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Art. 187 c.c. - Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio



Art. 187 c.c. - I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio.
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Giurisprudenza sull'art. 187 c.c.
Cass., massima sent. n. 2614 del 28.03.1988
La vendita di beni mobili dotali da parte della moglie senza il consenso del marito e l'autorizzazione del tribunale, in violazione degli articoli 187 e 190 c.c. (nel testo anteriore alla legge n. 151 del 1975), non ne comporta il valido trasferimento della proprietà all'acquirente neppure a termini dell'art. 1153 c.c. difettando oltre il requisito della alienazione "a non domino" quello dell'idoneità del relativo titolo per la sua nullità derivante dalla violazione delle indicate norme.

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