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art. 240 c.p.p. - Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali



art. 240 c.p.p. - I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti nè in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato.

Il pubblico ministero dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non può essere utilizzato.

Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di disporne la distruzione.

Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore fissa l'udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell'articolo 127, dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell'udienza.

Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di cui al comma 2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo comma 2 e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti.

Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2 nonchè delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti.

Giurisprudenza sull'art. 240 c.p.p.

Cass., massima sentenza n. 45566 del 16.11.2007
Sono utilizzabili a fini di indagine anche i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni, in quanto il divieto di utilizzazione disposto dall'art. 240 c.p.p., comma secondo, nella versione novellata dal D.L. n. 259 del 2006, convertito nella L. n. 281 del 2006, si riferisce al loro contenuto e non esclude, pertanto, che la loro esistenza, le modalità della loro formazione e la definizione del loro contenuto come legale o illegale possano e debbano essere accertati mediante attività investigativa la quale può configurarsi come dovuta anche ai fini dell'esercizio dell'azione penale in ordine a quei reati che siano ipoteticamente riconducibili all'illegale raccolta di informazioni.

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