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La richiesta di addebito della separazione non può essere accolta laddove il rapporto coniugale risulti già compromesso indipendentemente dal verificarsi dell’evento illecito

MASSIMA

In tema di separazione, la pronuncia di addebito presuppone una valutazione discrezionale a opera del giudice, con riferimento alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi, che deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale. In ogni caso la violazione dei doveri coniugali non è sufficiente per disporre l'addebito, in quanto tale pronuncia postula l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ciò significa che la richiesta di addebito della separazione non può trovare accoglimento nell'ipotesi in cui il rapporto coniugale risulti già compromesso, per incompatibilità caratteriale, al verificarsi del presunto evento illecito, che, pertanto, rappresenta mera conseguenza della separazione e non già causa della stessa. Nel caso di specie, il Tribunale ha accolto la domanda di addebito della separazione alla moglie, ritenuta responsabile di aver intrapreso una relazione extraconiugale, in quanto l'istruttoria svolta ha dimostrato che la crisi della coppia effettivamente si è verificata soltanto in seguito alla scoperta del tradimento.


SENTENZA


Fatto

CONCLUSIONI:


PER LA RICORRENTE: “IN VIA PREGIUDIZIALE: ISTANZA EX ART 186 TER C.P.C.


ritenuto e provato che il Sig. F.F. è debitore nei confronti della Sig.ra S.C. della somma di euro 2.266,50 quale rimborso pro quota da ottobre a dicembre 2018, ritenuto che il F.F. non ha negato tale esposizione, ritenuto che vi sono i presupposti ex art 633 c.p.c. si chiede all'Ill.mo Sig. Giudice adito, valutate le circostanze di ingiungere alla controparte di pagare la somma di euro 2.266,50 o di quella maggiore o minore che risulterà anche nel corso del procedimento a titolo di rimborso di spese anticipate dalla S.C..


In via meramente subordinata. Se ritenute provate le spese sostenute dal F.F. nell'interesse della famiglia, dichiarare che le stesse sono quelle riferibile a spese per vitto nella misura del 50% dell'importo complessivo di euro 1260,00 e quindi per l'effetto procedere alla compensazione della somma di euro 630,00 con la maggior somma dovuta dalla S.C. e quindi ingiungere la somma di euro 1636,50.

SCOPRI SE LEI O LUI TI TRADISCE E CON CHI

IN VIA PRELIMINARE:


- accertata l'inammissibilità della domanda spiegata da parte convenuta riguardo la richiesta di intestazione nella misura del 50% della casa di proprietà della S.C. in favore del F.F. o in alternativa l'intestazione a favore delle figlie minori, rigettare la domanda con condanna alle spese legali


IN VIA PRINCIPALE:


1) nessuna disposizione riguardo l'assegnazione della casa coniugale essendo la medesima di proprietà esclusiva della S.C. e che quindi alla stessa rimarrà in via esclusiva continuerà ad abitarla unitamente alle figlie con tutto il suo arredo ad eccezione dei beni personali che il sig. F.F. potrà asportare quando vorrà previo elenco se non già eseguito


2) mantenimento dell'affidamento condiviso delle minori F.A. e F.G. con collocazione prevalente presso la casa di proprietà della S.C. che continueranno ad abitare unitamente alla madre e presso la quale manterranno la loro residenza esclusiva


3) Stante il mancato e puntuale diritto di visita da parte del Sig. F.F., stante la mancata calendarizzazione e la manifesta inclinazione del F.F. a non seguire un calendario cosi da organizzare anche il lavoro della S.C., accertata l'impossibilità di risoluzione della problematica in via interinale tra le parti, disporre d'ufficio i giorni in cui il padre dovrà vedere le figlie che sin d'ora dovranno indicarsi in due giorni infrasettimanali da concordarsi previamente con la madre S.C., un fine settimana alternato dal sabato all'uscita di scuola sino al lunedì mattina o la domenica dopo la cena, alternate le vacanze natalizie e pasquali e il periodo estivo anche per due settimane consecutive.


4) Venga disposta la corresponsione da parte del sig. F.F. in favore della Sig.ra S.C. di un assegno mensile per la contribuzione al mantenimento delle figlie minori pari ad euro 800,00, ovvero di euro 400,00 per ogni figlio rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e ciò in considerazione della sproporzione dei redditi tra i coniugi e del tenore di vita condotto sino ad oggi e al tempo di permanenza delle bambine con la madre. L'assegno dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mesi tramite bonifico bancario che dovrà essere disposto sul conto corrente ad oggi ancora cointestato le cui coordinate sono conosciute al F.F.. Venga disposto il rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno. Per quanto concerne l'indicazione delle spese straordinarie ci si riporta al protocollo del Tribunale di Ancona che qui si intende trascritto


5) Venga riconosciuta e disposta la corresponsione da parte del sig. F.F. in favore della Sig.ra S.C. di un assegno mensile quale contributo al mantenimento della moglie pari ad € 250,00 mensili o di quello minore che risulterà di giustizia anche in conferma a quanto disposto dal presidente con i provvedimenti provvisori, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario e ciò a causa del grave squilibro economico come si evince dalla documentazione versata in atti. Nessun contributo per il pagamento del mutuo bancario


6) Autorizzazione all'espatrio per i coniugi e per le figlie”.


