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Il tradimento non basta per l'addebito della separazione

 Cassazione civile sez. VI, 14/07/2016, n.14414


MASSIMA

Ai fini della pronuncia di addebito, non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall'art. 143 c.c., ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (nella specie, il marito aveva chiesto che la separazione fosse addebitata alla moglie per aver la donna intrapreso una relazione, via Internet, con un altro uomo).


SENTENZA

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Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in data 24 febbraio 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta:


Rilevato che:


1- Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza del 30 marzo 2012, su domanda proposta da S.C. nei confronti del marito G.E., ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, ha respinto la domanda di addebito proposta dal G. e ha posto a carico dello stesso un assegno di Euro 300,00 mensili per il mantenimento della moglie e di Euro 500,00 mensili per ciascuno dei due figli, oltre al 504 delle spese mediche, scolastiche e ludico-


sportive. Il Tribunale ha rilevato una forte disparità tra le condizioni economiche delle parti a favore del G. in quanto l'entità dei ricavi e delle risultanze dei conti bancari depositati nel primo grado attestava una forte sottovalutazione del suo reddito dichiarato.


2- Ha proposto appello G.E. chiedendo che la Corte addebitasse la separazione alla moglie per aver la S. intrapreso una relazione, via internet, con un altro uomo, accertasse l'attività lavorativa "in nero" della moglie e le revocasse l'assegno per il mantenimento, riducendo quello dei figli ad Euro 400,00 ciascuno. Ha chiesto altresì la revoca del sequestro dell'immobile di sua proprietà disposto nel corso dell'istruttoria.


3- Si è costituita in giudizio S.C. chiedendo che la Corte rigettasse l'appello principale e, accogliendo quello incidentale, disponesse che il G. corrisponda la somma di Euro 900,00 mensili per il proprio mantenimento, la somma di Euro 1.200,00 per il mantenimento dei figli e il 70% delle spese straordinarie.


4- La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 6572/2014, ha rigettato l'appello principale e ha accolto parzialmente l'appello incidentale, disponendo che il G. corrisponda per il mantenimento della moglie l'importo di Euro 500,00 e ponendo a suo carico le spese straordinarie nella misura del 70%; ha rigettato nel resto l'appello incidentale.


5- Ricorre per Cassazione G.E. deducendo due motivi di impugnazione: a) rigetto istanze istruttorie circa la causa di separazione- erronea e contraddittoria motivazione; b) erronea a contraddittoria motivazione circa il mantenimento della S. e dei figli.


6- Si difende con controricorso S.C..


Ritenuto che:


7- Per quanto riguarda il primo motivo si rileva che la Corte distrettuale non ha ammesso le prove testimoniali richieste dal ricorrente in quanto ha ritenuto che la dimostrazione della relazione via internet della signora S. non sarebbe stato comunque un fatto giustificativo dell'addebito della separazione in assenza di una prova sull'efficienza causale di tale fatto rispetto alla crisi dell'unione coniugale. Tale ratio decidendi è conforme alla giurisprudenza di legittimità che ha più volte precisato come "Ai fini della pronuncia di addebito, non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall'art. 143 c.c., ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza" (Cass. sez. 1, 27.01.2014 N. 1696). Dalla lettura della motivazione risulta che la Corte di appello abbia vagliato la presunta relazione virtuale della signora S., ma abbia ritenuto che il suo comportamento sia intervenuto quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, dovuta anche ad episodi di violenza posti in essere dal marito e documentati da certificati medici. Sulla base di queste valutazioni la Corte di merito ha escluso pertanto che il fallimento dell'unione coniugale sia addebitale ad un comportamento specifico della moglie, ritenendolo invece riferibile a reciproche difficoltà nel rapporto tra i due coniugi risalenti nel tempo.

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8- Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, il ricorrente ritiene che la Corte non motivi la conferma dell'assegno per i figli e l'aumento dello stesso per la S.. Il motivo è infondato.


La Corte ha vagliato le situazioni economiche dei due coniugi, ravvisando una grande disparità. Ha valutato inoltre negativamente il comportamento processuale del G. che ha omesso di presentare la denuncia dei redditi dell'anno 2014 e non ha ammesso la prova testimoniale circa l'attività lavorativa non dichiarata dalla S. in quanto smentita dalle risultanze documentali.


9- Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.


La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cessazione.


PQM

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 2.100 di cui 100 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.


Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dello stesso art. 13.


Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2016.


Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

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