Tribunale Taranto sez. I, 01/03/2022, (ud. 01/03/2022, dep. 01/03/2022), n.146
Fatto
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE - FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.02.2021 il COMUNE DI TARANTO proponeva appello avverso la sentenza n. 1912/2020 del G.d.P. di Taranto, emessa dalla dott.ssa R. S. in data 08.10.2020 e pubblicata in data 30.11.2020, con la quale quest'ultima pronunziando sul ricorso depositato il 24.02.2020 da S. I. aveva cosi statuito: 'ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, ANNULLA i verbali di contestazione di violazione al Codice della Strada n. FX1035807 - n. registro 2625/2020 nonché n. FX1035823 - n. registro 2616/2020, entrambi redatti in data 08.01.2020 negli Uffici del Comando della Polizia Locale del Comune di Taranto, elevati nei confronti dell'opponente nonché tutti gli atti dai medesimi verbali dipendenti. CONDANNA il Comune di Taranto, in persona del Sindaco in carica, al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi E 173,00 di cui E 43,00 per spese vive, oltre il rimborso forfetario nella misura del 15% sul compenso di euro 130,00, IVA e C.p.A. come per legge con distrazione in favore dell'avv. Vito Antonio Miccolis dichiaratosi antistatario'.
L'ente appellante chiedeva la riforma della sentenza e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.6.2021 si costituiva in giudizio il sig. S. I. instando per il rigetto del gravame e per la conferma della censurata sentenza e la condanna dell'ente appellante alle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Vito Antonio Miccolis.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, all'udienza del 27.01.2022 la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo e con riserva di deposito della motivazione nei termini di legge.
Le ragioni dell'appellante.
Il COMUNE DI TARANTO censurava l'appellata sentenza per due ordini di ragioni:
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- in primo luogo riteneva la decisione impugnata errata in relazione alla qualificazione giuridica attribuita al tratto stradale de quo, dal giudice di prime cure non reputato, in ragione delle sue oggettive caratteristiche e in particolare della mancanza di banchina, classificabile quale strada urbana di scorrimento, con la conseguenza che non sarebbe stata legittima la elevazione di infrazioni per eccesso di velocità rilevate a mezzo di AUTOVELOX fisso e in assenza di agenti accertatori, dovendosi al contrario ritenere obbligatoria, secondo i principi generali, la contestazione immediata al trasgressore, né sufficientemente motivata sul punto, per essersi limitato il giudice di prime cure a osservare che il Comune non aveva fornito adeguata dimostrazione delle caratteristiche della strada; secondo l'ente appellante, invece, nel giudizio di primo grado il Comune avrebbe provato, attraverso le proprie deduzioni e la produzione documentale, anche fotografica, che la strada ove si era verificata la violazione rientrava nella classificazione codicistica, assumendo che per le strade di cui all'art. 2, comma 2, C.d.S. di tipo C (extraurbane secondarie) e D (urbane di scorrimento) spetta al Prefetto con proprio decreto la determinazione dei tratti in cui è possibile l'attività di controllo da remoto finalizzata all'accertamento delle violazioni per eccesso di velocità; che infatti con Decreto Prot. 330/13/Area III del 2015 il Prefetto di Taranto, previo parere favorevole dell'Ente proprietario della strada (nota n. 184091/14) nonché del Comando Sezione Polizia Stradale di Taranto (nota n. 140005146/220.6), aveva ritenuto ed individuato Via Ancona, in entrambe le direzioni, quale strada urbana di scorrimento rientrante nella classificazione di cui all'art 2, lett. D, C.d.S., in relazione alla quale gli organi di polizia avrebbero potuto utilizzare strumenti di rilevazione elettronica della infrazioni senza obbligo di contestazione immediata delle stesse;
