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art. 244 c.p.c. - Modo di deduzione


art. 244 c.p.c. - La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.
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Giurisprudenza sull'art. 244 c.p.c.
Cass., massima sentenza n. 3709 del 14.02.2008
La declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di un coniuge, dell'indissolubilità del vincolo postula che tale divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge ovvero che questi l'abbia effettivamente conosciuta o che non l'abbia conosciuta per propria negligenza, atteso che, ove non ricorra alcuna di tali situazioni, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Ai fini di tale accertamento possono assumere rilievo, ove supportate da circostanze soggettive e oggettive idonee a conferire loro credibilità, anche le testimonianze "de relato ex parte actoris" assunte nel corso del procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici, tenuto conto che le dichiarazioni della parte costituiscono l'unico mezzo attraverso il quale lo stato soggettivo della stessa, non altrimenti conoscibile, viene esternato e può essere conosciuto dai terzi.

Cass., massima sentenza n. 7205 del 27.06.1991
L'inosservanza del termine assegnato per formulare od integrare le indicazioni circa la prova testimoniale, ai sensi dell'art. 244 cpc, terzo comma, ed espressamente dichiarato perentorio da tale norma, comporta decadenza dall'assunzione della prova. Tuttavia, allorché la prova sia stata espletata, senza tempestiva opposizione dalla parte che vi aveva interesse, tale decadenza rimane sanata per acquiescenza, in quanto le nullità e le decadenze attinenti alle modalità di deduzione della prova testimoniale hanno carattere relativo, essendo stabilite non per motivi di ordine pubblico, ma a tutela esclusiva degli interessi delle parti.

Cass., massima sentenza n. 195 del 11.01.1991
Il mancato esercizio da parte del giudice di merito della facoltà, prevista dall'ultimo comma dell'art. 244 cpc, di assegnare alla parte un termine per l'integrazione delle prove con l'indicazione dei testi, rientrando nei poteri discrezionali del giudice e non esigendo una apposita motivazione, è insindacabile in sede di legittimità.

Cass., massima sentenza n. 5479 del 14.03.2006
Allorché nel ricorso per cassazione sia denunciata la mancata ammissione di un mezzo istruttorio, è necessario che il ricorrente non si limiti ad una censura generica, ma invece specifichi gli elementi di giudizio dei quali lamenta la mancata acquisizione, evidenziando il contenuto e le finalità della richiesta istruttoria. Più in particolare, ove trattisi di una prova per testi, è onere del ricorrente, in virtù del principio d'autosufficienza del ricorso per cassazione, indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, quale ne fosse la rilevanza, ed a qual titolo i soggetti chiamati a rispondere su di esse potessero esserne a conoscenza.

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