se ricevono i pagamenti in qualita' di beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona;

2) le predette stabili organizzazioni, se il credito, il diritto, l'utilizzo o l'informazione che generano i pagamenti degli interessi o dei canoni si ricollegano effettivamente a tali stabili organizzazioni e i suddetti interessi o canoni rappresentano redditi per i quali esse sono assoggettate nello Stato membro in cui sono situate ad una delle imposte elencate nell'allegato B o, in Belgio, all'«impôt des non-residents/belasting der niet-verblijfhouders», in Spagna all'«impuesto sobre la Renta de no Residentes» ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte.

5. Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni e degli interessi di cui al comma 3 controlla o e' controllato, direttamente o indirettamente, dal soggetto che e' considerato beneficiario effettivo, ovvero entrambi i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, da un terzo, e l'importo degli interessi o dei canoni e' superiore al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'esenzione di cui al comma 1 si applica limitatamente al medesimo valore normale.

6. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, deve essere prodotta un'attestazione dalla quale risulti la residenza del beneficiario effettivo e, nel caso di stabile organizzazione, l'esistenza della stabile organizzazione stessa, rilasciata dalle competenti autorita' fiscali dello Stato in cui la societa' beneficiaria e' residente ai fini fiscali o dello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, nonche' una dichiarazione dello stesso beneficiario effettivo che attesti la sussistenza dei requisiti indicati nei commi 2 e 4. La suddetta documentazione va presentata ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), entro la data del pagamento degli interessi o dei canoni e produce effetti per un anno a decorrere dalla data di rilascio della documentazione medesima.

7. La documentazione di cui al comma 6 deve essere conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento degli interessi o dei canoni, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite specifiche modalita' di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate modifiche agli allegati A e B conformemente a quanto stabilito in sede comunitaria. (Articolo aggiunto dall’art. 1 del DLgs 143 del 30 maggio 2005)

Art. 26-quinquies. - Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici

1. Sui proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e a quelli con sede in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le societa' di gestione del risparmio, le SICAV, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui al citato articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e quelli di cui all'articolo 23 del presente decreto incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 12,50 per cento. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una societa' autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del presente decreto presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonche' dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, ultimo periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilita' previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a:

a) versare la ritenuta di cui al comma 1;

b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.

3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni e' rilevato dai prospetti periodici al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente. (Comma così modificato dall’art. 2, co. 13 del DL 138 del 13 ago 2011, conv. con mod. L. 148 del 14-9-2011)

4. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73, comma 1, del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta.

5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista. (Articolo aggiunto dall’art. 2, comma 63 del DL 225 del 2010)

Articolo 27. - Ritenuta sui dividendi.

1. Le societa' e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'art. 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 67 del citato testo unico n. 917 del 1986, non relative all'impresa ai sensi dell'art. 65 del medesimo testo unico. La ritenuta di cui al periodo precedente si applica alle condizioni ivi previste agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a) e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico qualora il valore dell'apporto non sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui si tratti rispettivamente di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. La ritenuta e' applicata altresi' dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle imposte sui redditi e dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel precedente periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 66 del predetto testo unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nel comma 2 dell'art. 47 del medesimo testo unico.

1-bis. Nei casi di cui all'art. 47, commi 5 e 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto alla partecipazione.

2. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle societa' ed altri enti di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell'art. 73 del predetto testo unico, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla societa' emittente alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 109 del citato testo unico.

