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testo art. 269 cpc

Testo dell'art. 269 Codice di procedura civile

Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 106(1), la parte provvede mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'articolo 163 bis(2).


Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163 bis. Il giudice istruttore, nel termine previsto dall'articolo 171 bis, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto(3).


Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella memoria di cui all'articolo 171 ter, primo comma, numero 1(4). Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. La citazione è notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice.


La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall'articolo 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo 166(5).


Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni maturate anteriormente alla chiamata in causa del terzo e i termini indicati dall'articolo 171-ter decorrono nuovamente rispetto all'udienza fissata per la citazione del terzo(6).


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fino al 28.02.2023

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Note

(1) L'art. 106 del c.p.c. menzionato nella norma conferisce alle parti la facoltà di chiamare nel processo un terzo al quale ritengano comune la causa o dal quale pretendano di essere garantita.

(2) Sia per l'attore che per il convenuto, la chiamata del terzo avviene mediante la notifica di un atto di citazione, che deve rispettare i termini previsti dall'art. 163 bis: devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione, se il luogo della notificazione si trova in Italia, aumentati a centoventi se l'atto va notificato all'estero.

(3) Il convenuto non deve chiedere l'autorizzazione alla chiamata del terzo: egli deve però effettuare la chiamata nella comparsa di risposta, costituendosi almeno sessanta (venti prima della Riforma Cartabia) giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione (art. 167 del c.p.c.) e chiedere al giudice il differimento della prima udienza (se non esplicita questa richiesta nella comparsa, decade dalla facoltà di chiamare il terzo).

(4) L'attore può chiamare in causa il terzo se è autorizzato a farlo dal giudice e solo a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta. Se questa è stata tempestivamente depositata, l'attore sarà tenuto a chiedere l'autorizzazione al giudice istruttore nella memoria di cui all'art. 171 ter, primo comma n. 1 (prima della Riforma Cartabia all'udienza di prima comparizione e trattazione). Nell'ipotesi, invece, in cui il convenuto sollevi le contestazioni che fanno sorgere per l'attore l'interesse alla chiamata in causa del terzo in un momento successivo, si deve ritenere che l'attore possa di conseguenza proporre la richiesta di autorizzazione oltre la prima udienza, senza incorrere in decadenze.

(5) Il terzo, quindi, deve costituirsi nel processo depositando una comparsa di risposta almeno venti giorni prima della nuova udienza fissata dal giudice: non ha facoltà di costituirsi anche in udienza, se non intende incorrere nelle decadenze di cui all'art. 167 del c.p.c..

(6) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1), nel modificare i commi 2, 3 e 5 della presente disposizione, che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".


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