PER IL CONVENUTO: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi F.F. e S.C. con addebito alla moglie per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;

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2) disporre l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, che comunque risiederanno presso la madre, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi, in particolare consentire al padre di vedere le figlie quando lo riterrà necessario previo accordo telefonico con le figlie con l'applicazione del criterio della “rotazione” per ciò che concerne le festività natalizie, pasquali, etc., disponendo altresì che le minori trascorreranno fine settimana alternati con il padre e con la madre, dall'uscita di scuola del sabato sino alle ore 21 della domenica sera


3) porre a carico dei coniugi a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori, un assegno mensile dell'importo di euro 200,00 ciascuno e per ciascun minore, o quello maggiore o minore che dovesse risultare maggiormente conforme nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;


4) in ogni caso, rigettare la richiesta di mantenimento della sig.ra S.C. in quanto economicamente autosufficiente;


5) rigettare l'istanza ex adverso avanzata ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c.;


6) con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.


Diritto

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO


1. Con ricorso depositato il 20.10.2018 S.C. ha chiesto:


- la separazione giudiziale dal marito;


- l'affidamento condiviso delle figlie, con collocamento prevalente presso di sé;


- un contributo a carico del padre per il mantenimento delle figlie G. e A., pari a 800 euro complessivi;


- un contributo per il proprio mantenimento di euro 250 mensili.


2. F.F. si è regolarmente costituito. Ha aderito alla richiesta di separazione, che tuttavia ha chiesto di addebitare alla ricorrente per la violazione del dovere di fedeltà. Con riferimento al mantenimento delle figlie si è dichiarato disponibile a versare la somma di euro 200 ciascuna, mentre ha rilevato che non vi sarebbe alcuno squilibrio tra la situazione economica e quella della ricorrente tale da giustificare un assegno di mantenimento in favore della signora.


Ha poi domandato il riconoscimento del 50% della proprietà della casa familiare per quanto versato a titolo di mutuo, con accollo esclusivo per il futuro della rimanente somma così come mutuata o, in alternativa, l'intestazione della casa alle figlie minori, con il riconoscimento dell'usufrutto a favore della moglie per i prossimi 15 anni. Con la prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. ha inoltre chiesto, in via alternativa, di condannare la signora S.C. a restituirgli la somma di 152.098,96 euro, pari al mutuo versato da quest'ultimo, o in subordine la metà, pari ad euro 76.049,48.


3. Con ordinanza presidenziale del 05.02.2019 il Presidente del Tribunale ha disposto l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori ed ha posto a carico del signor F.F. “un assegno mensile di euro 600 complessivi (300 euro per ciascun figlio), a titolo di contributo al mantenimento dei figli” nonché “euro 100 a titolo di contributo al mantenimento della moglie signora S.C.”.


4. All'udienza del 26.2.2020 il Giudice istruttore ha formulato alle parti una proposta ex art. 185 bis c.p.c., che la ricorrente ha accolto limitatamente alla disciplina del mantenimento delle figlie, mentre non è stata accettata dal convenuto.


La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali.


Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 17.06.2021, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..


MOTIVI DELLA DECISIONE


5. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.


La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.


Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.


L'ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE.


6. Il convenuto ha domandato l'addebito della separazione alla moglie, ritenuta responsabile di aver intrapreso una relazione extraconiugale, da lui scoperta soltanto nell'agosto 2018.


In particolare, il F.F. ha riferito che:


- verso la metà dell'anno 2018 la moglie avrebbe improvvisamente iniziato a comportarsi in modo anomalo, come non aveva mai fatto, cominciando a frequentare delle “amiche”, uscendo la sera autonomamente e senza avvertirlo, assumendo atteggiamenti nevrotici e insofferenti nei propri confronti;


- questi comportamenti sarebbero culminati con la dichiarazione della signora S.C. che gli avrebbe comunicato, in modo del tutto improvviso ed inspiegabile, che non era sua intenzione proseguire il matrimonio, tanto che un giorno dell'agosto 2018 avrebbe depositato i suoi abiti nella soffitta sovrastante la casa coniugale, dove poi lui sarebbe stato costretto a dormire per un periodo;


- del tutto incredulo da tale improvvisa ostilità ed aggressività della moglie, avrebbe a quel punto incaricato la (omissis) & (omissis) s.n.c. per compiere delle investigazioni private così da verificare eventuali comportamenti di infedeltà coniugale e, all'esito dell'indagine, avrebbe scoperto che la signora stava intrattenendo una relazione extraconiugale.


6.1 La ricorrente sul punto ha rappresentato che la separazione nel 2018 era oramai di fatto conclamata dato che aveva avuto inizio già dal 2017 quando il F.F. avrebbe iniziato ad imputarle di non dedicarsi alla famiglia, il tutto perché aveva acquistato con tanti sacrifici un'autovettura di seconda mano, svincolando la somma corrisposta dai propri risparmi. Da questa iniziativa il F.F. si sarebbe sempre più allontanato dalla famiglia con la scusante del lavoro, senza preoccuparsi di nulla.