- in secondo luogo l'appellante censurava la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui aveva ritenuto l'illegittimità dei verbali di contestazione poiché fondati sulla presunta violazione da parte del Comune di Taranto dell'art 25, comma 2, della L. 120/2010; che invero la motivazione della sentenza appellata per cui:
'...il Comune di Taranto non ha rispettato la distanza che deve intercorrere tra il segnale che avvisa gli utenti circa la presenza dello strumento di rilevamento della velocità ed il luogo in cui quest'ultimo è collocato, che, secondo l'art 25 comma 2 della legge n. 120/2010, non deve essere inferiore a un km o superare i quattro km, mentre nella fattispecie in esame risulta che la distanza era di 300 metri' doveva ritenersi errata, in quanto la distanza di 300 mt dalla postazione di controllo non viola, secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale, il precetto normativo, l'art 146 comma 6 bis del C.d.S. in combinato disposto con l'art 2 del D.M. attuativo 15.08.07, atteso che la predetta normativa stabilisce che il segnale di preavviso va installato con 'adeguato anticipo' e in modo da garantire il tempestivo avvistamento della postazione e che la distanza minima indicata era da ritenersi applicabile solo alla ipotesi di segnaletica apposta fuori dai centri abitati, mentre nella fattispecie in oggetto le violazioni erano state riscontrate su strada urbana.
Il COMUNE DI TARANTO chiedeva pertanto che, in riforma dell'appellata sentenza, fossero convalidati i verbali di contestazione di violazione al Codice della strada oggetto dell'opposizione.
Le ragioni dell'appellato.
Parte appellata chiedeva il rigetto delle ragioni di gravame, per come sopra sinteticamente riportate.
Deduceva l'infondatezza del primo motivo di appello, in quanto correttamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che il tratto stradale in questione non avrebbe potuto essere considerato strada urbana di scorrimento per l'assenza di banchine laterali (nella accezione propugnata dagli interpreti più avvedute e dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero intese come spazi all'interno della sede stradale, ma esterni rispetto alla carreggiata, destinati al passaggio dei pedoni e/o alla sosta di emergenza, di larghezza adeguata a talune di tali esigenze, ricorrendo invece elementi che deporrebbero per la natura urbana della strada (abitazioni laterali, attraversamento pedonale, limite di velocità a 60 km/h); che non sussistevano, pertanto, elementi per ritenere l'esistenza di una strada urbana a scorrimento veloce, in quanto non ricorreva nessuno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 2 C.d.S., con la conseguenza non poteva essere esercitata alcuna valutazione discrezionale del prefetto; che pertanto l'accertamento delle infrazioni stradali di cui all'art. 142 e 148 C.d.S. sul tratto stradale in questione avrebbe dovuto essere effettuato solo con postazioni mobili e obbligo di contestazione immediata da parte dell'agente accertatore, atteso che l'art. 4 del D.L. n. 121/2002, come convertito e modificato dalla L. n. 168/02, prevede esclusivamente per le strade indicate dall'art. 2, comma 2, lett. C e D del Codice della Strada, ossia per le strade urbane extra secondarie e per le strade urbane di scorrimento la ammissibilità dell'accertamento con sistemi automatizzati a distanza e non potendo il tratto di strada interessato dalla violazione rientrare in tali due categorie, i verbali impugnati erano stati correttamente annullati dal giudice di primo grado.
L'appellato contestava inoltre la ulteriore ragione di gravame, ritenendo che fondatamente la sentenza aveva rilevato la violazione della prescrizione di cui all'art. 25, comma 2, della L.120/2010 perché il segnale era stato apposto ad una distanza di 300 metri.
L'appellato ravvisava ulteriori ragioni di rigetto del gravame facendo rinvio alle motivazioni indicate nell'atto introduttivo.
Lo stesso instava, pertanto, per il rigetto dell'appello e la conferma della decisione.
Ragioni della decisione.
