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L'addebito della separazione viene fatto al coniuge che con il tradimento abbia determinato la crisi coniugale

 Corte appello Ancona sez. II, 17/01/2023, n.148

Massima


Vi è addebito di separazione tra coniugi quando dalle risultanze emerga che la crisi coniugale sia emersa solo nel momento successivo al tradimento posto in essere da uno dei due, mentre non sia in alcun modo emersa alcuna carenza relazionale dovuta alle scelte lavorative dell'altro coniuge.


Sentenza


Corte appello Ancona sez. II, 17/01/2023, (ud. 21/12/2022, dep. 17/01/2023), n.148

Massime

 Documenti correlati

Intestazione


Fatto

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 68/22 pubblicata il 21.2.2022, nel giudizio di separazione personale tra la signora Fe. To. ed il signor En. Ga., unione dalla quale era nata l'(omissis) la figlia Ma., il Tribunale di Urbino, preso atto dell'intollerabilità della convivenza, così disponeva:


- Rigettava la reciproca richiesta di addebito della separazione avanzata dai coniugi;

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- Rigettava la richiesta di assegnazione della casa coniugale;


- Determinava a carico del Ga. un assegno mensile di mantenimento in favore della moglie, nella misura di 800,00 Euro mensili, oltre ad istat;


- Dichiarava inammissibile la domanda relativa al mantenimento della figlia Ma., nonché quella volte ad ottenere l'assegnazione della residenza familiare;


- Dichiarava integralmente compensate tra le parti le spese di lite.


Avverso detta sentenza ha proposto impugnazione Fe. To. chiedendo, in revoca della sentenza di primo grado, la pronuncia di addebito della separazione al marito e, quanto ai rapporti economici, l'aumento dell'assegno di mantenimento in suo favore, da determinarsi in 1.200,00 Euro mensili, o la diversa somma ritenuta di giustizia.


Il Ga., costituitosi, ha resistito, chiedendo, in via preliminare, l'espunzione dal fascicolo della documentazione relativa ai messaggi whatsapp trascritti, agli screenshot e fotografie prodotte e nel merito il rigetto dell'appello. Ha proposto altresì appello incidentale, chiedendo la riduzione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento della moglie posto a suo carico.


Il P.G. sede ha concluso per il rigetto dell'appello.


Diritto

Motivi della decisione

Va preliminarmente disattesa la richiesta dell'appellato di inutilizzabilità dei documenti prodotti dalla To..


Ed invero, come affermato dalla S.C., lo "short message service" ("SMS") (o documenti informatici analoghi) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l'eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c. poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 5141 del 2019).


È stato inoltre precisato che avuto riguardo alle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. 12794 del 2021).


Le riproduzioni informatiche prodotte dall'appellante appaiono dunque utilizzabili nel presente giudizio, ferma la valutazione, rimessa al giudice di merito ex art. 116 cpc, in ordine alla loro rilevanza probatoria.


Ciò posto, con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la pronuncia che ha respinto la propria domanda di addebito della separazione al marito, lamentando che il primo giudice abbia ritenuto che mancasse la prova del nesso eziologico tra i presunti tradimenti di questo e l'intollerabilità della convivenza.


Il motivo è fondato.


Appare infatti provata la violazione da parte del signor Ga. del dovere di fedeltà, sulla base dell'ampia documentazione prodotta, che attesta le frequentazioni extraconiugali, anche con escort da parte del Ga., confermate dalle dichiarazioni testimoniali di St. To., An. To. e Si. Ca..


Il teste Ma. Al. ha poi confermato la relazione extra coniugale della propria moglie con l'odierno appellato, collocando tale relazione nel gennaio 2019, ed ulteriore conferma sulla relazione extra coniugale del Ga. discendono dalla relazione investigativa redatta da Ab. investigazioni.


Provata dunque la violazione, non occasionale, dell'obbligo di fedeltà da parte del Ga. non appare dimostrata la mancanza di nesso eziologico tra tale violazione e l'intollerabilità della convivenza, non potendo in particolare ritenersi provato, che l'affectio coniugalis fosse venuta meno in epoca antecedente ed a causa dei comportamenti dell'appellante.


Si osserva al riguardo, anzitutto, la genericità delle allegazioni del Ga., come rilevato dallo stesso giudice di prime cure, in ordine a presunte condotte della moglie causalmente rilevanti in ordine alla cessazione della comunione spirituale tra i coniugi.


In particolare, non risulta alcun elemento idoneo a confermare la prospettazione del Ga. secondo cui l'unione tra i coniugi sarebbe stata compromessa dalla scelta dell'appellante di iniziare a svolgere l'attività professionale di cantante.