6.2 In diritto va osservato che, ai sensi del secondo comma dell'art. 151 c.c., il giudice può stabilire “a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.


La pronuncia di addebito presuppone una valutazione discrezionale ad opera del giudice, con riferimento alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi, che deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale.


In ogni caso la constatata violazione dei doveri coniugali non è sufficiente per disporre l'addebito, in quanto tale pronuncia postula l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.


Ciò significa che la richiesta di addebito della separazione non può trovare accoglimento nell'ipotesi in cui il rapporto coniugale risulti già compromesso, per incompatibilità caratteriale, al verificarsi del presunto evento illecito, che, pertanto, rappresenta mera conseguenza della separazione e non già causa della stessa.


Sotto il profilo processuale grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda.


6.3 Il Collegio, dunque, è chiamato ad esaminare due questioni, ossia se effettivamente la signora S.C. nell'agosto 2018 aveva intrapreso una relazione al di fuori del matrimonio e se, in caso di accertamento positivo, la crisi coniugale sia sorta in seguito alla scoperta da parte del marito del tradimento ovvero se la relazione matrimoniale era oramai già definitivamente compromessa.


Il convenuto a sostegno della domanda ha depositato due relazioni investigative.


La prima è stata predisposta il 14.8.2018 dalla “(omissis) & (omissis) snc” e riguarda indagini effettuate su incarico conferito dal F.F. il 31.7.2018 (doc. 3 fascicolo convenuto).


Dalla relazione si evince che tra il 2.8.2018 ed il 13.8.2018 la signora S.C. si è frequentemente incontrata con M.C., proprietario della vettura BMW targata (omissis). I due in diverse circostanze hanno raggiunto, ciascuno con la propria auto, zone appartate, da dove si sono allontanati insieme per poi ritornare per recuperare l'altra auto. In particolare, vanno richiamati i seguenti episodi:


- il 3.8.2018 la signora si è recata presso gli uffici della (omissis) S.r.l., azienda gestita dal S.C., la cui auto BMW era presente, dove è rimasta per circa 40 minuti;


- il 9.8.2018, ossia il giorno successivo alla partenza del F.F., che era andato a Roma insieme alle figlie, la signora alle 12.45 è salita nell'auto dell'uomo. I due sono poi tornati alle ore 15.20 e “dopo essersi dati un bacio la S.C. è scesa ed ha ripreso la sua auto ed ha fatto rientro a casa”;


- nella stessa giornata alle 21.40 la ricorrente si è recata presso un parcheggio isolato dove qualche minuto dopo è sopraggiunto il S.C. con la sua auto, dove la signora è salita. I due, dopo essersi allontanati “per le stradine di campagna”, sono ritornati al parcheggio alle 22.50;


- la sera del 10.8.2018 alle 22.10 la signora si è recata in un parcheggio non distante dall'abitazione familiare, dove ha prelevato il S.C. che ha poi fatto entrare all'interno della medesima, dove sono rimasti dalle 22.30 alle 23.55, quando la ricorrente a bordo della sua macchina ha riaccompagnato l'uomo al parcheggio;


- alle ore 10.50 di domenica 12.8.2018 la S.C. si è nuovamente recata presso la ditta (omissis) S.r.l., da dove è uscita alle 11.25.


Il contenuto della relazione è stato poi confermato sia da L.M., collaboratore della (omissis) & (omissis) Snc di Ancona, sentito all'udienza del 02.12.2020 che da P.M., titolare dell'agenzia, sentito all'udienza del 24.2.2021. L.M. ha personalmente effettuato tutti gli appostamenti, in alcuni casi in autonomia mentre in altri casi in collaborazione con il padre P.M., il quale poi essendo il titolare ha redatto la relazione.


Entrambi i testimoni, in particolare, hanno personalmente assistito all'episodio del bacio accaduto il 09.08.2018 ed hanno dichiarato che “Dall'osservazione visiva è emerso palesemente che i due si sono dati un bacio in bocca. Mio padre si trovava a piedi nella parte opposta alla mia, davanti alla macchina dove si trovava la signora S.C., ed ha confermato nella relazione il bacio” (dichiarazione di L.M.) e “ricordo che ero personalmente presente quando la vettura ha fatto rientro nel parcheggio, ossia il luogo dove i due si erano precedentemente incontrati per poi allontanarsi a bordo dell'autovettura dell'uomo. Io mi trovavo sul posto insieme a mio figlio, L.M., e all'arrivo della coppia ero a piedi nei pressi della macchina della signora S.C.. Quando il veicolo guidato dal S.C. si è fermato mi trovavo di fronte al veicolo dello stesso, leggermente spostato sulla sinistra in direzione dei campi da tennis. Ho visto che la coppia dopo aver un attimo parlato si è salutata sicuramente con un bacio sulle labbra. Sono sempre rimasti all'interno del veicolo”.


