art. 240 cp - Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto..
È sempre ordinata la confisca:
1. delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies;
2. delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
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Giurisprudenza sull'art. 240 c.p.
Cass., massima sentenza n. 11603 del 06.03.2012
La confisca facoltativa di cui all'art. 240 c.p., comma primo, è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, che riveli l'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile.
Cass., massima sentenza n. 11949 del 14.01.2010
Il sequestro preventivo di cosa di cui è consentita la confisca implica l'esistenza di uno specifico, non occasionale e strutturale nesso strumentale tra "res" e reato, in quanto nel perseguimento dei fini di difesa sociale i diritti patrimoniali dei singoli non possono essere sacrificati in modo indiscriminato attraverso la sottrazione di cose la cui disponibilità è di per sé lecita, a meno che non siano oggettivamente e specificamente predisposte, anche attraverso modificazioni, per l'attività criminosa.
Cass., massima sentenza n. 44895 del 13.10.2010
Il sequestro preventivo del veicolo utilizzato per la commissione del reato di guida in stato d'ebbrezza, disposto prima dell'entrata in vigore della legge n. 120 del 2010 (che ha mutato la natura giuridica della confisca prevista in tali casi, qualificandola come sanzione amministrativa accessoria), mantiene ferma la sua efficacia nel caso di infondatezza del ricorso in cassazione proposto dall'imputato.
Cass., massima sentenza n. 11982 del 14.02.2007
La confisca facoltativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato tende a prevenire la commissione di altri reati, sottraendo alla disponibilità del colpevole cose che, se rimanessero in suo possesso, potrebbero agevolarlo nel realizzare nuovi fatti criminosi della stessa indole, cosicché essa può essere applicata ogni volta che il giudice ritenga strettamente collegate, per la natura e le modalità del reato, la detenzione delle cose sequestrate e la possibilità di reiterazione della condotta delittuosa.
Cass., massima sentenza n. 2263 del 30.12.1996
La confisca - che l'art. 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modifiche con legge 1 agosto 1992 n. 356, aggiunto dall'art. 2 del D.L. 20 giugno 1994 n. 399, convertito con modifiche con legge 8 agosto 1994 n. 501, prevede obbligatoriamente per una serie di delitti anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. - si applica anche a chi risponda solo del reato di cui all'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, esclusa la fattispecie di cui al comma quinto, e non necessariamente congiunta al reato di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990 citato.
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