L'odierno appello ha ad oggetto la decisione del G.d.P. di Taranto con la quale sono stati annullati due verbali di accertamento della violazione dell'art. 142 commi 7 e 8 C.d.S. (eccesso di velocità) e degli atti ad essi connessi per superamento del limite di 60 kmh nel tratto stradale di Via Ancona strada urbana di scorrimento tratto Viale Jonio Via Atemisio, fronte civico 308 in direzione S. Rita, elevati il giorno 08.01.2020 dagli agenti della Polizia Locale del Comune di Taranto nei confronti di S. I., proprietario dell'autovettura tg. -omissis--, rilevati in data 22 e 23.11.2019 mediante apparecchiatura fissa AUTOVELOX PASVC (il cui numero di matricola veniva indicato nei verbali de quo) e non contestati nella immediatezza della infrazione bensì successivamente mediante notificazione.
La rilevanza della qualificazione giuridica del tratto stradale oggetto delle contestazioni ex art. 142 C.d.S.
Ai fini della decisione del presente gravame risulta dirimente l'aspetto relativo alla natura giuridica della strada lungo la quale sono state rilevate le infrazioni sanzionate ex art. 142 C.d.S., posto che la disciplina normativa, come si avrà modo di vedere di qui a breve, non prevede un indistinto e generalizzato ricorso ed uso delle apparecchiature e dei sistemi di elevazione delle contravvenzioni per violazioni dei limiti di velocità su qualsiasi tipo di strada.
A mente dell'art. 2, comma 2, del C.d.S., le strade sono classificabili, con riferimento alle rispettive caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nelle seguenti diverse tipologie:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
(E-bis - Strade urbane ciclabili);
F - Strade locali.
F-bis. Itinerari ciclopedonali.
Nel caso di specie correttamente la censurata decisione ha ritenuto che la strada sulla quale erano state elevate le contravvenzioni con la postazione fissa AUTOVELOX, non potesse essere qualificata come strada urbana di scorrimento, per la carenza delle caratteristiche tecniche minime stabilite dal successivo comma 3 dell'art. 2 del C.d.S., in mancanza di specifica prova da parte del Comune.
Sulla disciplina relativa alla collocazione degli strumenti operativi fissi di rilevazione automatica della velocità.
La disciplina contenuta nell'art. 4 del D.L. n. 121 del 2002, convertito nella L. n. 168 del 2002, nella circolare del Ministero dell'Interno del 3 ottobre 2002, e nel D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella L. n. 214 del 2003, non consente invero di ritenere che tra le categorie viarie sulle quali sarebbe stato possibile installare strumenti operativi fissi di rilevazione automatica della velocità potesse essere ricompreso il tratto stradale ove sono state rilevate le infrazioni.
Il citato art. 4 statuisce: '1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di essere, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non e' possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo. 3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi é l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285'.
Nella individuazione delle strade che possono essere qualificate come 'urbane di scorrimento' il già richiamato art. 2 del Codice della Strada contiene l'elencazione, da reputarsi tassativa, delle caratteristiche che le stesse devono presentare per essere definite tali.
Più in dettaglio, alla lettera 'D' viene identificata nel comma 3 come 'Strada urbana di scorrimento' la strada che presenta precise connotazione, ovvero 'strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate;
per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate'.
Nella fattispecie in esame è contestata la classificazione della strada ove sono state accertate le violazioni del Codice della Strada quale strada urbana di scorrimento essenzialmente per la mancata dimostrazione da parte dell'Ente territoriale che ha elevato la sanzione amministrativa delle suindicate caratteristiche, tra cui specificamente la presenza della c.d. banchina, la cui previsione codicistica è stata oggetto di plurimi interventi dei giudici di legittimità, consentendo infine di pervenire a una definizione di tale caratteristica in termini di 'spazio all'interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza'.