La seconda relazione è stata redatta dall'agenzia “(omissis)” e si riferisce al periodo 06/01/2019 - 22/01/2019 (doc. 4 fascicolo convenuto) e descrive i seguenti incontri:


- la mattina del 7.1.2019 la ricorrente ha posteggiato la sua auto nel retro dell'azienda (omissis) S.r.l. e, passando da una porta secondaria, è entrata all'interno;


- la mattina del 14.1.2019 l'agenzia ha effettuato un nuovo controllo ed ha seguito la signora che si è recata nel parcheggio dell'Ikea dove ha posteggiato l'auto nel quadrante contraddistinto dalla lettera Q, a fianco della BMW del S.C., dove è salita baciando e abbracciando l'uomo (la macchina, di colore bianco, targata (omissis), è intestata ad una società di leasing ed il locatario è il figlio di M.C., FR., ma l'auto è ad esclusivo uso di M.C.). Dopo alcuni secondi, entrambi si sono allontanati usando la BMW, che alle ore 16.40 è rientrata nel parcheggio ed ha posteggiato al lato sinistro dell'Audi A3 della ricorrente. I due si “abbracciavano come già fatto in precedenza e si scambiavano un bacio sulle labbra, dopodiché la donna apriva lo sportello lato passeggero e scendeva”.


Anche con riferimento al contenuto di questa relazione sono stati assunte le testimonianze di coloro che hanno personalmente condotto gli appostamenti.


Il teste PR., in relazione all'episodio del 14.1.2019, ha riferito: “Io stavo fuori dalla vettura ed ho personalmente visto che i due si sonno avvicinati, abbracciati e baciati” mentre il teste SC. ha risposto “Ho personalmente assistito ad un bacio” e “mi trovavo in macchina nella stessa postazione di quando sono arrivati e ho visto il bacio”.


Entrambe le relazioni e le risposte fornite dai testimoni oculari, dunque, evidenziano come effettivamente tra la ricorrente e M.C. era in corso, per lo meno dall'agosto 2018, una relazione extraconiugale.


Con riferimento all'elemento temporale appare dirimente il contenuto della prima relazione e le dichiarazioni testimoniali rese da L.M. e P.M., i quali hanno entrambi riferito con certezza che il 09.08.2018 S. e M.C. si sono baciati in bocca, atteggiamento che depone univocamente per l'esistenza di un legame sentimentale.


Peraltro, in questa prospettiva non può poi non essere sottolineata un'ulteriore circostanza, ossia il fatto che generalmente i due si sono incontrati in parcheggi isolati dove poi si sono allontanati all'interno di una sola vettura, adottando dunque una condotta che secondo la comune esperienza induce a presumere l'esistenza di una relazione tra i due.


Anche l'episodio del 10.8.2018 merita un particolare rilievo, in quanto dimostra che l'uomo è entrato nell'abitazione familiare soltanto dopo che il F.F. era andato per alcuni giorni a Roma insieme alle figlie.


La seconda relazione non va valutata isolatamente (si riferisce ad eventi del gennaio 2019, dunque successivi al deposito del ricorso, che di per sé potrebbero non assumere rilievo ai fini della decisione), ma analizzata nel complesso contesto fornisce un'ulteriore dimostrazione del fatto che la relazione tra la ricorrente e M.C. non era una mera relazione amicale, come prospettato dalla ricorrente, ma un vero e duraturo rapporto sentimentale.


Ciò trova ulteriore conferma nella testimonianza di L.CO. il quale, casualmente, si trovava all'aeroporto ed ha visto i due scendere dall'aereo di ritorno da un viaggio in Sicilia (il teste, peraltro, ha ricordato anche il loro abbigliamento).


6.4 L'istruttoria svolta ha anche dimostrato che il F.F. ha effettivamente scoperto il tradimento nell'agosto 2018, ossia quando gli è stata consegnata la prima relazione.


Il testimone AN.SC., sentito sul capitolo “Vero che da metà agosto 2018 il sig. F.F. veniva a conoscenza della relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie con il sig. C.M.?”) ha riferito “si lo confermo. Ricordo bene di aver ricevuto la chiamata del mio collega F.F. il quale mi disse che la moglie aveva una relazione extraconiugale, che lui aveva scoperto tramite alcuni servizi investigativi”.


Anche il teste L.CO., sentito sul medesimo capitolo, ha risposto “ricordo che ci messaggiammo all'inizio di agosto 2018 e lui mi disse che sospettava del tradimento della moglie. Verso fino agosto, quando lui è tornato da Roma, mi confermò che la signora aveva una relazione extraconiugale”. Inoltre, ha ricordato che il convenuto gli aveva inviato una foto della mansarda dove stava dormendo.


6.5 A questo punto occorre accertare se, quando il F.F. ha scoperto la relazione, il rapporto coniugale era già entrato in crisi.


Secondo la tesi della ricorrente, infatti, la crisi matrimoniale si sarebbe verificata in precedenza, ossia nel 2017, in seguito alla propria decisione di acquistare l'autovettura al prezzo di euro 21.0000,00, scelta che avrebbe “fatto sorgere in F.F. l'idea che la S.C. non pensasse più alla famiglia cosi maturando l'idea di volersi separare in tutto ciò però facendo in qualche modo nascere un senso di colpa in capo alla S.C.  medesima che all'inizio non riusciva a capire poi pian piano ha realizzato che il F.F. si è semplicemente stancato del matrimonio ma non avendo il coraggio di assumersi le proprie responsabilità ha cercato di addossarle alla moglie” (cfr. pag. 6 ricorso).


