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Regolarizzazione stranieri T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. IV, 29/06/2012, n.1871

 Fatto

Con ricorso notificato in data 19 settembre 2010 e depositato l'11 ottobre successivo, è stato impugnato il provvedimento di inammissibilità dell'istanza di emersione di lavoro irregolare presentata dal sig. Ma. Gy. a favore della sig.ra Je. Uw., prot. n. P-VA/L/N2009/104841, emesso dalla Prefettura di Varese il 2 luglio 2010 e notificato il 16 e il 21 luglio 2010.


Avverso il predetto provvedimento sono state dedotte le censure di violazione della legge n. 102 del 2009 e l'eccesso di potere per erronea interpretazione di legge e manifesta irragionevolezza.


Il diniego di regolarizzazione della ricorrente sig.ra Je. Uw. si fonderebbe su un'applicazione formalistica del dettato normativo, senza considerare che la prima istanza di regolarizzazione presentata dal ricorrente, sig. Ma. Gy., a favore di un altro lavoratore extracomunitario irregolare (sig. Jo. Ed. Os.), dovrebbe essere venuta meno in seguito all'assunzione di quest'ultimo alle dipendenze di un altro datore di lavoro che lo avrebbe in effetti regolarizzato.


Poi vengono dedotti la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della stessa legge, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del principio del contraddittorio e illogicità.


Nessuna comunicazione di avvio del procedimento sarebbe stata indirizzata ai ricorrenti, impedendo loro di partecipare al procedimento e ottenere un differente esito della procedura. Tale omissione non potrebbe essere valutata alla stregua di una violazione di tipo esclusivamente formale.


Infine, vengono dedotte le doglianze di violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990 nei confronti della lavoratrice per mancato avviso di avvio del procedimento e di eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione.


Nemmeno la ricorrente sig.ra Je. Uw. avrebbe ricevuto alcuna comunicazione di avvio del procedimento, anche in ragione della circostanza che la stessa non aveva inoltrato in proprio l'istanza di emersione, ma attraverso il datore di lavoro.


Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.


Con ordinanza n. 1223/2010 è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato e fissata l'udienza di trattazione del merito della controversia.


In prossimità dell'udienza di trattazione del merito della controversia, la difesa delle parti ricorrenti ha prodotto una memoria a sostegno delle proprie pretese.


Alla pubblica udienza del 27 marzo 2012, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.


Diritto

1. Il ricorso è fondato.


2. Con la prima censura si assume l'illegittimità del provvedimento impugnato in ragione del fatto che il diniego di regolarizzazione della ricorrente sig.ra Je. Uw. si sarebbe fondato su un'applicazione formalistica del dettato normativo, senza considerare che la prima istanza di regolarizzazione presentata dal ricorrente, sig. Ma. Gy., a favore di un altro lavoratore extracomunitario irregolare (sig. Jo. Ed. Os.), avrebbe dovuto essere accantonata in seguito all'assunzione di quest'ultimo alle dipendenze di un altro datore di lavoro che lo avrebbe in effetti regolarizzato.


2.1. La censura è fondata.


Il provvedimento impugnato ha dichiarato inammissibile la richiesta di emersione della sig.ra Je. Uw., in quanto il ricorrente, sig. Ma. Gy., ha chiesto, in precedenza, l'emersione anche di un altro lavoratore extracomunitario irregolare. Non potendosi regolarizzazione più di un soggetto in qualità di collaboratore domestico, la seconda richiesta in ordine cronologico, ossia quella dell'odierna ricorrente, è stata dichiarata inammissibile.


Tuttavia, tale modus procedendi non appare corretto nel caso di specie, giacché il primo lavoratore di cui il ricorrente Gy. ha chiesto l'emersione, in data 26 settembre 2009, ha ottenuto di emergere a carico di un altro datore di lavoro (all. 4 al ricorso); pertanto la successiva richiesta di emersione, formulata dallo stesso Gy. nei confronti della sig.ra Je. Uw. (all. 2 al ricorso), appare perfettamente ammissibile, atteso che in quel momento nessun soggetto aveva ottenuto l'emersione a carico del sig. Gy.. Del resto, la normativa non può essere interpretata in modo così rigido da impedire che l'impossibilità di far emergere un collaboratore, debitamente e tempestivamente esternata, impedisca ad un nucleo familiare la possibilità di ottenere l'emersione di un altro soggetto.


Se l'Amministrazione avesse svolto un approfondimento istruttorio, ciò sarebbe emerso in modo evidente.


2.2. In conclusione, la fondatezza della predetta censura determina, previo assorbimento delle restanti doglianze, l'accoglimento del presente ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato con lo stesso ricorso.


3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.


PQM

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'atto con lo stesso ricorso impugnato.


Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dei ricorrenti nella misura di € 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A., C.P.A. e accessori di legge; dispone, altresì, la rifusione del contributo unificato sempre a favore dei ricorrenti.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 27 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:


Adriano Leo, Presidente


Elena Quadri, Consigliere


Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 GIU. 2012.


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