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opposizione proposta nelle forme dell'art. 22 legge 689/1981 a

 Tribunale Messina sez. I, 06/03/2012, (ud. 02/03/2012, dep. 06/03/2012), n.491

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto notificato il 12 aprile 2010 la SERIT SICILIA s.p.a. interponeva appello avverso la sentenza n. 9345/09 emessa dal Giudice di pace di Messina in data 24.09.2009/04.01.2010 nel procedimento n. 6547/08 instaurato da Nu. Na., sentenza con la quale era stata accolta l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 0089004502566. A sostegno della impugnazione evidenziava che l'opposizione proposta nelle forme dell'art. 22 legge 689/1981 avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, in quanto era stata data dimostrazione del fato che l'intimazione di pagamento era stata preceduta dalla notifica della cartella di pagamento ed erano ormai decorsi da tale notifica i termini di legge, mentre il Giudice aveva arbitrariamente riqualificato la domanda come opposizione all'esecuzione, sia perché non erano state seguite le forme di tale opposizione, sia perché questa si fonderebbe su una eccezione di prescrizione della pretesa maturata dopo la notifica della cartella di pagamento, prescrizione che non era stata, però, eccepita nell'atto introduttivo del giudizio e che era stata sollevata dall'opponente solo nelle note conclusive, in violazione delle prescrizioni di legge. Chiedeva, pertanto, l'integrale riforma della sentenza appellata con il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.


Si costituiva Nu. Na. che contestava la fondatezza dell'appello evidenziando che correttamente il primo giudice aveva ritenuto l'ammissibilità dell'opposizione, in quanto l'opposizione all'esecuzione non è soggetta ai termini decadenziali di cui alla legge 689/1981. Rilevava che egli aveva sin dal ricorso introduttivo eccepito la prescrizione della pretesa azionata, come poteva desumersi dal riferimento alla illegittimità dell'intimazione effettuata ben cinque ani dopo la data della presunta notifica della cartella di pagamento.


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Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 16.11.2011, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, il Giudice assegnava la causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c..


Ritiene questo Giudice che l'appello è fondato. Dagli atti di causa emerge che in effetti la SERIT SICILIA s.p.a. aveva notificato al Nu., in data 29.05.2003, cartella di pagamento avente ad oggetto la medesima sanzione amministrativa di cui all'intimazione di pagamento opposta. Conseguentemente, l'opposizione proposta ex art. 22 e 23, 1. 24 novembre 1981, n. 689 avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, in quanto essa è esperibile solo nei casi in cui l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla notifica della cartella esattoriale e dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori. Il primo Giudice ha, nondimeno, ritenuto che l'opponente avesse inteso proporre oltre che un'opposizione ai sensi della legge 689/1981, anche una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avendo addotto un fatto estintivo (la prescrizione) sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo. È, invero, consentito al Giudice qualificare nel modo più appropriato l'azione proposta ed a ciò non osta il rito seguito dall'attore, eventualmente diverso da quello prescritto, ma nel caso in esame manca il presupposto per una simile qualificazione giuridica, poiché non risulta in alcun modo che l'opponente abbia nel ricorso introduttivo invocato la prescrizione. A tal proposito va osservato che, secondo il giudice di legittimità (Cass. Sez. Un. 25 luglio 2002 n. 10955, che ha risolto un contrasto giurisprudenziale in tema di limiti e formulazione dell'eccezione di prescrizione), la parte che intende avvalersi della prescrizione non è tenuta ad indicare le norme giuridiche sulle quali essa è fondata, spettando invece al giudice - in applicazione del principio espresso dal noto brocardo Tura novit curia - individuare la norma applicabile nel caso di specie, con la conseguenza che un erroneo richiamo normativo della parte non vale a rendere l'eccezione inaccoglibile. Sennonché è, comunque, indispensabile che risulti espressa in modo chiaro ed inequivoco la volontà della parte a ciò legittimata di approfittare dell'estinzione del diritto per decorso del tempo. Nel caso in esame, viceversa, nel ricorso introduttivo il Nu. aveva semplicemente segnalato che erano trascorsi cinque anni dalla data dell'ultima notifica ma non aveva richiesto che fosse dichiarata l'estinzione della pretesa per decorso del tempo, avendo collegato a tale fato esclusivamente l'asserita illegittimità dell'espropriazione forzata ai sensi dell'art. 50 D.P:R. 602/1973.


Conseguentemente, deve escludersi che il Nu. abbia ritualmente e tempestivamente proposto una eccezione di prescrizione e, conseguentemente, deve altresì, escludersi la possibilità di qualificare la sua domanda come opposizione all'esecuzione. Da ciò discende la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, che va effettuata nel presente grado di appello, in riforma della sentenza impugnata.


Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico del Nu.. Le stesse, avuto riguardo alla entità della causa ed alle questioni trattate, possono liquidarsi, con riferimento al primo grado, in complessivi 220,00, di cui € 5,00 per spese, € 115,00 per diritti ed 100,00 per onorari, oltre spese generali nella misura di legge, I.V.A. e c.p.a., e con riferimento al presente grado di appello in complessivi € 370,00, di cui € 5,00 per spese, € 215,00 per diritti ed 150,00 per onorari, oltre spese generali nella misura di legge, I.V.A. e c.p.a..


PQM

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disatesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento dell'appello proposto da SERIT SICILIA s.p.a. con atto notificato il 12 aprile 2010 nei confronti di Nu. Na. riforma la sentenza n. 9345/09 emessa dal Giudice di pace di Messina in data 24.09.2009/04.01.2010 nel procedimento n. 6547/08 e per l'effetto dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal Nu. avverso l'intimazione di pagamento n. 0089004502566 e condanna Nu. Na. al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, con riferimento al primo grado, in complessivi € 220,00, di cui € 5,00 per spese, € 115,00 per diritti ed € 100,00 per onorari, oltre spese generali nella misura di legge, I.V.A. e c.p.a., e con riferimento al presente grado di appello in complessivi € 370,00, di cui 5,00 per spese, 215,00 per diritti ed € 150,00 per onorari, oltre spese generali nella misura di legge, I.V.A. e c.p.a..


Cosi deciso in Messina, li 2 marzo 2012.


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