Sul punto è stata sentita LA.G., moglie del fratello della ricorrente, che al capitolo “Vero che il F.F. già nell'anno 2017 iniziava ad allontanarsi sempre di più dalla famiglia soprattutto dalla moglie trattandola come una serva…?” ha dichiarato di non saper rispondere, mentre al capitolo “Vero che il sig. F.F. prendeva a pretesto per innescare la lite con la S.C. la circostanza che quest'ultima nell'anno 2017 nel mese di agosto decideva di acquistare l'autovettura al prezzo di 21.000,000 versando un acconto provento di uno svincolo di un buono postale” ha riferito “Ricordo che F.F. mi aveva detto che per questioni economiche non era opportuno acquistare l'auto. Non so se tale episodio ha poi originato una lite tra loro” e poi ha precisato che “l'acquisto dell'auto veniva spesso richiamato da entrambi i coniugi in quanto aveva originato delle discussioni di natura economica”.


La testimone, poi, mentre al capitolo “Vero che da agosto 2017 la presenza in casa del F.F. era sempre più rada e quando era presente soprattutto per la cena o insultava la S.C. facendola sentire in colpa per la spesa dell'autovettura oppure rimaneva in silenzio” ha risposto “non lo so”, al successivo capitolo “Vero che la S.C. ha tollerato questa situazione per mesi sperando in un cambiamento di comportamento del marito che però ha continuato nel suo intento sino a rendere impossibile la convivenza” ha risposto “S. mi diceva che sperava in un cambiamento di atteggiamento da parte del marito”. Dalle risposte fornite dalla teste GI., dunque, si può desumere soltanto che l'acquisto dell'auto aveva originato delle discussioni, che peraltro non risultano di tale gravità da giustificare una crisi coniugale irreversibile, ma non è in alcun modo possibile stabilire quale fosse la reale situazione della relazione matrimoniale. L'ultima risposta, infatti, relativa al cambiamento di atteggiamento, oltre ad essere eccessivamente generica e non circostanziata, si riferisce a circostanze che al testimone sono state riferite direttamente dalla ricorrente.


Trattasi, dunque, di testimonianza de relato actoris che, essendo isolata, ovvero priva di ulteriori elementi di supporto, è priva di forza probatoria, come chiarito dalla Suprema Corte, secondo cui “la testimonianza de relato actoris, pur avendo un valore probatorio fortemente attenuato, resta elemento di cui il giudice può tener conto ai fini della decisione nel contesto delle altre risultanze di causa (Cass. 18352/2013; Cass. 11733/2013; Cass. 11844/2006; Cass. 8358/2007)” (cfr. Cass. n. 21568 del 07/10/2020).


A questo punto vanno richiamate anche le ulteriori testimonianze acquisite, che hanno confermato la rappresentazione delle vicende familiari descritta dal convenuto.


Il teste CO., che frequentava costantemente i coniugi, in risposta al capitolo “Vero che mai prima di agosto 2018 il sig. F.F. e la moglie S.C. avevano manifestato problemi di coppia o momenti di crisi coniugale?” ha risposto “che io sappia no. Ricordo che nel giugno 2018 avevamo festeggiato insieme la cresima di A., figlia di F. e S. Ricordo di aver assistito anche ad un lor bacio in quell'occasione”. Ha poi precisato che “dopo aver scoperto il tradimento F.F. in più di un'occasione è venuto a casa mia e dei miei genitori. Quando ha confidato di aver scoperto il tradimento è scoppiato a piangere”.


Inoltre, al capitolo “Vero che il F.F. già nell'anno 2017 iniziava ad allontanarsi sempre di più dalla famiglia soprattutto dalla moglie trattandola come una serva…?” ha risposto “lo escludo. Ricordo che quando stavamo insieme si presentavano in un normale rapporto di coppia”. Su tale capitolo è stato sentito a prova contraria anche MA.F., fratello del convenuto, il quale ha confermato che “nel 2018 quando c'è stata la cresima di A. non sembravano in crisi”.


Va poi segnalata la testimonianza di AN.SC., il quale dopo aver ricordato “bene di aver ricevuto la chiamata del mio collega F.F. il quale mi disse che la moglie aveva una relazione extraconiugale, che lui aveva scoperto tramite alcuni servizi investigativi”, ha riferito che “lui dopo aver scoperto il tradimento ha accusato molto la notizia” e che “non ho mai avuto rapporti diretti con la moglie del F.F., che ho visto in una sola occasione, in un pranzo il 18.2.2018 a Loreto, organizzato tra famiglie di Carabinieri. Posso dire che il clima familiare tra loro era tranquillo. Ho incontrato il F.F. e la moglie anche nel luglio 2018, a Numana, e anche in quella circostanza il clima familiare era sereno”.


