Nelle cause riservate alla decisione collegiale, il giuramento suppletorio può essere deferito esclusivamente dal collegio.
Giurisprudenza sull'art. 240 c.p.c.
Cass., massima sentenza n. 6917 del 19.06.1995
Il giuramento suppletorio è un mezzo di prova la cui disponibilità non rientra tra i poteri della parte, bensì tra quelli del giudice, al cui prudente apprezzamento è rimessa la scelta se fare o no ricorso a quei poteri, senza che il mancato o il rifiutato esercizio degli stessi possa essere sindacato in sede di legittimità per violazione di norma sul procedimento. Tuttavia, questa insindacabilità trova un limite - configurandosi, in tal caso, un vizio di violazione di norma di diritto - tutte le volte che il giudice di merito, perché ne sia stato richiesto dalla parte o perché abbia d'ufficio ritenuto di porre la questione relativa alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità, la decida e pervenga a non deferire il giuramento, non in base all'esplicitazione di una valutazione attinente al prudente apprezzamento dell'opportunità di consentire il completamento di una prova in parte mancante, bensì in base ad una motivazione affidata a considerazioni giuridiche erronee.
Cass., massima sentenza n. 8021 del 02.04.2009
Il giudice di merito che ritenga la causa giunta ad un stato di "semiplena probatio" ha la facoltà ma non dell'obbligo di deferire il giuramento suppletorio ai sensi del disposto dell'art. 2736 n. 2 c.c., così che dovrà ritenersi sindacabile soltanto la decisione positiva del giudice di ricorrere a tale mezzo istruttorio (e solo limitatamente al profilo dell'adeguatezza e della correttezza logica della relativa motivazione in ordine alle circostanze della effettiva esistenza di una "semiplena probatio" e del maggior contenuto probatorio che si presume offerto dalla parte prescelta a prestare il giuramento), ma non anche quella negativa di non farne uso in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., senza che, in quest'ultimo caso, possa invocarsi l'omessa motivazione di tale, discrezionale decisione.
Cass., massima sentenza n. 5752 del 11.06.1999
Nella determinazione della formula del giuramento suppletorio il giudice di merito non è in alcun modo legato a quanto affermato dall'una o dall'altra parte, ma è libero di indicarla sulla base degli elementi di fatto acquisiti al processo e nei limiti del "thema probandum", potendo, dunque, nell'esercizio di un potere discrezionale, ben modificare l'assunto delle parti con riferimento a detti elementi, in modo che attraverso l'esperimento del giuramento si possa raggiungere la prova piena che la parte interessata non risulta aver fornito.
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