3. La ritenuta e` operata a titolo d’imposta e con l’aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle societa` ed enti indicati nel comma 3-ter, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L’aliquota della ritenuta e` ridotta all’11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione di cui al periodo precedente e dalle societa` ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza di un quarto della ritenuta, dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. (Comma così modificato dall’art. 2, co. 13 del DL 138 del 13 ago 2011, conv. con mod. L. 148 del 14-9-2011)

3-bis. I soggetti cui si applica l'art. 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di cui al comma 3 e 3-ter sulla remunerazione di finanziamenti eccedenti prevista dal citato art. 98 direttamente erogati dal socio o da una sua parte correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini della determinazione della ritenuta di cui sopra, si computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai sensi dell'art. 26 riferibile alla medesima remunerazione. La presente disposizione non si applica alla remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. (Comma così modificato dall’art. 1, comma 67 della legge 244-2007)

3-ter. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,375 per cento sugli utili corrisposti alle societa' e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle societa' negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. (Comma aggiunto dall’art. 1, comma 67 della legge 244-2007)

4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi e a contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera &di;b), del medesimo testo unico, in cui l'associante e' soggetto non residente, non qualificati ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 67 del testo unico e non relativi all'impresa ai sensi dell'art. 65 dello stesso testo unico, e' operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma dell'art. 23 che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta e' operata a titolo d'acconto:

a) sulla quota imponibile delle remunerazioni corrisposte da soggetti non residenti in relazione a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 67 del citato testo unico, non relativi all'impresa ai sensi dell'art. 65;

b) sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da societa' ed enti residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico salvo che la persona fisica dimostri al soggetto che interviene nella riscossione che, a seguito dell'esercizio di interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dello stesso art. 167, sono rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del citato testo unico. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, emessi da societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta e', altresi', operata sull'intero importo delle remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo. (Lettera così modificata dall’art. 1, comma 84 della Legge 244-2007)

4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione dichiarino all'atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all'attivita' di impresa o ad una partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 67 del citato testo unico. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle societa'.

6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
(Articolo così modificato dall'articolo 14, DLgs 18 novembre 2005, n. 247, che indica anche le decorrenze applicative.)

Art. 27-ter - Azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.A.

1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289, è applicata, in luogo della ritenuta di cui ai commi 1, 3 e 3-ter dell'articolo 27, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote ed alle medesime condizioni previste dal predetto articolo. (Comma così modificato dall’art. 1, comma 67 della legge 244-2007)

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dai soggetti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all'articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.

3. I soggetti di cui al comma 2 accreditano, con separata evidenza, l'ammontare dell'imposta sostitutiva applicata sugli utili di cui al comma 1 al conto unico istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, con valuta pari alla data dell'effettivo pagamento degli utili. I medesimi soggetti addebitano l'imposta sostitutiva ai percipienti, all'atto del pagamento, con valuta pari a quella con la quale sono riconosciuti gli utili stessi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

4. Per gli utili di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura prevista dalla convenzione i soggetti di cui al comma 2 acquisiscono:

a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiano degli utili, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;

b) un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiano degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.

5. Nell'ipotesi di applicazione del comma 4 non spetta il rimborso di cui al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 27. Sugli utili di pertinenza di enti od organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto dileggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia, i soggetti di cui al comma 2, non applicano l'imposta sostitutiva.

6. Ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1, dell'articolo 27- bis , l'imposta sostitutiva di cui al comma 1, del presente articolo non è applicata, a condizione che i soggetti di cui al comma 2 acquisiscano:

a) la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27- bis ;

b) una certificazione delle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 96- bis del testo unico delle imposte sui redditi.

7. I soggetti di cui al comma 2 conservano la documentazione di cui ai precedenti commi 4 e 6 fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo d'imposta in corso alla data di pagamento degli utili, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.

8. Gli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli e gli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia "una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2, residenti in Italia e provvede a:

a) versare l'imposta sostitutiva di cui al presente articolo;

b) effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745;

c) conservare la documentazione prevista nei commi 4 e 6;

d) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 (Comma così modificato dall'articolo 38 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269) .

9. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale , possono essere previste modalità semplificate per l'attribuzione ai soggetti non residenti del credito d'imposta sui dividendi, nei casi in cui detta attribuzione sia prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra l'Italia e il Paese di residenza del beneficiario e per l'acquisizione della documentazione di cui ai commi 4 e 6 nei casi in cui le azioni siano depositate presso organismi esteri di investimento collettivo aderenti al sistema Monte Titoli. Con gli stessi decreti possono essere approvati modelli uniformi per l'acquisizione dell'attestazione di cui al comma 4, lettera b) , e può essere previsto che la medesima attestazione produca effetti anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, purché da essa risulti la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 6 dello stesso decreto (Comma così modificato dall'art. 8, d.lg. 16 giugno 1998, n. 201)

(Articolo aggiunto dall'art. 12, d.lg. 21 novembre 1997, n. 461).

Articolo 28. Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici.

I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, quando corrispondono compensi per la perdita di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del quindici per cento, con obbligo di rivalsa, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente.

Le Regioni, le Provincie, i Comuni e gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali. (Comma così modificato dall'art. 21, comma 11, l. 27 dicembre 1997, n. 449)

Articolo 29. - Ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.

1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all'articolo 23, devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata con le seguenti modalità:

a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 48, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 23;

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle indennità di cui all'articolo 48, commi 5, 6, 7 e 8, del citato testo unico, con la aliquota applicabile allo scaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) , del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico; (Lettera così modificata dall’art. 1, co. 353 della Legge 311 del 30-12-2004)

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) , del citato testo unico con i criteri di cui all'articolo 17, dello stesso testo unico;

e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'articolo 48, del citato testo unico, non compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a) , dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.

2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa è anteriore all'anno, il conguaglio di cui al comma 3 dell'articolo 23, con le modalità in esso stabilite. A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste al comma 3 dell'articolo 23 intende adottare. Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi previdenziale e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i valori a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata su supporto magnetico secondo specifiche tecniche approvate con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze. Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza è recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano anche le disposizioni dell'articolo 23, comma 4. (Comma così modificato dall’art. 1, co. 353 della Legge 311 del 30-12-2004)

3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennità e degli assegni vitalizi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera g) , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennità e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, 25, 25- bis , 26 e 28 effettuano all'atto di pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse (Comma così modificato dall'articolo 3, d.lg. 28 dicembre 1998, n. 490)
(Articolo così sostituito dall'Articolo 7, d.lg. 2 settembre 1997, n. 314)

Articolo 30. - Ritenuta sui premi e sulle vincite.

I premi diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, con facoltà di rivalsa.

L'aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi o manifestazioni di qualsiasi genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso.

Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore già prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all'imposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro.

La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, è compresa nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di giuoco.

La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dalla Unione nazionale incremento razze equine è compresa nell'imposta unica prevista dalle leggi vigenti.

L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro è compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge.

TITOLO IV
ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Art. 33 - Accessi, ispezioni e verifiche.

Per la esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo e allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale (Comma così modificato dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria (Comma così modificato dall'art. 23, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e comandi territoriali.

Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo la ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti.

Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, dal comandante di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali.

Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:
"In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire un'attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma".

Articolo 36-bis. - Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni.

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.

2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;

b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;

e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;

f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.

2 bis. Se vi è pericolo per la riscossione, l’ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale,a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta. (Comma aggiunto dall’art. 2 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203)

3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, ai sensi del comma 2 bis, emerge un’imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione (Comma così modificato dall'articolo 1, d.lg. 26 gennaio 2001, n. 32 e poi dall’art. 2 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203).

4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta.

(Articolo aggiunto dall'Articolo 2, d.p.r. 24 dicembre 1976, n. 920, e poi così sostituito dall'Articolo 13, DLgs. 9 luglio 1997, n. 241).

Articolo 36 Ter - Controllo formale delle dichiarazioni.

1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacità operative dei medesimi uffici.

2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:

a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;

b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b) ;

d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;

e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d) , presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente;

f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d'imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.

4. L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione (Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 26 gennaio 2001, n. 32).
(Articolo aggiunto dall'art. 1, d.p.r. 14 aprile 1982, n. 309 e poi così sostituito dall'art. 13, d.lg. 9 luglio 1997, n. 241)

Articolo 39 - Redditi determinati in base alle scritture contabili.