Sul punto si segnala la recente pronuncia della S.C. di Cassazione, la quale, nel dirimere una controversia analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha effettuato una compiuta e convincente ricostruzione sistematica e giuridica della controversa problematica (Cass. Ordinanza 15 settembre 2021, n. 24936: 'La questione controversa riguarda, dunque, l'individuazione dei requisiti che una determinata strada deve presentare, ai fini indicati dall'art. 4 del decreto legge n. 121 del 2002, conv., con modif., dalla legge n. 168 del 2002, stante il rinvio alla classificazione contenuta nel codice della strada. Con riguardo a tale questione è intervenuta recentemente la sentenza di questa Sezione, dalla quale non si ha motivo di discostarsi, n. 4451 del 2019, il cui percorso logico-argomentativo è stato reiterato nelle successive pronunce n. 4090/2019, n. 16622/2019, 10362/2020 e, da ultimo, n. 9682/2021. Deve, in generale, osservarsi che l'utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità (cc.dd. "autovelox") nei centri urbani è consentita solo con le postazioni mobili alla presenza degli agenti accertatori di polizia, mentre le postazioni fisse e automatiche possono considerarsi legittimamente installabili solo sulle strade urbane a scorrimento, previa autorizzazione del Prefetto. Difatti, il sistema delineato dal d. lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) è improntato sulla regola della contestazione immediata delle infrazioni, ammettendo la contestazione differita esclusivamente quando la strada abbia determinate caratteristiche tecniche che rendono pericoloso ordinare l'arresto del mezzo per effettuare la contestazione immediata (con riferimento alla valutazione di molteplici fattori, tra i quali il tasso di incidentalità, le condizioni strutturali del piano viabile, del traffico e quelle afferenti alla salvaguardia della sicurezza nell'effettuazione dell'accertamento). In particolare, il c.d.s. - con la previsione di cui all'art. 201, comma 1-bis - ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata delle violazioni di cui all'art. 142, commi 8 e 9, dello stesso mediante la postazione di un autovelox esclusivamente sulle autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, delineando nel contempo le caratteristiche minime che ciascuna delle stesse tipologie di strade devono presentare per potersi qualificare come tali (art. 2, commi 2 e 3, lett. a) b) c) e d). Per quanto rileva in questa sede con riferimento specifico alla violazione contestata alla ricorrente, l'art. 2, comma 3, lettera d), c.d.s. individua i requisiti minimi per qualificare una strada quale "strada urbana a scorrimento". In particolare, il dettato normativo sancisce che per strada urbana di scorrimento si deve intendere una strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate. La relativa disciplina normativa integrativa di riferimento (specificamente ricompresa nell'art. 4 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121, conv. dalla legge n. 168 del 2002) stabilisce, inoltre, che mentre nelle autostrade e strade extraurbane principali gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico - secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno e sentito il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel caso, invece, delle strade extraurbane secondarie e delle strade urbane a scorrimento è necessario un apposito provvedimento del Prefetto che autorizzi la relativa installazione o utilizzazione (avendo, infatti, tale autorità amministrativa il compito di selezionare le strade sulle quali procedere con il controllo a distanza). Detto provvedimento prefettizio, reso allo scopo di consentire la possibilità di usare apparecchiature automatiche senza presidio per il rilevamento delle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità, deve essere adottato in presenza dei requisiti dettati dalla legge, non potendo il Prefetto fare riferimento, mediante un'interpretazione estensiva, a criteri diversi da quelli previsti dal codice della strada. A tal proposito si osserva come la precedente giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 7872/2011) ha chiarito che il legislatore del 2002, nel rinviare alla previsione classificatoria contenuta nel codice della strada, ha vincolato la Pubblica Amministrazione ad utilizzare i criteri dettati dall'art. 2, comma 3, c.d.s., sicché la questione controversa si "riduce" all'interpretazione della norma classificatoria per stabilire quali siano i requisiti strutturali indefettibili che il percorso stradale deve presentare per poter essere sottoposto al controllo con sistema automatizzato, nel ricorso degli altri presupposti che l'art. 4 d.l. n. 121 del 2002 affida alla valutazione della stessa Pubblica Amministrazione. Nella definizione di strada urbana di scorrimento, il dato testuale chiaramente circoscrive gli elementi "eventuali" alla corsia riservata ai mezzi pubblici e alle intersezioni a raso semaforizzate, mentre impone la presenza della banchina pavimentata a destra, del marciapiede e delle aree di sosta, i quali costituiscono perciò elementi strutturali necessari della strada urbana di scorrimento, ovvero ne rappresentano i requisiti minimi, anche ai fini dell'adozione del provvedimento amministrativo previsto dal citato art. 4 d.l. n. 121 del 2002. Trattandosi di interpretare una norma classificatoria - tale essendo l'art. 2, comma 3, lett. d), c.d.s. - una lettura che disattendesse il dato letterale si risolverebbe in una interpretatio abrogans').
