Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge, la libertà vigilata può essere ordinata:
1. nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;
2. nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.
_
Giurisprudenza sull'art. 229 c.p.
Cass., massima sentenza n. 4823 del 14.01.1993
Le misure di sicurezza debbono essere ordinate dallo stesso giudice che ha emesso la sentenza di condanna o di proscioglimento contestualmente alla stessa (art. 205, primo comma, c.p.) salvo che nei casi tassativamente indicati dalla legge (nn. 1, 2, 3 del comma secondo dell'articolo citato) tra i quali non figurano le ipotesi dei cosiddetti quasi reati (art. 115 c.p.); ciò per l'evidente ragione che le condizioni di pericolosità che il reato o il quasi reato manifesta possono essere oggetto di una valutazione complessa ed immediata solo attraverso una sentenza (artt. 202, 203 c.p.). Tale sistema non è stato in alcun modo innovato dall'art. 679 c.p.p., il quale non ha inciso sulla normativa relativa alla competenza ad ordinare la misura di sicurezza.
Nessun commento:
Posta un commento