È stata poi sentita AL.TR., psicoterapeuta sistemico familiare che ha seguito in terapia il signor F.F., la quale ha ricordato che “le sedute sono iniziate a metà agosto 2018. Non so se la signora S.C. fosse a conoscenza degli incontri”, che “la signora si è presentata alla seduta nel mese di settembre 2018”, che “nel rispetto del protocollo ho chiesto alla signora S.C. se ci fosse la possibilità di riconciliarsi con il marito. La signora ha chiesto del tempo per pensarci. Poi però non l'ho più vista” e che il F.F. “mi ha chiesto di continuare le sedute perché voleva provare a riconciliarsi. Quando ha preso atto dell'impossibilità di ricucire il matrimonio abbiamo interrotto il percorso”.


6.6 Per completezza della trattazione va rilevato che il 24.8.2018 ed il 30.08.2018 F.F. ha sottoposto alla moglie, che non le ha sottoscritte, due scritture private, nelle quali, dopo aver premesso che “le parti stanno attraversando una situazione di crisi matrimoniale”, si prevedeva la liberazione reciproca “dall'obbligo della convivenza e dell'assistenza morale” (doc. 2 e 3 memoria integrativa parte ricorrente).


La ricorrente ha valorizzato questi elementi per sostenere che in realtà il matrimonio era già in crisi ed il F.F. stava soltanto cercando un pretesto per allontanarsi dalla casa familiare senza assumersi alcun onere economico (“Il F.F. quindi già da questi atti si era prefissato l'idea di uscire ricco dalla vita familiari senza però avere nessun obbligo ma solo diritti ovvero essere tutelato e vivere a tempo indeterminato presso un'altra casa una nuova primavera. Ecco quindi che l'atteggiamento del F.F. ovvero già ad agosto 2018 quando cerca di convincere la moglie a sottoscrivere la scrittura privata per poter lasciare la casa coniugale denota come lo stesso non fosse in alcun modo afflitto dal presunto tradimento della moglie, denota come la crisi era già in corso e il F.F. abbia solo profittato di una situazione favorevole”, pag. 21 comparsa conclusionale).


Il Collegio, tuttavia, ritiene che non si possa attribuire al comportamento del convenuto il significato prospettato dalla ricorrente, non essendo possibile, nemmeno in via presuntiva, ritenere che quando il F.F. le ha predisposte la crisi matrimoniale era oramai conclamata e cristallizzata da tempo.


Tale inferenza, infatti, è ostacolata dall'unico dato oggettivo, ossia quello temporale, che evidenzia la formazione successiva delle scritture rispetto a quando il F.F. ha scoperto la relazione extraconiugale della moglie, sicché non si può escludere che la decisione del convenuto sia stata conseguenza immediata e diretta della scoperta della relazione.


6.7 In conclusione, l'istruttoria svolta ha dimostrato che la crisi effettivamente si è verificata soltanto in seguito alla scoperta del tradimento da parte del F.F..


Di contro la ricorrente non ha fornito alcun significativo elemento per poter sostenere che le difficoltà all'interno della coppia si stavano protraendo già da lungo tempo prima dei suoi comportamenti illegittimi.


Per questi motivi, pertanto, la domanda di addebito può trovare accoglimento con la conseguenza che, per espressa previsione dell'art. 156, comma 1 c.c., la ricorrente non potrà ricevere alcuna somma a titolo di mantenimento.


L'AFFIDAMENTO DELLE MINORI ED IL CONTRIBUTO AL LORO MANTENIMENTO.


7. Entrambe le parti hanno concordato l'affidamento condiviso delle figlie G. ed A., con collocamento prevalente presso la madre, mentre con riferimento ai tempi di frequentazione padre figlie si sono rimesse alla valutazione del Tribunale.


Poiché l'assenza di una pregressa calendarizzazione ha originato alcune incomprensioni, il Collegio ritiene opportuno intervenire sul punto con precisione. Ciò significa che, non essendo emerse criticità nella relazione tra il signor F.F. e le minori, il padre potrà tenere le figlie con sé, a fine settimane alternati, dall'uscita di scuola del sabato fino al lunedì mattina, quando le riaccompagnerà a scuola, comprensivi di pernottamento.


Durante la settimana il padre terrà con sé le figlie due pomeriggi a settimana (di regola martedì e giovedì, salvo diversi accordi tra le parti), dal pomeriggio fino alle ore 21.30, quando le riaccompagnerà a casa della madre, oppure fino alla mattina successiva, quando le riaccompagnerà a scuola. In questo caso, il signor F.F. potrà concordare direttamente con le figlie l'eventuale pernotto, sempre rispettando le loro esigenze e la loro volontà, salvo poi comunicare tempestivamente la circostanza alla signora S.C..


Salvo diversi accordi ciascuno dei genitori vedrà e terrà altresì le minori per 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo da concordarsi ogni anno entro il 30 maggio; 7 giorni nel periodo natalizio alternando ogni anno la settimana dal 24 al 30 dicembre con quella dal 31 dicembre al 6 gennaio; 3 giorni nel periodo pasquale alternando ogni anno il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo. I genitori inoltre alterneranno tra loro le festività infrannuali con eventuali ponti.


Va poi chiarito che non essendo emerse contestazioni in ordine alle modalità di affidamento e collocamento delle minori il Collegio ha ritenuto assolutamente superfluo procedere al loro ascolto.