L'insegnamento della S.C. di Cassazione è, pertanto, del tutto chiaro ed esaustivo nell'evidenziare che rispetto alla regola generale delineata dal nuovo codice della strada che impone la contestazione immediata delle infrazioni, la contestazione differita è consentita esclusivamente nelle ipotesi derogatorie e pertanto di stretta interpretazione previste dalla legge, che impongono tuttavia la verifica preliminare dei requisiti indefettibili che il tratto stradale deve presentare per poter essere sottoposto al controllo con sistema automatizzato, tra cui la presenza della banchina, del marciapiede e delle aree di sosta, quali elementi strutturali imprescindibili della strada urbana di scorrimento.
Ai fini dell'adozione del provvedimento amministrativo previsto dal citato art. 4 d.l. n. 121 del 2002 la discrezionalità amministrativa potrà esplicarsi nella concreta individuazione delle strade che per le loro caratteristiche tecniche, che rendono pericoloso ordinare l'arresto del mezzo per effettuare la contestazione immediata, in relazione a molteplici fattori, quali il tasso di incidentalità, le condizioni strutturali del piano viabile, del traffico e quelle afferenti alla salvaguardia della sicurezza nell'effettuazione dell'accertamento, sia opportuno autorizzare l'installazione o utilizzazione di sistemi di controllo automatici e di consentire la contestazione differita della infrazione.
Tra i requisiti minimi che la strada deve possedere per poter essere qualificata come strada urbana di scorrimento è la presenza della banchina, che si identifica con uno spazio avente tale precipua attitudine e, dunque, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni, tenuto conto che anche la strada urbana di scorrimento è per sua natura contraddistinta da un intenso flusso stradale veicolare ininterrotto per lunghi tratti e per la quale si profila, quindi, la stessa necessità di assicurare l'esistenza di fasce laterali in cui poter effettuare la sosta di emergenza o il transito pedonale.
Da ciò consegue che la banchina appartiene alle caratteristiche strutturali indispensabili della strada urbana di scorrimento e la sua utilizzabilità, anche per manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione assimilabili a quelle che valgono per la carreggiata, in quanto anch'essa, in assenza di specifica segnalazione contraria e benché non pavimentata, deve suscitare negli utenti un affidamento di consistenza e sicura transitabilità.
Dalla definizione fornita deriva che una banchina di larghezza molto ridotta, come quella che apparentemente, dalla visione delle fotografie prodotte in atti nel fascicolo di parte appellante, insiste al lato destro della strada del Comune interessato, non consentendo alcuna sosta degli autoveicoli, non può certamente considerarsi idonea a svolgere le riportate funzioni né, in generale, appare rispondente alle caratteristiche imposte dal Codice della Strada, ragion per cui la sua mancata conformazione a tali caratteristiche comporta l'insussistenza di un elemento essenziale per la qualificazione di una strada urbana come 'di scorrimento'.