Ed invero, ferma la evidente insindacabilità delle scelte professionali di ognuno dei coniugi, al fine di realizzare al meglio le proprie aspirazioni ed inclinazioni, nel caso di specie non risulta che l'attività intrapresa abbia limitato in misura rilevante il contributo della To. alle esigenze della famiglia.


Non risultano inoltre episodi concreti che attestino che già in epoca antecedente alle relazioni extraconiugali fosse oggettivamente venuta meno l'affectio coniugalis.


In conclusione, in accoglimento del primo motivo di gravame, la separazione va addebitata al Ga.


Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la errata determinazione dell'assegno di mantenimento in suo favore, ritenuto del tutto inadeguato, considerata la complessiva valutazione della situazione economica dei coniugi: la retribuzione del marito è senz'altro superiore a quella dichiarata, di 2.500,00; deve inoltre escludersi, ad avviso dell'appellante, che il Ga. corrisponda alcun canone di locazione alla madre, proprietaria della ex casa coniugale dove il Ga. continua a vivere.


La To. rileva in particolare che, come desumibile dalla dichiarazione dei redditi prodotta, il Ga., il quale riveste ruolo di dirigente presso una società di (omissis), percepisce in realtà un reddito di 3.500,00 Euro mensili, oltre ai vari benefits e rimborsi fuori busta riconducibili alla sua qualifica dirigenziale.


L'appellante chiede pertanto che l'assegno di mantenimento a carico del Ga. sia aumentato a 1.200,00 Euro.


Il medesimo capo della sentenza è impugnato, con appello incidentale, dal Ga., il quale, all'opposto, chiede una congrua riduzione dell'assegno di mantenimento a suo carico, in considerazione del fatto che la moglie, oltre a percepire uno stipendio mensile di circa 1.000,00 Euro al mese quale retribuzione per l'attività di cantante in un gruppo musicale, è dipendente part time di un bar e percepisce trimestralmente i diritti Siae per le proprie composizioni musicali.


L'appello principale va accolto nei limiti di cui appresso.


Ed invero, sulla base delle risultanze istruttorie, va anzitutto considerata la durata del matrimonio, risalente al 1995, ed il contributo dato dalla To. alla vita familiare sia sotto il profilo economico, allorquando nei primi anni di matrimonio, il coniuge ha completato gli studi universitari, sia mediante la cura della figlia Ma., consentendo al marito di poter dedicarsi a tempo pieno all'attività professionale.


Va del pari considerato il rilevante squilibrio delle attuali condizioni economiche delle parti, aggravato dal fatto che il Ga. ha mantenuto la residenza presso la casa familiare di proprietà della madre, mentre la To. deve sostenere le spese di locazione di un immobile.


Tale asimmetria non risulta sostanzialmente incisa dalle ulteriori fonti di reddito della To. indicate dall'appellante incidentale. Il reddito complessivo di quest'ultima, come documentato, supera di poco i 1.100,00 Euro, a fronte della stabile e ben retribuita situazione lavorativa del Ga. e ferma la concorde volontà dei coniugi di contribuire, in eguale misura, al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.


Tutto ciò considerato, ritiene il collegio che l'importo dell'assegno di mantenimento in favore dell'appellante vada determinato in 900,00 Euro mensili.


L'accoglimento dell'appello principale implica una nuova regolazione delle spese dell'intero giudizio.


Orbene, considerato il complessivo esito della controversia, il Ga., soccombente, va condannato al pagamento, in favore della To. delle spese di entrambi i gradi, che si liquidano come da dispositivo.


Va altresì dato atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello incidentale, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.


PQM

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sull'appello proposto da Fe. To. avverso la sentenza del Tribunale di Urbino n.68-22 depositata il 21.2.2022, nei confronti di En. Ga., nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultimo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:


Pronuncia l'addebito della separazione al Ga.


Pone a carico del Ga. assegno di mantenimento in favore della moglie di 900,00 Euro mensili, oltre a rivalutazione annuale istat.


Conferma nel resto la sentenza impugnata.


Condanna il Ga. alla refusione delle spese di entrambi i gradi, che liquida, quanto al primo grado, in 4.350,00 Euro, di cui 150,00 Euro per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge, e quanto al presente grado, in 4.200,00 Euro, di cui 100,00 Euro per esborsi, oltre a rimborsi forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.


Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dPR 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello incidentale, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.


Così deciso, in Ancona nella camera di consiglio del 21 dicembre 2022


Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2023


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