Tribunale Bari sez. III, 05/10/2016, (ud. 30/09/2016, dep. 05/10/2016), n.4989
Fatto
Motivi della decisione
Il Ministero della difesa ha proposto appello avverso la sentenza n. 291 del 2007 del Giudice di pace di Bitonto, emessa nel giudizio di opposizione a verbale di contestazione avviato da D'A. G., con la quale il giudice aveva accolto l'opposizione ed annullato il verbale, con vittoria di spese.
Si costituiva l'appellato, contestando la fondatezza dell'appello.
La causa, di natura documentale, era rimessa ad udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.5.2016, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti.
L'appello è fondato e viene accolto.
In rito, il giudizio si è svolto in primo grado seguendo il rito imposto dalla Legge 689/81.
È opportuno ricordare che l'art. 26 del D.Lgs. 2.2.2006, n. 40, in vigore dal 2.3.2006, ha riformato l'art. 23 della legge 24.11.1981, n. 689, rendendo la sentenza appellabile e non più direttamente ricorribile in Cassazione, omettendo tuttavia di specificare il rito applicabile.
In giurisprudenza si sono, quindi, manifestati due diversi orientamenti: l'uno, volto a sostenere l'ultrattività in appello del rito speciale previsto dalla L. 689/81, l'altro, che riteneva invece applicabile la regola generale e quindi il rito ordinario disciplinato dal c.p.c., in assenza di espressa deroga.
Senza voler qui ripercorrere i numerosi argomenti a sostegno dell'una o dell'altra tesi, è sufficiente dare atto che sulla questione è intervenuta la giurisprudenza di legittimità, ponendo fine alla diatriba con diverse pronunce, tutte conformi sul punto, così manifestando un orientamento che può dirsi ormai consolidato e che ritiene applicabile al caso di specie il rito ordinario.
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Si afferma infatti: “Nei giudizi di opposizione ad ordinanza - ingiunzione (e in genere a sanzione amministrativa), introdotti nella vigenza dell'art. 23 legge n. 689/1981, come modificato dall'art. 26 D.Lgs. n. 40/2006, e prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2011, l'appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso”.
Sulla scorta di tale orientamento, che viene condiviso dal Tribunale adito, tenuto conto per l'appunto dell'assenza di un'espressa deroga al rito ordinario che deve quindi valere come regola generale, correttamente l'appello è stato proposto con rito ordinario e tempestivamente introdotto con citazione, notificata nel termine di legge.
Non sussiste il profilo di incompetenza eccepito, rientrando la sezione distaccata di Bitonto nel tribunale di Bari e trattandosi quindi unicamente di un profilo di assegnazione tabellare, irrilevante ai fini della competenza.
Peraltro, nella specie, il Presidente ha ritenuto di confermare l'assegnazione alla sede centrale.
Nel merito, l'appello è fondato.
In primis, deve rilevarsi che il verbale in cui si accerta l'avvenuto passaggio con il semaforo rosso -non implicando attività di elaborazione da parte dell'agente, trattandosi di circostanza che il verbalizzante attesta essere avvenuta sotto la sua diretta percezione- è coperto da fede privilegiata e la parte è tenuta ad esperire avverso le risultanze del medesimo l'apposito procedimento di querela di falso, ove intenda contestare la realtà del fatto (nella specie, non proposta).
Inoltre, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, “il requisito della specificità dell'atto di accertamento esige l'indicazione del giorno, dell'ora e della natura dell'infrazione, del tipo e della targa del veicolo, nonchè della località del fatto, senza necessità di ulteriori estremi non indispensabili alla difesa dell'incolpato, quali il numero civico o l'intersezione stradale di posizione della luce semaforica inosservata dal trasgressore” (Cass., sez. VI, 10.6.2014, n. 13037; Cass., sez. I, 28.9.2006, n. 21058).
Nella specie, il verbale contiene tutti gli elementi necessari e sufficienti ad individuare il punto in cui è avvenuta l'infrazione (SP 231 al bivio per Palo del Colle).
Pertanto, l'appello deve essere accolto.
Assorbita e comunque rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c.
L'accoglimento dell'appello determina la condanna alle spese di questo grado di giudizio, come da dispositivo, venendo liquidate in ossequio ai parametri di cui al D.M. 55/14, non risultando documentata in atti la costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente dinanzi al giudice di pace.
Infatti, dall'esame del fascicolo di prime cure risulta inviata a mezzo posta la documentazione relativa all'accertamento ma non risulta redatta una comparsa di costituzione contenente le conclusioni dell'amministrazione evocata in giudizio, nè è mai comparso alcuno nelle udienze tenute dal giudice di pace (Cass. 26.4.2006, n. 9580 sulla necessità quantomeno di una memoria difensiva, pur se inviata a mezzo posta).
PQM
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Terza sezione civile, in funzione di Giudice di secondo grado, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione regolarmente notificato, dal Ministero della difesa avverso la sentenza n. 291/2007 emessa dal giudice di pace di Bitonto nei confronti di D'A. G., così provvede:
1. accoglie l'appello proposto, e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata, rigettando integralmente l'opposizione proposta da D'A. G. avverso il verbale di accertamento oggetto di giudizio;
2. nulla per le spese di primo grado;
3. condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di questo giudizio, che liquida in € 450,00, oltre rimb.forf. Iva e Cap come per legge.
Bari, 30 settembre 2016
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