Lo scorso 17 ottobre 2022, è stato pubblicato in G.U. (n. 243 – suppl. ord. n. 38/L) il
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 di attuazione della
legge delega di riforma del processo civile del 26 novembre 2021 n. 206. L’analisi svolta a mezzo del presente contributo mira a valutare la portata applicativa della disciplina introdotta dal decreto delegato, raffrontandola coi criteri e principi direttivi stabiliti dalla legge delega che perseguono dichiaratamente l’obiettivo di ridurre i tempi di durata dei procedimenti civili. Con particolare riferimento alle norme disciplinanti il giudizio di primo grado, la disciplina introdotta dall’
art. 15 del decreto delegato è in linea con le previsioni di cui alla legge delega, salvo introdurre delle lievi variazioni.
Le prime modifiche involgono le disposizioni generali del codice di rito.
Nella specie, l’art. 3 del decreto delegato modifica i primi due commi dell’
art. 7 del codice di procedura, devolvendo alla cognizione del giudice di pace le cause relative a beni mobili di valore non superiore a quindicimila euro e sino a trentamila euro per quelle relative alla circolazione di veicoli e natanti ponendosi in linea con le previsioni di cui alla legge delega.
Modifiche vengono introdotte anche per quanto riguarda l’
art. 37 c.p.c. ispirate al rispetto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
Dando attuazione al principio indicato nella all’art. 1 comma 22 lett. c), viene riscritta la disposizione di cui al primo comma dell’art. 37 espungendo le parole “o dei giudici speciali”.
In tal senso, si è inteso restringere ai casi di difetto assoluto di giurisdizione la rilevabilità d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo, del difetto di giurisdizione.
Per altro verso, alle questioni di riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e i giudici speciali è dedicato il secondo comma. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo e dei giudici speciali è rilevato in primo grado anche d’ufficio. In sede di impugnazione, la discussione sulla giurisdizione è lasciata aperta quando vi sia un’eccezione in tal senso proposta con l’appello.
Allo stesso tempo, si prevede espressamente che il difetto di giurisdizione non è invocabile dall’attore per contestare la giurisdizione del giudice che ha adito, valendo il principio di autoresponsabilità, nel senso che l’attore non ha il potere di sollevare, con l’atto di appello, il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto.
Le innovazioni introdotte in tema di giurisdizione meritano di essere salutate con favore, essendo protese ad evitare improvvise ed inopinate declaratorie di difetto di giurisdizione degradando il materiale probatorio raccolto sino a quel momento a mero argomento di prova.
Sotto diverso angolo prospettico, in relazione alle sanzioni da approntare in materia di responsabilità aggravata ex
art. 96 c.p.c., l’
art. 3, comma 6, del decreto delegato, prevede una “cornice edittale” di sanzione pecuniaria che spazia a partire da euro 500 e non superiore ad euro 5.000 dando piena attuazione all’
art. 1 comma 21 lett. a)
Sulla stessa scia e in attuazione dell’
art. 1 comma 21 lett. b), della legge delega, avente come obiettivo quello di promuovere la leale collaborazione fra parti e giudice, al comma secondo dell’
articolo 118 c.p.c. nei casi nei quali una parte si rifiuti di eseguire un ordine di ispezione a persone o cose comminato dal giudice nel corso dell’istruttoria, è stata prevista una sanzione pecuniaria, determinata in una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 3.000, da versarsi a favore della cassa delle ammende.
Con riferimento all’esame delle disposizioni relative al Libro II del codice di rito e relative allo svolgimento del procedimento innanzi al giudice di primo grado, l’attuazione della delega conferma l’adozione del rito semplificato di cognizione e l’abrogazione del rito sommario, oltre alla previsione di nuovi moduli decisori semplificati e accelerati sia in primo grado che nel giudizio d’appello.
Il nuovo capo III – quater del codice di rito prevede, all’
art. 281
decies c.p.c., che quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale o è di pronta soluzione o richiede un’istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato.
La ratio di tale nuovo procedimento non pare essere molto dissimile da quella di cui al vecchio rito sommario di cognizione, che viene appunto abrogato
Giova osservare, a riguardo, che immaginare che la prima udienza di trattazione possa elevarsi a momento centrale del procedimento tale da ridurre notevolmente la durata dello stesso alla luce di una maggiore ed approfondita conoscenza degli atti di causa da parte del giudice istruttore appare, se non irrealistico, di difficile concretizzazione a livello pratico, in quanto, qualunque impegno profuso dalle parti si scontrerà sempre con un dato ineludibile, ovvero sulla non approfondita conoscenza del fascicolo da parte del giudice il quale, fatti salvi i casi, per il vero davvero rari, di procedimenti che possano davvero essere decisi allo stato degli atti in quanto basati su fatti pacifici o incontestati, provati su base documentale, non sarà in grado di assumere immediatamente la decisione.
Modifiche involgono anche la disciplina degli atti introduttivi e le norme relative al procedimento di cognizione ordinario.