8. La ricorrente ha domandato una somma mensile complessiva di euro 800,00 per il mantenimento delle minori.


8.1 Il convenuto, invece, si è dichiarato disponibile a versare la somma di euro 400 (200 per ciascuna figlia).


8.2 Con specifico riferimento alla richiesta di contributo per il mantenimento dei figli l'art. 337 ter c.c. sancisce il principio di proporzionalità, secondo cui l'assegno deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla norma, costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, dalla valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.


8.3 Nel caso che ci occupa la situazione patrimoniale delle parti è la seguente.


S.C. lavora in proprio come parrucchiera e, a tal fine, ha adibito una parte della casa a laboratorio per lo svolgimento dell'attività.


Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili risulta, con riferimento all'anno 2017, un reddito lordo da lavoro in regime forfettario di euro 7.211, con riferimento all'anno 2018 un reddito di euro 6,364,00, in entrambi i casi con imposta netta pari a zero, mentre nel 2019 un reddito lordo di 6.247,00 con imposta netta di 136,00 euro.


È titolare di una polizza vita n. (omissis), sottoscritta con Alleanza Assicurazioni, i cui beneficiari sono in caso di premorienza le figlie mente alla data della scadenza (11.06.2023) la stessa assicurata, nella quale risulta aver versato la somma di 29.662,29 euro, di cui 7.000 euro sono poi stati ritirati.

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È proprietaria esclusiva della casa familiare per il cui acquisto versa, a seguito della rinegoziazione del mutuo, la somma mensile di circa 800 euro, con scadenza ultima rata 31.10.2025 (doc. 28 fascicolo convenuto).


All'udienza del 23.7.2020 il difensore del signor F.F. ha dedotto di essere venuto a conoscenza del fatto che la moglie ricavava ulteriori somme dall'affitto di una porzione della casa coniugale tramite il sito Airbnb. Tale circostanza trova riscontro negli estratti del conto corrente della signora, dai quali risultano somme in entrata collegate proprio alla piattaforma Airbnb (accrediti del 25.04.19, 29.04.19, 05.08.19, 14.08.19, 19.08.19, 26.08.19, 12.08.20, doc. prodotto telematicamente dalla ricorrente il 17.11.20).


Ad agosto 2019, ad esempio, risultano bonifici per 443,15 euro complessivi. Tuttavia, allo stato degli atti non è possibile stabilire l'effettiva redditività dell'attività che sicuramente è iniziata dopo l'interruzione della convivenza e poi è stata fortemente condizionata dalle restrizioni connesse al Covid-19.


Alla data del 31.10.2020 aveva nel conto corrente accesso presso la BCC di Filottrano un saldo attivo di 1.385,15 euro mentre nel conto corrente aperto presso Banco Desio un saldo attivo di 1.981,17 (doc. prodotti telematicamente il 17.11.2020) 8.4 Analizzando, invece, la situazione reddituale di F.F., che lavora come Carabiniere, si evince nel 2019 un reddito lordo da lavoro di euro 34.515,38 con imposta lorda di 9.435,84 e detrazioni per 2.045,78, nel 2018 un reddito lordo da lavoro di euro 35.259,06 con imposta lorda di 9.718,44 e detrazioni per 2.006,12, nel 2017 un reddito lordo da lavoro di euro 35.369,71 con imposta lorda di 9.760,49 e detrazioni per 2.000,21 (doc. depositati telematicamente dal convenuto il 24.11.2020).


Dall'analisi delle buste paga relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2019 risulta uno stipendio netto medio di circa 1.700 euro, sul quale è già stata calcolata la trattenuta mensile di 390,00 euro (doc. 29, 30 e 31 seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.) che, secondo il ricorrente, riguarderebbero la rata mensile del finanziamento di 20.000,00 euro ottenuto il 29.03.19 per far fronte alle proprie esigenze di vita.


Dalla documentazione bancaria agli atti risulta che effettivamente il convenuto ha ricevuto tale somma (pag. 1 dell'estratto conto anno 2019 Deutsche Bank prodotto telematicamente il 24.11.2020) anche se, non essendo stato prodotto il contratto con cui ha stipulato il finanziamento, non è possibile verificare né la scadenza né le effettive ragioni per cui è stata richiesta la somma.


Dagli estratti del conto corrente relativi all'anno 2020 risulta il pagamento di una somma mensile di 219,35 euro (doc. 4 prodotto telematicamente il 24.11.2020) che il convenuto ha ricollegato alla rata mensile del finanziamento contratto per l'acquisto dell'auto. Dalla lettura del contratto allegato alla comparsa di costituzione (doc. 6) risulta che il finanziamento è stato sottoscritto nell'agosto 2017 e prevedeva il versamento di 36 rate, sicché ad oggi oramai dovrebbe essere estinto.


Corrisponde euro 300 mensili a titolo di locazione per l'immobile dove si è trasferito dopo l'interruzione della convivenza (doc. 20).


Il 16.10.2018 ha ricavato 10.000 euro dalla cessione del camper (doc. 11 fascicolo ricorrente), che sono confluiti nel conto corrente aperto presso la BCC di Filottrano (doc. 5 prodotto telematicamente dal convenuto il 24.11.2020).


