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Art. 113 c.p.c. - Pronuncia secondo diritto


Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità.

Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile.

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Giurisprudenza
Cass., massima sent. n. 24539 del 20.11.2009
L'unicità dell'atto, con cui può validamente proporsi opposizione a più decreti ingiuntivi, non influenza la competenza per valore, che neppure è modificata dalla riunione dei procedimenti ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ., né è idonea a spostare la competenza funzionale del giudice che ha emesso i decreti ingiuntivi a conoscere delle opposizioni. Nel caso, poi, di opposizione con unico atto a più decreti ingiuntivi emessi dal giudice di pace, al fine di accertare - nel regime anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - quale sia il mezzo di impugnazione esperibile avverso la sentenza con cui detto giudice abbia deciso l'opposizione, se, cioè, questa debba considerarsi pronunciata secondo equità ovvero secondo diritto, il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 10, secondo comma, c.p.c..

Cass., massima sent. n. 23978 del 19.11.2007
In tema di opposizione a sanzione amministrativa, per espressa disposizione dell'art. 23 comma undicesimo della legge n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 99 del d.lgs n. 507 del 1999, non trova applicazione l'art. 113 comma secondo, cod. proc. civ. e non si fa, quindi, luogo a pronunzia secondo equità. Alla medesima conclusione si giungerebbe, comunque, anche in assenza di una disposizione quale quella di cui all'art. 23 citato, in quanto le opposizioni ex art. 22 e ss legge 689 del 1981 non rientrano nella competenza del giudice di pace stabilita "ratione valoris" dall'art. 7 cod. proc. civ., cui fa riferimento l'art. 113 cod. proc. civ., ma in quella speciale attribuita dalla legge "ratione materiae". Ne consegue che le sentenze emesse dal giudice di pace in cause di opposizione a sanzione amministrativa di valore inferiore a £. 2.000.000 sono ricorribili in cassazione per violazione di norme sostanziali e per vizi di motivazione.

Cass., massima sent. n. 23231 del 17.11.2010
La motivazione della sentenza "per relationem" è ammissibile, dovendosi giudicare la sua completezza e logicità sulla base degli elementi contenuti nell'atto al quale si opera il rinvio e che, proprio in ragione del rinvio, diviene parte integrante dell'atto rinviante. Costituisce tuttavia principio generale dell'ordinamento, desumibile dagli artt. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 7, comma primo, della legge 27 luglio 2000, n. 212 per gli atti amministrativi (e valido, a maggior ragione, in forza dell'art. 111 Cost., per l'attività del giudice), quello secondo cui il rinvio va operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione "per relationem". Ne consegue che non incorre nella violazione degli artt. 111 Cost., 113 e 132 cod. proc. civ. la motivazione della sentenza che, rinviando a principi di diritto sanciti dalla Corte di Cassazione, rende detti principi parte integrante dell'atto rinviante, consentendo, in tal modo, il controllo di completezza e logicità della motivazione. (Rigetta, App. Catania, 17/01/2007)