In particolare, si prevede che la domanda debba essere proposta con atto di citazione e fissazione di un’udienza rispetto alla quale decorrono automaticamente i termini per il deposito delle memorie integrative, a norma dell’
art. 171
ter c.p.c. La prima udienza di comparizione, sempre regolata dall’
art. 183 c.p.c. il cui testo è stato integralmente riscritto, è dedicata, nel nuovo rito, alla trattazione vera e propria e alla ammissione dei mezzi di prova.
La fase delle verifiche preliminari è stata anticipata a un momento anteriore alla data dell’udienzaex
art. 183 c.p.c. e immediatamente successivo alla scadenza del termine di costituzione del convenuto.
Passando all’esame delle norme che regolano il contenuto degli atti introduttivi del giudizio di primo grado sino a quelle relative allo svolgimento della prima udienza, il Legislatore delegato, con l’
art. 3 comma 12 lett. a), ha modificato l’
art. 163 c.p.c. per dare attuazione alle previsioni contenute nelle lettere b) e d) del comma 5 della legge delega.
Si è a tal fine disposto nel n. 4) del terzo comma che i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni, siano esposti in modo chiaro e specifico.
Il n. 7) del terzo comma è stato modificato per aggiungere la necessità di inserire un nuovo avvertimento ossia che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Inoltre, il termine per la costituzione del convenuto, che deve essere oggetto di avvertimento contenuto nell’atto di citazione, è stato posto a settanta giorni prima dell’udienza, dovendosi consentire lo svolgimento della trattazione scritta antecedentemente all’udienza di prima comparizione per ivi consentire la piena definizione del thema decidendum e probandum.
Trattasi con tutta evidenza di un’innovazione estremamente importante che, facendo tesoro dell’esperienza maturata durante la pandemia, muove dalla constatazione che il rito civile è sostanzialmente scritto, se si eccettua l’assunzione di prova verbale (la cui acquisizione fuori udienza non ha avuto fortuna), e che il deposito di note telematiche è ben più efficace, rapido e meno dispendioso della trattazione fisica innanzi al giudice o da remoto.
L’art. 3 comma 12 lett. b), nel porsi in continuità con i principi e criteri direttivi statuiti dal Legislatore delegante, modifica l’
art. 163
bis c.p.c. primo alinea, con una modifica che estende il termine a comparire a centoventi giorni prima dell’udienza di trattazione.
Tale intervento, in ossequio ai criteri di cui all’art. 1 comma 5 lett. g), si pone l’obiettivo di consentire lo svolgimento della trattazione scritta antecedentemente all’udienza di prima comparizione, assicurando tempi congrui per l’elaborazione delle memorie integrative di cui al nuovo
articolo 171
ter c.p.c. e così ivi consentire la piena definizione del thema decidendum e probandum prima dell’udienza di cui all’
articolo 183 c.p.c.
Modifiche investono anche l’articolo 166 c.p.c.
A tal fine, è stato in primo luogo previsto che il convenuto debba costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta e non più venti, giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione, e ciò tenuto conto del nuovo termine a comparire e della nuova struttura della fase introduttiva, che prevede che dopo la costituzione del convenuto, ma sempre anteriormente all’udienza, debba avvenire anche lo scambio delle memorie integrative tra le parti.
Il nuovo art. 171 bis poi rappresenta una norma di fondamentale importanza nel quadro della nuova fase introduttiva, in un sistema che aspira a realizzare il canone della concentrazione e per il quale, dunque, all’udienza, la causa deve tendenzialmente sempre giungere con il perimetro del thema decidendum e del thema probandum già definito.
Nel rispetto della finalità perseguita dalla delega si è pertanto ritenuto che, scaduto il termine di cui all’
art. 166 c.p.c. per la costituzione del convenuto, il giudice istruttore abbia comunque a procedere entro un termine ravvicinato, i successivi quindici giorni, a tutte le verifiche d’ufficio che, nel loro insieme, sono funzionali ad assicurare la regolarità del contraddittorio. L’
articolo 171
ter c.p.c., di nuovo conio all’intero del tessuto codicistico, disciplina le memorie integrative che le parti possono depositare una volta avvenute le verifiche preventive del giudice e sempre prima dell’udienza.
È stato così stabilito che le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:
1) almeno quaranta giorni prima dell’udienza di cui all’
articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte.
2) almeno venti giorni prima dell’udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali.
3) almeno dieci giorni prima dell’udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.
Le modifiche introdotte, tuttavia, non paiono essere capaci di incidere concretamente nella direzione della riduzione della durata dei procedimenti finendo, anzi, per comprimere eccessivamente il diritto di agire e difendersi in giudizio a tutela dei propri diritti.
In una qualche misura viene recuperato lo schema del rito societario, che consentiva sì di ridurre il numero delle udienze, ma non risolveva la questione inerente all’eccessivo ricorso al processo e la superfluità o l’intrinseca pericolosità di alcuni mezzi di prova, come l’interrogatorio formale, che non sembrano più assolvere ad una finalità di giustizia, ma finiscono per ostacolarne il suo naturale svolgimento. Problematiche, queste, che, tuttavia, non sembrano potersi ascrivere al Legislatore delegato, quanto al Legislatore delegante.
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