Il convenuto ha dedotto di aver utilizzato tale somma per chiudere il finanziamento con cui il camper era stato acquistato. Sul punto la ricorrente ha tuttavia precisato che il residuo del prestito ammontava ad euro 2.508,77, somma che è stata versata il 25.05.2019 (doc. 8 terza memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. parte ricorrente). Dalla documentazione bancaria, dunque, risulta che dalla vendita del camper il F.F. ha avuto un guadagno di 7.491,23 euro.


In seguito al decesso del padre ha ereditato il 12,50% della proprietà di un'abitazione che si trova a Roma, che tuttavia è occupata dalla madre e, quindi, non produce reddito.


Infine, alla data del 09.11.2020 aveva un saldo attivo nel conto corrente di 7.500,76 euro (doc. 4 prodotto telematicamente dal convenuto il 24.11.2020).


8.5 Il Collegio, pertanto, tenuto conto dei tempi di permanenza con ciascun genitore per come sopra disciplinati, delle condizioni economiche delle parti e dell'età di entrambe le figlie, ritiene di dover confermare la somma di euro 300,00 per ciascuna figlia indicata nell'ordinanza presidenziale.


Le spese straordinarie, la cui gestione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal protocollo vigente presso questo Tribunale, che contiene una elencazione delle spese considerabili tali, oltre all'indicazione di quali tra queste spese richiedono il preventivo accordo tra i genitori, vengono poste oltre al 50% tra i genitori, in conformità a quanto richiesto da entrambe le parti.


LE ULTERIORI DOMANDE FORMULATE DALLE PARTI.


9. La ricorrente ha chiesto di condannare il convenuto al pagamento della somma di euro 2.266,50, quale rimborso delle spese sostenute da sola nell'interesse della famiglia nel periodo da ottobre a dicembre 2018 o, in via subordinata, qualora il Tribunale ritenesse provate le spese sostenute dal F.F. nell'interesse della famiglia, dichiarare che le stesse sono quelle riferibile a spese per vitto nella misura del 50% dell'importo complessivo di euro 1260,00 e quindi procedere alla compensazione della somma di euro 630,00 con la maggior somma dovuta a lei spettante.


9.1 Il convenuto, invece, nella comparsa di costituzione ha domandato il riconoscimento del 50% della proprietà della casa familiare per quanto versato a titolo di mutuo, con accollo esclusivo per il futuro della rimanente somma così come mutuata o, in alternativa, l'intestazione della casa alle figlie minori, con il riconoscimento dell'usufrutto a favore della moglie per i prossimi 15 anni. Con la prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. ha chiesto, in via alternativa, di condannare la signora S.C. a restituirgli la somma di 152.098,96 euro, pari al mutuo versato da quest'ultimo, o in subordine la metà, pari ad euro 76.049,48.


Soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni ha rinunciato a tali domande, ma non alle relative azioni, che si è riservato di promuovere in altro separato giudizio.


9.2 Entrambe le domande sono inammissibili, considerato che per orientamento consolidato della Suprema Corte, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità̀ di proporre più̀ domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Conseguentemente, è esclusa la possibilità̀ del “simultaneus processus” tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro la divisione dei beni mobili o immobili, la restituzione di beni mobili, la restituzione e pagamento di somme o il risarcimento del danno, in quanto queste ultime sono soggette al rito ordinario e sono dunque autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass.  Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass.  Sez.  I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638)


LE SPESE DI LITE.


10. Le spese di lite debbono essere compensate, considerato che si è verificata una situazione di reciproca soccombenza (la ricorrente è soccombente rispetto alla domanda di addebito e di condanna alle restituzioni delle somme relative alle spese familiari, mentre il convenuto è soccombente rispetto alle domande relative al mutuo della casa familiare).


Per completezza va rilevato che il convenuto ha rinunciato alle domande indicate nel precedente paragrafo soltanto in seguito all'ordinanza resa dal giudice istruttore, sicché tale condotta processuale non può rilevare ai fini della regolamentazione delle spese di lite, considerato che l'argomento è stato comunque oggetto di trattazione quasi per tutta la durata del procedimento.


PQM

P.Q.M.


Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:


dichiara la separazione dei coniugi S.C. e F.F., i quali hanno contratto matrimonio il 30.7.2000 ad Osimo, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Osimo al n. 67, parte 2, serie A dell'anno 2000;


ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osimo di procedere alle annotazioni di legge;


addebita la separazione a S.C. e, per l'effetto, rigetta la richiesta della ricorrente volta ad ottenere un contributo per il suo mantenimento;


dispone l'affido condiviso delle figlie minori G. e A. ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna. Il padre potrà vederle e tenerle con sé nel rispetto di quanto previsto al paragrafo n. 7;

SCOPRI SE LEI O LUI TI TRADISCE E CON CHI

dispone che F.F. corrisponda a S.C., entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile di euro 300,00 ciascuna, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona;


dichiara l'inammissibilità delle domande di restituzione somme avanzate da entrambe le parti;


compensa le spese di lite. Si comunichi.


Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 13.10.2021.

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