Non ricorre peraltro il lamentato vizio di insufficienza della motivazione, atteso che il giudice di prime cure ha - sia pure in modo sintetico - esplicitato le ragioni della decisione, rilevando che le presunte violazioni erano state accertate su strada urbana di scorrimento secondo la definizione offerta dall'art. 2 del C.d.S. e che, in mancanza di adeguata dimostrazione del rispetto delle caratteristiche normative da parte del Comune e segnatamente in ordine alla presenza di banchine di sosta, non era stata fornita la piena prova della responsabilità del presunto trasgressore, con conseguente annullamento delle sanzioni irrogate.
Deve in merito osservarsi che nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla Legge n. 689/1981 è onere dell'Ente amministrativo che provvede all'erogazione della sanzione, dimostrare l'inosservanza delle disposizioni legislative, nonché la sussistenza degli elementi determinanti la violazione contestata.
L'opposizione a sanzione amministrativa benché introduca un ordinario giudizio di cognizione, seppur regolato dalla disciplina dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/11, si configura invero come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, e investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, nel cui ambito all'amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di parte attrice, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa mentre all'opponente qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
In tal senso si registra il consolidato orientamento della giurisprudenza dalle decisioni più risalenti nel tempo (vedi Cass. n. 5095 del 1999: 'Con l'opposizione alla ordinanza - ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente, restando l'assunzione di prove d'ufficio, prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 6, una facoltà, e non un obbligo del pretore, il cui esercizio è affidato alla sua discrezionalità. Ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto del citato art. 23, comma 12, l'opposizione deve essere accolta'; vedi anche Cass. n. 3037 del 2001; Cass. n. 11698 del 2004; cfr. Cass. n. 17615 del 2007; Cass. n. 5277 del 2007; nonchè Cass. n. 24691 del 2018; Cass. n. 4898 del 2015), sino ai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ord. 24 gennaio 2019, n. 1921: 'Consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria'; cfr. anche Cass., 22/09/2020, n.19811).
Pertanto del tutto correttamente e condivisibilmente il G.d.P. ha rilevato che, essendo la P.A. tenuta a dimostrare che il verbale opposto era stato accertato su strada urbana di accertamento ai sensi dell'art. 2 del C.d.S. il mancato assolvimento di tale onere probatorio in relazione allo specifico e indefettibile requisito della presenza di banchine di sosta determinava l'annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa.
La irrilevanza dell'inserimento del tratto stradale in questione nell'elenco delle strade di cui al decreto prefettizio n. Prot. 330/13/Area III del 13 febbraio 2015.
L'inserimento del tratto stradale de quo nel decreto prefettizio Prot. 330/13/Area III del 13 febbraio 2015, non è idoneo, diversamente da quanto sostenuto dell'ente appellante, a sconfessare la conclusione testé riferita non essendo riservata ai prefetti la potestà classificatoria delle strade.
Sul punto è ormai pacifico l'orientamento della S.C. di Cassazione a mente del quale, benché lo scopo sotteso all'intervento del legislatore del 2002, con cui si è ammesso il ricorso ai dispositivi di controllo a distanza sulle strade urbane a scorrimento (art. 2 c. 3 lett. d), sia quello di garantire la sicurezza della circolazione, con l'attribuzione al prefetto del potere, nell'esercizio di un'attività amministrativa insindacabile, di individuare tra le varie strade a scorrimento quelle in cui si rende necessario il posizionamento di autovelox, all'esito della valutazione degli elementi espressamente forniti dal legislatore (art. 4 d. l. 121/2002) ossia il tasso di incidentalità, le condizioni strutturali e plano-altimetriche e il traffico della strada, tali da rendere impossibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti dei soggetti controllati, e quindi mediante il doveroso bilanciamento tra le esigenze, altrimenti incompatibili, di garantire la sicurezza nella circolazione e di non penalizzare la fluidità del movimento veicolare che si svolge sulle strade 'di scorrimento' (v. in tal senso Cass. n. 4090/2019; Cass. 4451/2019), tuttavia la discrezionale individuazione prefettizia delle strade ove non è possibile il fermo di un veicolo (ed ove, quindi, può legittimamente evitarsi la contestazione immediata dell'infrazione al C.d.S. quanto alla velocità) non può prescindere da quella che è la valutazione normativa del tratto stradale, conseguendone che la sanzione irrogata per eccesso di velocità ed elevata tramite autovelox, senza la necessaria contestazione immediata, è nulla quando difetta la prova che la rilevazione dell'infrazione sia avvenuta su di una 'strada urbana a scorrimento', munita di carreggiate indipendenti o divise da uno spartitraffico centrale (vedi Cass. n. 12231/2016).