Per i redditi d’impresa delle persone fisiche l’ufficio procede alla rettifica:

a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell’eventuale prospetto di cui al comma 1 dell’articolo 3;

b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

c) se l’incompletezza, la falsita` o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell’articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero

3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell’ufficio;

d) se l’incompletezza, la falsita` o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicita` delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonche´ dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’articolo 32. L’esistenza di attivita` non dichiarate o la inesistenza di passivita` dichiarate e` desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purche´ queste siano gravi, precise e concordanti (Comma così sostituito dall’art. 24 della legge 88 del 7 luglio 2009)

In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma:

a) quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione;

b) Abrogato (Lettera abrogata dall'art. 8, d.lg. 9 luglio 1997, n. 241);

c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più scritture contabili prescritte dall'art. 14, ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;

d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto.

d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4) , del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4) , del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (Lettera aggiunta dall'art. 25, legge 18 febbraio 1999, n. 28)
(Comma così modificato dall'art. 4, d.p.r. 4 novembre 1981, n. 664).

Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli artt. 18 e 19. Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, è determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Articolo 43. - Termine per l'accertamento.

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (Comma così modificato dall'articolo 15, d.lg. 9 luglio 1997, n. 241).

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (Comma così modificato dall'articolo 15, d.lg. 9 luglio 1997, n. 241).

In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e' stata commessa la violazione. (Comma aggiunto dall’art. 37 del D-L 223 del 2006, conv. con modificazioni in Legge 248 del 4-8-2006)

Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.

TITOLO V
SANZIONI

Articolo 46.- Omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui agli articoli da 1 a 6, 10 e 11 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte dovute e comunque non inferiore a lire cinquantamila. Se non sono dovute imposte, la pena pecuniaria si applica nella misura di lire cinquantamila, elevabile fino a lire cinquecentomila nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili; la pena pecuniaria può essere ridotta fino a lire diecimila nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui alla lettera d) del terzo comma dell'art. 1 che non hanno presentato il certificato ivi previsto.

Se nella dichiarazione presentata non sono compresi tutti i singoli redditi posseduti, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte e delle maggiori imposte dovute in relazione ai redditi non dichiarati.

Se le omissioni previste nei precedenti commi riguardano anche redditi prodotti all'estero la pena pecuniaria è aumentata di un terzo.

Se nella dichiarazione, al di fuori dell'ipotesi di cui al secondo comma, è indicato ai fini delle singole imposte un reddito netto inferiore a quello definitivamente accertato per oltre un quarto di quest'ultimo, si applica la pena pecuniaria da una a due volte la maggiore imposta dovuta, anche quando la differenza tra reddito definitivamente accertato e reddito dichiarato dipenda dalla indeducibilità di spese, passività ed oneri. Quando la differenza fra il reddito netto definitivamente accertato e quello dichiarato riguarda anche redditi prodotti all'estero, sull'imposta corrispondente al maggior reddito prodotto all'estero la pena pecuniaria si applica indipendentemente dal limite di un quarto.

Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie previste nei commi precedenti quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

Se la dichiarazione è stata presentata con ritardo non superiore a un mese, si applicano le pene di cui al primo comma ridotte a un quarto.

Articolo 48. - Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni.

Se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato dal ministro per le finanze o se non contiene tutti i dati ed elementi prescritti dagli articoli 2, primo e terzo comma, 4 e 6 si applica, ove le infrazioni non integrino le fattispecie di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

Se l'omissione o l'incompletezza riguarda gli elementi di cui al secondo comma dell'art. 2 e dell'art. 7, si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire un milione. La stessa pena si applica in caso di mancanza o incompletezza degli allegati di cui agli articoli 3, 5, 6, 7, 10 e 11.

In caso di omessa presentazione della copia della dichiarazione destinata al Comune di domicilio fiscale, ai sensi del quinto comma dell'art. 12, si applica la pena pecuniaria di lire ventimila. La stessa pena si applica quando la copia non è conforme all'originale.