Tale linea di interpretazione è stata di recente ribadita dalla citata Cass. n. 24936/2021, che all'esito dell'excursus sulla dibattuta questione, e richiamati i conformi precedenti Cass. n. 7872/2011 e Cass. n. 5532/2017, ha ritenuto di affermare il principio di diritto secondo cui: 'il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all'art. 2, commi 2 e 3, c.d.s. 1992, e non altre, dovendo perciò, considerarsi illegittimo - e, pertanto, disapplicabile nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa - il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l'installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia tutte le caratteristiche "minime" della "strada urbana di scorrimento', in base alla definizione recata dal comma 2, lett. D), del citato art. 2 c.d.s.'.
Perciò, anche sulla scorta anche di tali ulteriori rilievi, l'impugnazione formulata dall'ente territoriale non risulta fondata, in quanto non ricorrevano i presupposti di legge per consentire il rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 121/2002, convertito con modificazioni nella legge n. 168/2002, che tale possibilità consente esclusivamente per le strade indicate all'art. 2, comma 2, lettere C e D del C.d.S, ovvero per le strade urbane extrasecondarie e per le strade urbane di scorrimento, non potendo il tratto di strada interessato dalla violazione rientrare in alcuna di tali categorie, senza che possano venire in rilievo in tale valutazione profili di discrezionalità tecnica o di merito, con la conseguente disapplicazione del Decreto del Prefetto di Taranto Prot. 330/13/Area III del 13 febbraio 2015.
I verbali di violazione al Codice della Strada n. FX1035807 - n. registro 2625/2020 nonché n. FX1035823 - n. registro 2616/2020, entrambi redatti in data 08.01.2020 negli Uffici del Comando della Polizia Locale del Comune di Taranto sono stati quindi correttamente ritenuti illegittimi e annullati con la sentenza oggetto di gravame in quanto in ambito urbano la possibilità di procedere in conformità al comma 1 ter dell'art. 201 C.d.S., con apparecchiature debitamente omologate, gestite direttamente dagli organi di polizia stradale, imponeva che le apparecchiature fossero mobili, la presenza degli agenti accertatori e l'obbligo della contestazione immediata al trasgressore.
Il secondo motivo di censura risulta assorbito, attesa la ritenuta accertata illegittimità del provvedimento sanzionatorio per le ragioni sin qui illustrate.
I motivi di appello formulati dall'Ente Locale vanno quindi respinti e la sentenza impugnata merita di essere integralmente confermata.
Le spese.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario, oltre al versamento di una somma pari al contributo unificato ex art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania D'Errico, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal COMUNE DI TARANTO, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1912/2020 emessa dal G.d.P. di Taranto avv. Rosa Silvestri il g. 08.10.2020 e pubblicata in data 30.11.2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 1912/2020 emessa dal G.d.P. di Taranto avv. Rosa Silvestri il g. 08.10.2020, pubblicata in data 30.11.2020;
2) Condanna l'Ente appellante al pagamento in favore dell'appellato sig. S. I. delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in E 1.200,00, da aumentarsi nella misura di legge per rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Vito Antonio Miccoli, nonché al versamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Depositata in cancelleria il 01/03/2022.
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